Cass. pen., sez. VI, 10/07/2026 (ud. 10/07/2026, dep. 3/09/2026), n. 32810 (Pres. De Amicis, Rel. Tondin)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’aggravante della non occasionalità della condotta di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 abbia natura di circostanza a effetto comune.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Firenze confermava una sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, con rito abbreviato, aveva condannato l’imputato peri reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2).
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 63 e 133 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’aggravante della non occasionalità della condotta, prevista dall’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha natura di circostanza a effetto comune, in quanto non determina un aumento sanzionatorio superiore a un terzo del massimo edittale della pena base, sicché, nel concorso con circostanze ad effetto speciale, non trova applicazione il disposto dell’art. 63, comma quarto, cod. pen. (Sez. 3, n. 5768 del 17/12/2025, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen., in un caso di concorso della suindicata aggravante con la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).
I risvolti applicativi
L’aggravante della non occasionalità ex art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990[1] ha natura di circostanza a effetto comune, non determinando un aumento della pena superiore a un terzo del massimo edittale, sicché, in concorso con circostanze a effetto speciale, non trova applicazione l’art. 63, co. 4, c.p.[2].
[1]Ai sensi del quale: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità”.
[2]Secondo cui: “Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla”.





