Lo stato di incensuratezza impone o rende doverosa la concessione delle attenuanti generiche?

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Cass. pen., sez. IV, 17/06/2026 (ud. 17/06/2026, dep. 12/08/2026), n. 30834 (Pres. Di Salvo, Rel. Branda)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se lo stato di incensuratezza costituisca, di per sé, elemento idoneo a imporre o anche solo a rendere doverosa la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Locri, dichiarava non doversi procedere nei confronti un imputato in ordine alle condotte riferite agli anni 2015 e 2016, perché estinte per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 520 di multa, oltre che a confermare nel resto la decisione impugnata.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la (ritenuta) totale carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, espressamente richieste in via subordinata con l’atto di appello sulla scorta dell’incensuratezza e della natura colposa della condotta, ascrivibile a negligenza e scarsa dimestichezza con le procedure amministrative.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il solo stato di incensuratezza non costituisce, di per sé, elemento idoneo a imporre o anche solo a rendere doverosa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, occorrendo invece la deduzione di concreti e apprezzabili fattori di segno positivo incidenti sulla valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017).

I risvolti applicativi

Il solo stato di incensuratezza non impone, né rende doverosa, la concessione delle attenuanti generiche, essendo necessaria la deduzione di concreti elementi positivi incidenti sulla valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’imputato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 30834 Anno 2026

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI

Data Udienza: 17/06/2026

Data Deposito: 12/08/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. M., nata a … il …

avverso la sentenza del 10/02/2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Locri il 21 settembre 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C. M. in ordine alle condotte riferite agli anni 2015 e 2016, perché estinte per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato

la pena in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 520 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata.

All’imputata è contestato, al capo 2), il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 95, anche in relazione all’art. 79, comma 1, lett. d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere omesso di comunicare, entro il termine di legge, le variazioni rilevanti del reddito del proprio nucleo familiare, relative agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, che avrebbero determinato la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, precedentemente ottenuto con provvedimento del 15 dicembre 2014.

Il giudice di primo grado dichiarava l’estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 1), concernente la falsa dichiarazione resa nell’istanza di ammissione al beneficio.

Quanto all’elemento oggettivo, la sentenza impugnata ha accertato che l’imputata, già ammessa al patrocinio, non aveva adempiuto all’obbligo informativo imposto dall’art. 79, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 115/2002. I dati ricavati dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta avevano evidenziato, per il triennio in contestazione, entrate riferibili al nucleo familiare ampiamente eccedenti la soglia legale di mantenimento del beneficio, pari a euro 26.022,54 a fronte del limite di euro 14.627,14 per l’anno 2016 e a euro 26.076,24 a fronte del limite di euro 15.660,05 per l’anno 2017.

Si è trattato, secondo i giudici di appello, di variazioni che, comprensive delle maggiorazioni applicate in ragione del numero dei componenti del nucleo, avrebbero dovuto essere comunicate all’autorità giudiziaria procedente, pena l’integrazione dell’elemento oggettivo della fattispecie.

Quanto all’elemento soggettivo, la decisione ha richiamato l’orientamento secondo cui il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 è integrato dalla consapevole omissione dell’obbligo informativo, essendo sufficiente il dolo generico, ravvisabile nella coscienza e volontà di non comunicare le variazioni rilevanti, indipendentemente dalla finalità di profitto.

La Corte territoriale ha ritenuto pienamente provata la sussistenza dell’elemento psicologico, avendo l’imputata ricevuto, all’atto dell’ammissione, espressa informazione sugli obblighi di comunicazione e sulle relative conseguenze.

Su tali premesse, i giudici di appello hanno rilevato che le condotte omissive consumate negli anni 2015 e 2016 erano ormai prescritte, in quanto reato omissivo istantaneo la cui consumazione coincide con lo spirare del termine per l’adempimento. Diversamente, hanno escluso la prescrizione per le omissioni consumate negli anni 2017 e 2018, i cui termini, computata la sospensione ex lege Orlando, non maturano prima del 30 novembre 2026 e del 30 novembre 2027.

2. C. M. affida il suo ricorso a cinque motivi.

2.1. Deduce, anzitutto, l’erronea applicazione degli artt. 95 e 79, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 115/2002, censurando l’interpretazione meramente formale della norma incriminatrice posta a fondamento del giudizio di colpevolezza.

La Corte territoriale ha ritenuto integrato il delitto sulla semplice omissione comunicativa, considerandola penalmente rilevante in sé, senza valutare l’effettiva lesione del bene giuridico protetto.

