La mancata esibizione delle scritture contabili è sufficiente per configurare il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. III, 21/05/2025 (ud. 21/05/2025, dep. 10/07/2025), n. 25456 (Pres. Andreazza, Rel. Corbetta)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74[1], è sufficiente la mancata esibizione delle scritture contabili.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Venezia confermava una pronuncia emessa dal Tribunale di Padova il quale, applicate le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata, aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la mancata esibizione delle scritture contabili, ma è necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell’occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge (Sez. 5, Sentenza n. 35591 del 20/06/2017).

I risvolti applicativi

Per potersi ritenere configurabile il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000, non basta la semplice mancata esibizione delle scritture contabili, essendo per contro richiesto un comportamento attivo di occultamento o distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge.

[1]Ai sensi del quale: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Leggi anche

Contenuti Correlati
bilancia della giustizia
Esecuzione

Nel giudizio di opposizione al rigetto della richiesta di revoca ex art. 667, comma 4, c.p.p., è necessario avvisare ogni soggetto interessato della fissazione dell’udienza?

Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, emesso senza formalità a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è necessario dare avviso della fissazione dell’udienza ad ogni soggetto interessato?

LEGGI TUTTO »
bilancia della giustizia
Legislazione antimafia

In presenza di elementi sintomatici della “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è applicabile la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo ai fini delle misure di prevenzione?

Quando, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è laddove sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo?

LEGGI TUTTO »