L’imputato può ricorrere in Cassazione contro la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, anche se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito?

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Cass. pen., sez. II, 27/11/2025 (ud. 27/11/2025, dep. 11/12/2025), n. 39951 (Pres. Pellegrino, Rel. Perrotti)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di sospensione condizionale della pena, l’imputato possa dolersi, con ricorso per Cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello de l’Aquila, in parziale riforma di una decisione emessa dal Tribunale di Vasto,

riqualificava il fatto di cui al capo 1, lett. d, nell’ipotesi di reato prevista dall’art. 640, primo comma, cod. pen., con l’aggravante di cui all’art. 61, n. 9, cod. pen. e, all’esito di siffatta riqualificazione, dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela mentre, per gli altri fatti contestati, rideterminava la pena nella misura di anni uno e mesi sette di reclusione ed euro 600,00 di multa; riduceva la durata della accessoria in corrispondenza con quella detentiva; riduceva inoltre l’importo oggetto di confisca ad euro 1.024,00 e la somma dovuta a titolo di risarcimento in favore della parte civile ad euro 9.500,00.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 163, primo comma, cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in “tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito” (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018).

I risvolti applicativi

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di appello è obbligato a motivare il mancato esercizio del potere di applicare il beneficio quando sussistono le condizioni per concederlo, ma l’imputato non può ricorrere in Cassazione per la sua mancata concessione se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito.

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