Cass. pen., sez. VI, 2/10/2025 (ud. 2/10/2025, dep. 30/10/2025), n. 35449 (Pres. Fidelbo, Rel. Tondin)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la violazione dell’art. 81, comma 4, cod. pen.[1] rende una pena illegale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Cagliari applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., all’imputato la pena di mesi dieci di reclusione in relazione a due delitti di evasione posti in continuazione tra loro, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari per violazione di legge in quanto, a suo avviso, la pena sarebbe illegale, perché l’aumento per la continuazione era inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, in violazione del disposto dell’art. 81, comma 4, cod. proc. pen. che prevede, per l’ipotesi in cui i reati in continuazione siano commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen. pen, che l’aumento di pena non possa essere inferiore a un terzo.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, per pena illegale ,si deve intendere: a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale; b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali (Sez. U. n. 33040 del 2015), giungendo da ciò alla conclusione secondo cui la previsione di legge violata (art. 81, comma 4, cod. pen.) non incide sulla pena astrattamente prevista per la fattispecie in esame ma concorre alla determinazione del trattamento sanzionatorio – in concreto – nelle ipotesi di riconoscimento della continuazione, sicché il procedimento determinativo, pur erroneo, non rientra nelle ipotesi di pena illegale (Sez. 1, Ordinanza n. 18772 del 25/01/2023).
I risvolti applicativi
La violazione dell’art. 81, comma 4, c.p. non rende la pena illegale, ma influisce solo sul calcolo concreto della pena nel caso di continuazione.
[1]Ai sensi del quale: “Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave”.







