La reazione genericamente minatoria del privato integra il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. VI, 14/05/2026 (ud. 14/05/2026, dep. 24/09/2026), n. 34407 (Pres. De Amicis, Rel. Costanzo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se integri il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale la reazione genericamente minatoria del privato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Paola assolveva con la formula «perché il fatto non sussiste» un imputato dal reato ex art. 336 cod. pen., contestatogli per le minacce nei confronti di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni descritte nella imputazione.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il quale chiedeva l’annullamento della sentenza, deducendo vizio della motivazione e violazione di legge.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non integra il delitto ex art. 336 cod. pen. la reazione genericamente minatoria del privato, mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla specifica prospettazione di un danno ingiusto, che sia sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare il pubblico ufficiale nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali (Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011).

I risvolti applicativi

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 336 cod. pen.[1], non integra la condotta di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale la reazione genericamente minatoria del privato che si risolva nella mera espressione di sentimenti ostili, qualora la stessa risulti priva della specifica prospettazione di un danno ingiusto e della necessaria concretezza idonea a turbare il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali del pubblico funzionario.

[1]Ai sensi del quale: “Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 34407 Anno 2026

Presidente: DE AMICIS GAETANO

Relatore: COSTANZO ANGELO

Data Udienza: 14/05/2026

Data Deposito: 24/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte d’appello di Catanzaro nel procedimento a

carico di:

P. P., nato a … …

avverso la sentenza de116/09/2025 del Tribunale di Paola

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;

udito il Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha concluso chiedendo d iannullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Paola.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Paola ha assolto con la formula «perché il fatto non sussiste» P. P. dal reato ex art. 336 cod. pen.  contestatogli per le minacce nei confronti di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni descritte nella imputazione.

Il Tribunale ha ritenuto che la condotta di P. non abbia integrato il reato contestatogli perché non risulta che le minacce siano state espresse per costringerli a compiere atti contrari ai doveri o a compiere o omettere atti di ufficio o comunque per influire sulle loro attività (artt, 336, commi primo e secondo, cod. pen.), sicché «la condotta dell’imputato non ha influito minimamente sull’attività d’ufficio compiuta dai militari».

2. Nel ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro si chiede l’annullamento della sentenza, deducendo vizio della motivazione e violazione di legge.

Si rileva, al riguardo, che P. minacciò i Carabinieri con plurime frasi dal contenuto intimidatorio quando essi, dopo averlo condotto in caserma, stavano redigendo un verbale di sequestro amministrativo del suo veicolo per violazione del codice della strada e, nell’occasione, usò l’espressione «…».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel delitto di cui all’art. 336 cod. pen. l’atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell’elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l’agente si propone con il suo comportamento. Ne deriva che se l’agente agisce con minaccia e con l’intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o omettere un atto dell’ufficio, il delitto è consumato sia che l’attività commissiva o l’omissione cui è finalizzata l’azione dell’agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo (Sez. 6, n. 7346 del 22/01/2004, Rv. 229162; Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282434).

Invece, non integra il delitto ex art. 336 cod. pen. la reazione genericamente minatoria del privato, mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla specifica prospettazione di un danno ingiusto, che sia sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare il pubblico ufficiale nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali (Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Rv. 263398; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, Rv. 249376).

2. Nel caso in esame l’espressione «…» ha il contenuto di una prospettazione generica non univocamente riconducibile alla minaccia di un danno ingiusto (perché potrebbe connettersi al proposito, per esempio, di una iniziativa legale) e, comunque, non immediatamente rivolta a impedire il compimento della attività dei pubblici ufficiali ai quali P. si rivolse.

Pertanto, il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 14/05/2026

Leggi anche

Contenuti Correlati