Cass. pen., sez. II, 13/10/2026 (ud. 13/10/2026, dep. 29/10/2026), n. 37970 (Pres. Pellegrino, Rel. Coscioni)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice possa rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Perugia confermava la condanna di un imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 e ss. l. n. 689/81.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, “in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato, riferendosi la prognosi di inadempimento ostativa alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025; in motivazione, la Corte ha osservato che induce a tale conclusione il combinato disposto del nuovo art. 56-quater e dell’art. 71 legge 24 novembre 1981, n. 689, quest’ultimo nel testo novellato dall’art. 71, comma 1, lett. u), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disciplinante i casi di revoca e di conversione della pena pecuniaria, per mancato pagamento o sua impossibilità, correlata alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, “al momento della esecuzione”).
I risvolti applicativi
In tema di pene sostitutive brevi, le condizioni economiche disagiate non giustificano il rigetto della pena pecuniaria, poiché la prognosi di inadempimento rileva solo per le pene con prescrizioni.







