L’ordinanza di convalida del GIP affetta da vizio di motivazione, ma adottata in presenza dei presupposti formali, deve essere annullata con rinvio?

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Cass. pen., sez. III, 8/04/2025 (ud. 8/04/2025, dep. 25/08/2025), n. 29660 (Pres. Sarno, Rel. Gentili)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’ordinanza del Gip di convalida del provvedimento del Questore emesso ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, emessa in presenza dei presupposti formali legittimanti l’adozione dello stesso, ma affetta da vizio di motivazione, debba essere annullata con rinvio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Gip del Tribunale di Latina convalidava un provvedimento con il quale il Questore di Latina aveva disposto a carico di una persona, secondo il predetto organo, era stato coinvolto in scontri tra tifoserie verificatisi in concomitanza della disputa dell’incontro di una partita calcio, una serie di divieti per la durata di anni 5 a decorrere dalla prima manifestazione sportiva successiva alla notificazione del provvedimento legati alla sua presenza in luoghi interessati dalla attività agonistica e dalla affluenza di sostenitori di compagini impegnate in attività agonistiche connesse al giuoco del calcio, corredando siffatto divieto, per la medesima durata, dalla prescrizione dì presentarsi presso il Commissariato di PS ove viveva quindici minuti dopo l’inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l’inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra per cui costui tifava.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato la quale, con un unico motivo, deduceva la assenza di motivazione in relazione alle censure difensive contenute nella memoria fatta pervenire dalla difesa del ricorrente nelle 48 ore successive all’avvenuta notificazione del provvedimento emesso dal Questore pontino.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, osservava altresì che l’ordinanza del Gip di convalida del provvedimento del Questore emesso ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989[1], emessa in presenza dei presupposti formali legittimanti l’adozione dello stesso, ma affetta da vizio di motivazione, deve essere annullata con rinvio (così, testualmente: Corte di Cassazione, Sezione III penale, 19 aprile 2024, n. 16468; analogamente: Corte di Cassazione, Sezione III penale, 11 settembre 2020, n. 25936).

I risvolti applicativi

L’ordinanza di convalida del GIP, pur legittima nei presupposti formali, va annullata con rinvio se affetta da vizio di motivazione.

[1]Ai sensi del quale: “Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1”.

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