La ricorrente osserva che la sanzione penale scatta soltanto al cospetto di variazioni “rilevanti”, ossia idonee a determinare il superamento del limite di reddito, e lamenta che le attestazioni dell’Agenzia delle entrate, ignorate nei gradi di merito, dimostravano come i redditi del nucleo non eccedessero la soglia di legge, sicché le variazioni non assumevano alcuna rilevanza ai fini della fattispecie.

Richiama l’insegnamento secondo cui il reato è integrato non da qualsiasi omissione, ma solo da quella che dissimuli mutamenti significativi del reddito tali da determinare il superamento della soglia (Sez. 4, n. 40720 del 06/10/2023), nonché il principio per cui le false o omesse indicazioni integrano il delitto solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/12/2023), con conseguente atipicità della condotta per difetto di offensività ove il beneficio fosse comunque dovuto.

Lamenta altresì il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.

La pronuncia, deducendo il dolo generico dalla mera omissione materiale, avrebbe trasformato il delitto in una fattispecie di responsabilità oggettiva, attraverso un ragionamento tautologico privo di ogni riscontro circa la coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero.

La ricorrente rammenta che il dolo deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da semplice leggerezza o negligenza dell’agente, e osserva che la non rilevanza delle variazioni rende più plausibile l’ipotesi della dimenticanza o dell’errore inconsapevole, anche in ragione della complessità della normativa, rispetto a quella di una deliberata strategia fraudolenta.

2.2. Inoltre, censura l’erronea applicazione degli artt. 95 e 79, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 115/2002 e la manifesta illogicità della motivazione, per avere la decisione ritenuto sussistente la responsabilità in ordine al capo 2) nonostante l’intervenuta declaratoria di prescrizione del reato presupposto di cui al capo 1).

La ricorrente segnala il risultato paradossale di una pronuncia che punisce una condotta conservativa di uno status illegittimamente acquisito, attraverso una condotta ormai caduta in prescrizione, in spregio ai principi di offensività e di coerenza del sistema penale, e domanda l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Si duole, ancora, dell’erronea applicazione dell’art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 e della manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla circostanza aggravante contestata al capo 2), consistente nell’aver ottenuto e mantenuto l’ammissione al beneficio sino all’anno 2019. L’aggravante si compone, secondo ladifesa, di due distinti elementi — l’aver “ottenuto” e l’aver “mantenuto” il beneficio — e la componente genetica dell’ottenimento” costituisce l’evento del reato di cui al capo 1), divenuto penalmente irrilevante a seguito della prescrizione.

Sarebbe perciò giuridicamente e logicamente insostenibile utilizzare la conseguenza di un reato estinto come elemento circostanziale per aggravare una diversa e successiva fattispecie, con violazione dei principi di legalità, materialità e offensività, oltre che del favor rei che impone l’interpretazione restrittiva delle norme penali sfavorevoli.

2.3. Lamenta, infine, la totale carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, espressamente richieste in via subordinata con l’atto di appello sulla scorta dell’incensuratezza e della natura colposa della condotta, ascrivibile a negligenza e scarsa dimestichezza con le procedure amministrative.

A fronte di specifica doglianza, la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi, senza accogliere né respingere la richiesta, così integrando il vizio di mancanza totale della motivazione su un punto essenziale della decisione, secondo il principio per cui il giudice di appello ha l’obbligo di esaminare e rispondere a tutti i motivi di gravame proposti.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendo fondato il motivo concernente l’omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni per le seguenti ragioni.

2. La prima censura investe la nozione di “variazione rilevante” e contesta la riconducibilità all’art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dell’ipotesi di omissione comunicativa che non si traduca nel concreto superamento della soglia reddituale prevista per il mantenimento del beneficio.

La ricorrente richiama l’insegnamento secondo cui le false o omesse indicazioni assumono rilievo penale solo se funzionali al conseguimento di un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, dep. 13/12/2023).

Deve rilevarsi come l’opzione esegetica così prospettata sconti un duplice ordine di criticità. Il precedente delle Sezioni Unite invocato concerne il delitto in materia di reddito di cittadinanza di cui all’art. 7 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, fattispecie sorretta dal dolo specifico del fine di indebito conseguimento del sussidio, e quelle medesime Sezioni Unite hanno escluso ogni parallelismo con il delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, in ragione delle differenze strutturali, funzionali e di contesto che separano i due modelli normativi.

Ove si consideri che il delitto in esame è strutturato quale reato di pura condotta, di pericolo, posto a presidio del dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni, l’argomento fondato sul difetto di offensività perde gran parte della sua capacità persuasiva, giacché la punibilità si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, alla veridicità in astratto degli atti dichiarativi e all’attività del giudice

preposto alla verifica del diritto al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 16/02/2009, omissis, Rv. 242152).

