Cass. pen., sez. V, 17/12/2025 (ud. 17/12/2025, dep. 19/12/2025), n. 40956 (Pres. Pezzullo, Rel. Bifulco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la contestazione della recidiva ex art. 99 c.p., senza specificazioni, escluda che il giudice possa applicare una recidiva più grave.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello de L’Aquila parzialmente riformava una decisione di primo grado, che aveva affermato la responsabilità degli imputati per i reati di tentato omicidio e porto d’arma da fuoco in quanto, riqualificato il primo illecito penale nella fattispecie di lesioni personali gravi, aggravate dall’uso dell’arma, e dichiarato il secondo estinto per intervenuta prescrizione, veniva rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di prime cure.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione gli imputati che, tra i motivi ivi addotti da uno di essi, si deduceva la violazione dell’art. 157 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “la contestazione della recidiva “ex art. 99 cod. pen.”, senza ulteriori specificazioni, esclude che il giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più grave di quella semplice, cosicché la stessa non incide sul termine di prescrizione” (Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016).
I risvolti applicativi
La contestazione della recidiva ex art. 99 c.p., priva di specificazioni, impedisce al giudice di configurare una recidiva più grave di quella semplice, in guisa tale che la stessa non condiziona il termine di prescrizione.





