L’inadempimento degli obblighi pecuniari comporta la revoca automatica della sospensione condizionale della pena?

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Cass. pen., sez. I, 16/09/2026 (ud. 16/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37211 (Pres. Santalucia, Rel. Di Giuro)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari ai quali sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena comporti l’automatica revoca del beneficio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, su richiesta del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza emessa dallo stesso Tribunale, confermata dalla Corte di Appello di Milano, per omesso adempimento dell’obbligo cui il beneficio era stato subordinato.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 165, 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari ai quali sia stata subordinata, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., la sospensione condizionale della pena non comporta l’automatica revoca del beneficio, potendo il condannato allegare la comprovata impossibilità o l’estrema difficoltà dell’adempimento, che il giudice è tenuto a valutare, avvalendosi dei poteri istruttori di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 26191 del 02/07/2026).

I risvolti applicativi

L’inadempimento degli obblighi pecuniari ex art. 165 c.p.[1] non determina la revoca automatica della sospensione condizionale della pena, gravando sul giudice dell’esecuzione l’obbligo di valutare la comprovata impossibilità o l’estrema difficoltà adempiere allegata dal condannato, esercitando i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, c.p.p.[2].

[1]Ai sensi del quale: “La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno”.

[2]Secondo cui: “Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio”.

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