Cass. pen., sez. VI, 16/06/2026 (ud. 16/06/2026, dep. 23/07/2026), n. 27988 (Pres. Aprile, Rel. Benedetti)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini dell’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, sia sufficiente la mera qualifica di pubblico dipendente.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Palermo, in accoglimento di un appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, aveva disposto l’applicazione nei riguardi di un indagato, in relazione al capo 11) dell’imputazione provvisoria – artt. 81 cpv, 110, 319, 320 e 326 cod. pen., della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio per la durata di 9 mesi.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 192 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini dell’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio non è sufficiente la mera qualifica di pubblico dipendente, né lo svolgimento di determinate mansioni nell’ambito di un’attività di interesse pubblico; l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio presuppone l’accertamento in concreto dell’attività svolta dall’indagato, e ciò tanto più rileva considerato che l’art. 358, secondo comma, cod. pen. espressamente esclude che quella qualifica possa essere riconosciuta nei casi di “svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (cfr. Sez. 6, n. 39434 del 26/03/2019; Sez. 6, n. 12267 del 24/03/2026).
I risvolti applicativi
Ai fini della qualifica di incaricato di pubblico servizio, non è sufficiente la mera appartenenza alla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività di interesse pubblico, essendo necessario un accertamento concreto delle mansioni svolte, con esclusione delle attività meramente materiali o di ordine ai sensi dell’art. 358, comma 2, c.p..
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6
Num. 27988
Anno 2026
Presidente: APRILE ERCOLE
Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA
Data Udienza: 16/06/2026
Data Deposito: 23/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z. G., nato ad … il …,
avverso l’ordinanza del 12/03/2026 del Tribunale di Palermo;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 marzo 2026 il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento del 28 gennaio 2026, ha disposto l’applicazione nei riguardi di Z. G., in relazione al capo 11) dell’imputazione provvisoria – artt. 81 cpv, 110, 319, 320 e 326 cod. pen., della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio per la durata di 9 mesi.
Secondo l’ipotesi accusatoria Z., in qualità di impiegato del Comune di S., riceveva compensi in denaro, precisamente 50 euro in una prima circostanza nonché un’ulteriore somma ‘in regalo’ non meglio quantificata, per compiere atti contrari ai suoi doveri d’ufficio e, in particolare, per aver ritirato personalmente la carta di identità di L. S., nonché per avere fornito preventivamente a G. G. informazioni sui controlli che sarebbero stati effettuati dalla polizia locale del comune dove lavorava, nei confronti dei clienti di G., al fine di accertarne la residenza, in tal modo intervenendo affinché venissero esitate positivamente le istanze presentate di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis dei clienti del G..
2. Ricorre avverso tale ordinanza Z. G., per il tramite dell’Avv. S. C., chiedendo di annullare l’ordinanza impugnata, presentando quattro motivi di ricorso, di seguito qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 581, 309, 310 cod. proc. pen. per inammissibilità dell’appello del PM, che difetta totalmente del requisito della specificità dei motivi prescritto a pena di inammissibilità; non si confronta con nessuno dei passaggi motivazionali del G.i.p. e si limita a riprodurre le originali richieste cautelari senza sviluppare alcun commento critico nei confronti dell’ordinanza di rigetto.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 192 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ricostruito il quadro indiziario sulla base di elementi meramente congetturali, privi di riscontro logico e fattuale; in particolare la correlazione tra presunto pagamento e attività dell’indagato è stata dedotta esclusivamente dalla successione temporale degli eventi, senza che vi siano riferimenti a somme di denaro, a conversazioni dal contenuto illecito o a comportamenti illeciti riconducibili ad atti contrari ai doveri di ufficio; il ‘regalo’ valorizzato dal Tribunale non è identificato né collegato ad alcun atto di ufficio; il ricorrente, di fatto, svolge l’attività di autista di autobus ed è quindi estraneo ai procedimenti amministrativi oggetto di indagine
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. per avere individuato il pericolo di reiterazione in modo astratto e stereotipato, in assenza di elementi concreti e attuali che colleghino l’indagato a un rischio reale di reiterazione del reato e senza chiarire quale attività futura l’indagato potrebbe concretamente porre in essere per integrare nuovamente una condotta analoga, con motivazione quindi apparente, priva della verifica sulla concreta attualità del rischio di reiterazione nel reato.