Inoltre, l’argomento difensivo fondato sul raffronto con l’art. 112 — secondo cui all’omessa comunicazione delle variazioni reddituali intervenute negli anni successivi conseguirebbe la sola revoca del beneficio e non l’ipotesi di cui all’art. 95 — risulta smentito dal tenore della disposizione incriminatrice e dalla lettura che ne ha offerto la giurisprudenza di legittimità.

L’art. 95 eleva a illecito penale non soltanto le falsità e le omissioni nella dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta, bensì anche quelle nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art. 79, comma 1, lett. b), c) e d), del medesimo testo unico; e poiché la lett. d) contempla espressamente l’impegno a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito fino alla definizione del processo,

l’inadempimento di siffatto impegno integra l’ipotesi tipizzata dalla norma incriminatrice. Le sanzioni della revoca dell’ammissione, peraltro, risultano graduate per gravità e retroattività tra la previsione dell’art. 95, ultima parte, e quella dell’art. 112, comma 1, lett. a), senza che da ciò possa inferirsi la sottrazione dell’omissione alla sfera penale (Sez. 4, n. 40720 del 08/06/2023, dep. 06/10/2023, omissis, n.m).

Il reato è integrato non da qualsiasi infedele attestazione, ma dalle dichiarazioni con cui l’istante affermi un reddito inferiore alla soglia di ammissibilità ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell’anno precedente, tali da determinare il superamento di detta soglia (Sez. 4, n. 40804 del 18/09/2008, omissis, Rv. 241327-01).

Le variazioni accertate per le annualità 2016 e 2017 ammontano, rispettivamente, a euro 26.022,54 a fronte del limite di euro 14.627,14 e a euro 26.076,24 a fronte del limite di euro 15.660,05, sicché il superamento del limite legale di mantenimento del beneficio si manifesta in misura tanto cospicua da

rendere le variazioni “rilevanti” anche alla stregua della nozione restrittiva invocata.

Il riferimento ad attestazioni di diverso tenore asseritamente rilasciate dall’Agenzia delle entrate è privo di autosufficienza e non risulta devoluto con i motivi di appello, nei quali si rinviene il solo riferimento ad autocertificazioni.

3. La seconda censura attinge la motivazione in punto di elemento soggettivo, deducendosi che il dolo sarebbe stato desunto dalla sola omissione materiale, con scivolamento verso una forma di responsabilità oggettiva.

Il delitto in esame esige il dolo generico, identificabile nella consapevolezza e volontà della falsità o dell’omissione, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio non spettante (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, omissis, Rv. 242152).

Si è già rilevato che la fattispecie tutela la veridicità degli atti dichiarativi in astratto, sicché il coefficiente psicologico si appunta sulla consapevole inosservanza dell’obbligo informativo e non postula la rappresentazione di un ingiusto profitto.

Vero è che il dolo generico non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando la falsità o l’omissione derivi da semplice leggerezza o negligenza dell’agente, non incriminando il sistema vigente il falso documentale colposo (Sez. 4, n. 28555 del 14/04/2016, dep. 08/07/2016, omissis).

Muovendo da tale impostazione, il giudizio sull’elemento soggettivo non si è risolto in una mera presunzione.

La sentenza impugnata ha valorizzato l’espressa informazione resa all’imputata, al momento dell’ammissione, in ordine agli obblighi di comunicazione e alle conseguenze del loro inadempimento, e ha posto in relazione siffatta consapevolezza con l’entità del divario reddituale registrato per ciascuna annualità, traendone l’utilità per l’interessata di non evidenziare circostanze che le avrebbero precluso il mantenimento del beneficio.

Il dato obiettivo della pregressa, formale avvertenza circa il contenuto dell’impegno assunto vale a fondare il dolo generico senza che la motivazione trasmodi in un automatismo.

4. Manifestamente infondata è anche la terza censura con cui la difesa prospetta che l’estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo 1) — la falsa dichiarazione iniziale finalizzata all’ottenimento del beneficio — travolga il delitto di cui al capo 2.

La costruzione riposa sull’idea di un nesso di pregiudizialità necessaria fra i due titoli di reato.

Deve, di contro, osservarsi che i due illeciti, pur accomunati dalla matrice della procedura di ammissione al patrocinio, conservano struttura autonoma e distinta.

Il delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 si consuma con la presentazione o con l’omissione delle dichiarazioni o delle comunicazioni per l’attestazione del reddito necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per il mantenimento del beneficio, di modo che, in presenza di una pluralità di istanze e di omissioni, risultano integrati più reati corrispondenti a condotte materialmente diverse (Sez. 4, n. 40720 del 08/06/2023, dep. 06/10/2023, omissis; Sez. 4, n. 28555 del 14/04/2016, dep. 08/07/2016, omissis).

