L’estorsione “di lieve entità”: quando non ricorre?

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Cass. pen., sez. I, 27/06/2024 (ud. 27/06/2024, dep. 17/10/2024), n. 38206 (Pres. Di Nicola, Rel. Cappuccio)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’estorsione non può essere considerata di lieve entità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Brescia rigettava un’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento, in executivis, della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. ed applicabile alla fattispecie per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 15 giugno 2023.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ascrivendo al giudice dell’esecuzione di avere adottato una decisione distonica rispetto all’interpretazione della norma della quale aveva chiesto l’applicazione, come operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2023, e imperniata, per di più, su un apparato argomentativo (reputato) manifestamente illogico.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’«attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all’evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato» (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024); più specificamente, se ne deve escludere la sua sussistenza «nel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso» (Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024).

I risvolti applicativi

In materia di estorsione, non si configura la lieve entità se mancano elementi di occasionalità nelle richieste estorsive.

Difatti, anche se queste richieste sono di modesta entità economica, la loro sistematicità contrasta con il ridotto disvalore del reato, che deve essere valutato nel suo complesso, considerando evento, modalità e danno.

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