Cass. pen., sez. III, 21/05/2025 (ud. 21/05/2025, dep. 10/07/2025), n. 25456 (Pres. Andreazza, Rel. Corbetta)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74[1], è sufficiente la mancata esibizione delle scritture contabili.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Venezia confermava una pronuncia emessa dal Tribunale di Padova il quale, applicate le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata, aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la mancata esibizione delle scritture contabili, ma è necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell’occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge (Sez. 5, Sentenza n. 35591 del 20/06/2017).
I risvolti applicativi
Per potersi ritenere configurabile il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000, non basta la semplice mancata esibizione delle scritture contabili, essendo per contro richiesto un comportamento attivo di occultamento o distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge.
[1]Ai sensi del quale: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.