La falsità iniziale ex art. 79, comma 1, lett. c), e le successive omissioni ex art. 79, comma 1, lett. d), integrano dunque violazioni distinte, non potendo le seconde considerarsi assorbite nella prima.

Entro tale prospettiva, ciascuna omissione costituisce reato istantaneo che si perfeziona con il decorso del termine entro il quale la variazione avrebbe dovuto essere comunicata, atteggiandosi quale illecito con effetti perduranti nel tempo, giacché il pericolo di danno erariale si protrae fino al momento in cui, accertata la variazione delle condizioni reddituali omessa, l’ammissione viene revocata (Sez. 4, n. 36959 del 09/10/2025, dep. 13/11/2025, omissis).

Ove si consideri che la prescrizione estingue la pretesa punitiva in relazione a un determinato fatto storico, senza incidere sulla materialità di una condotta ulteriore e cronologicamente distinta, l’argomento difensivo si rivela privo di fondamento.

L’obbligo di comunicazione grava su chi sia stato in concreto ammesso al beneficio e permane finché il procedimento non sia definito, indipendentemente dalla punibilità del falso genetico.

Nel caso in esame l’ammissione, disposta il 15 dicembre 2014, non è stata caducata ab origine, ma revocata soltanto nel settembre 2019, di modo che, nel periodo intermedio, l’impegno comunicativo conservava piena vigenza. Ciò sta a significare che il disvalore della condotta omissiva si mantiene intatto a prescindere dalla declaratoria di estinzione del reato dichiarativo.

5. La quarta doglianza che investe la circostanza aggravante del capoverso dell’art. 95 — l’avere ottenuto e mantenuto l’ammissione al beneficio — condivide la sorte di quella che precede, di cui costituisce una declinazione.

La difesa scinde l’aggravante nelle componenti dell’ottenimento” e del “mantenimento”, per assumere che la prima, coincidendo con l’evento del reato estinto di cui al capo 1), non possa più produrre effetti sfavorevoli.

L’argomento è manifestamente infondato.

Il tenore letterale della disposizione consente di ritenere che l’aggravamento sanzionatorio consegua all’ottenimento o al mantenimento dell’ammissione quale effetto del fatto, e nella vicenda in esame è dalla persistente inosservanza dell’impegno a comunicare le variazioni che è derivato, quale conseguenza diretta, il mantenimento del beneficio sino al 2019. Entro tale prospettiva l’aggravante trova radicamento nella condotta omissiva del capo 2), e non nella punibilità del capo 1), sicché la prescrizione di quest’ultimo non ne intacca la configurabilità. Ne consegue il rigetto anche di questa censura.

6. Inammissibile è l’ultima censura, con cui si lamenta l’omessa risposta alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritualmente devoluta in sede di gravame.

Il ricorso sul punto è aspecifico perché deduce quali elementi a sostegno del riconoscimento doveroso delle generiche, l’incensuratezza e la natura “colposa” della condotta.

Sotto il primo profilo, è jus receptum che, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza non costituisce, di per sé, elemento idoneo a imporre o anche solo a rendere doverosa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, occorrendo invece la deduzione di concreti e apprezzabili fattori di segno positivo incidenti sulla valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’imputato. In tal senso, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente correlato all’assenza di elementi favorevoli ulteriori rispetto alla mera assenza di precedenti penali (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 Ne consegue che il richiamo difensivo alla sola incensuratezza, privo dell’allegazione di ulteriori elementi concretamente apprezzabili, non valeva a fondare una censura specifica avverso il trattamento sanzionatorio.

Parimenti aspecifica è la deduzione riferita alla pretesa natura colposa della condotta. Essa, infatti, si risolve nella mera contrapposizione di una qualificazione alternativa del fatto psicologico, senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ravvisato il dolo generico valorizzando la formale avvertenza ricevuta dall’imputata circa l’obbligo di comunicare le variazioni

reddituali e le conseguenze del relativo inadempimento, nonché l’entità del superamento della soglia reddituale, reputata indicativa della consapevole omissione.

D’altro canto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte è nel senso che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, omissis, Rv. 275500).

Anche a tal proposito, è agevole osservare che la Corte territoriale ha rimarcato la condotta protratta per più anni e il discostamento dalla soglia per importi rilevanti, a dimostrazione della gravità della condotta e dell’intensità del dolo, parametri di apprezzamento di particolare riprovevolezza del fatto, compatibili con un ragionato diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/06/2026

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