2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 e 292 cod. proc. pen. per mancanza di adeguata motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza della misura interdittiva: non risulta correttamente motivata la misura applicata sotto il profilo della proporzionalità, in quanto il Tribunale si limita ad affermare genericamente che misura applicata sarebbe proporzionata ed adeguata, senza indicare gli elementi da cui desumere tale adeguatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
- Il primo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che il ricorrente si limita a chiedere di riconsiderare la inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero, senza confrontarsi sul punto con quanto motivatamente affermato dal Tribunale del Riesame, in quanto il pubblico ministero ha censurato innanzitutto l’assenza di un’analitica argomentazione e comunque della contraddittorietà del provvedimento del G.i.p. nel suo complesso, specialmente in ordine alla mancata individuazione di esigenze cautelari al cospetto delle gravi fattispecie delittuose ritenute esistenti, come si evince dalla lettura della ordinanza impugnata – pag. 3-4-.
- Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale del Riesame non ha approfondito la questione relativa alla qualifica soggettiva di Z. di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero chiarito come la sua qualifica professionale abbia determinato o contribuito a realizzare la commissione dei reati contestati.
Si afferma nella ordinanza impugnata che ‘la facile pronta disponibilità mostrata nel compimento della condotta delittuosa dà conto di una sicura disinvoltura che ne esclude la mera occasionalità’ , ma non si dà conto alcuno del contenuto del contratto di lavoro -prodotto dal ricorrente- intercorrente con il Comune di S., che identifica lo Z. come ‘autista-operaio qualificato’: nulla è stato detto, perciò, in ordine alle mansioni formalmente affidate al prevenuto né in ogni caso sono state specificate le possibili interrelazioni tra le modalità di commissione dei reati ed i compiti in concreti assegnati al predetto imputato.
Al riguardo va rammentato che, secondo il più recente orientamento di questa giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio non è sufficiente la mera qualifica di pubblico dipendente, né lo svolgimento di determinate mansioni nell’ambito di un’attività di interesse pubblico; l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio presuppone l’accertamento in concreto dell’attività svolta dall’indagato, e ciò tanto più rileva considerato che l’art. 358, secondo comma, cod. pen. espressamente esclude che quella qualifica possa essere riconosciuta nei casi di “svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (cfr. Sez. 6, n. 39434 del 26/03/2019, Rv. 277366-01; Sez. 6, n. 12267 del 24/03/2026, omissis, Rv. 289539 – 01).
Nel caso in esame, i Giudici di merito, al fine di attribuire a Z. la qualifica di incaricato di pubblico servizio, si sono limitati ad un apprezzamento astratto delle sue mansioni, senza procedere, invece, al necessario e concreto accertamento delle stesse, al fine di determinare quali compiti fossero a lui attribuiti; a Z. si contesta di aver fornito preventivamente a G. G. informazioni sui controlli che sarebbero stati effettuati dalla polizia locale del comune dove lavorava, nei confronti dei clienti di G., al fine di accertarne la residenza, senza chiarire se la disponibilità di tali informazioni da parte di Z. fosse connessa ad una sua posizione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in quanto a sua volta destinato ad esercitare, in relazione ad essi, i poteri istituzionali propri del suo ufficio o in qualche maniera a questi ricollegabili, oppure se il comportamento di Z. fosse destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di terzi, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rispetto ai quali egli era assolutamente carente di potere funzionale (soggetti rispetto ai quali valutare un eventuale concorso dell’extraneus).
Nel riconoscimento dell’indicato secondo motivo, da valutarsi necessariamente in via prioritaria, resta assorbito l’esame delle ulteriori censure rassegnate con terzo e quarto motivo, riguardanti la fondatezza del pericolo di reiterazione nel reato e la mancanza di adeguata motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza della misura interdittiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 16/06/2026






