Cass. pen., sez. IV, 20/06/2025 (ud. 20/06/2025, dep. 25/08/2025), n. 29675 (Pres. Dovere, Rel. Dawan)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina, riqualificava, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, i fatti contestati e rideterminato in conseguenza la pena nei confronti degli imputati.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponevano ricorso per Cassazione gli accusati che, tra i motivi ivi addotti, deducevano l’inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. e 27 Cost. e illogicità della motivazione, nonché sua inesistenza, per avere la Corte territoriale determinato il trattamento sanzionatorio, individuando la pena base nel massimo edittale pur avendo ritenuto la lieve entità dei fatti contestati.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen.[1], valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (ex multis, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013).
I risvolti applicativi
L’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una motivazione specifica sui criteri soggettivi e oggettivi dell’art. 133 cod. pen., considerandone le funzioni rieducativa, retributiva e preventiva.
[1]Ai sensi del quale: “Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”.







