Cass. pen., sez. I, 04/06/2024 (ud. 04/06/2024, dep. 09/08/2024), n. 32406 (Pres. Boni, Rel. Lanna)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando opera la confisca prevista dall’art. 240-bis cod. pen. che, come è noto, dispone quanto segue: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria – decidendo su una opposizione proposta avverso un provvedimento di sequestro preventivo e confisca emesso dalla stessa Corte territoriale – disponeva il dissequestro e restituzione all’avente diritto di un appartamento, di euro 23.000,00, nonché della quota di euro 25.134,42, di una polizza vita e di una autovettura Fiat Panda, confermando nel resto l’opposto provvedimento ablatorio.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 240-bis cod. pen., sotto il profilo della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della assenza o apparenza della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il motivo suesposto era reputato manifestatamente infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio – dopo essere asserito che la disciplina dettata dall’art. 240-bis cod. pen. non attribuisce alcun rilievo al quantum in ipotesi ricavato dal condannato, grazie alla commissione del c.d. “reato-spia” ascrittogli – era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la confisca prevista dall’art. 240-bis cod. pen. postula unicamente che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, se questi sia stato dichiarato colpevole di uno dei cc.dd. “reati-spia” tassativamente indicati; la norma pretende, inoltre, che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest’ultimo dichiarato, ovvero all’attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021).
I risvolti applicativi
La confisca ai sensi dell’art. 240-bis c.p. richiede che i beni siano nella disponibilità dell’interessato, colpevole di uno dei “reati-spia“, e che tali beni siano sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32406 Anno 2024
Presidente: BONI MONICA
Relatore: LANNA ANGELO VALERIO
Data Udienza: 04/06/2024
Data Deposito: 09/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G. D. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria – decidendo sulla opposizione proposta da D. G., avverso il provvedimento di sequestro preventivo e confisca del 19/01/2021 della stessa Corte – ha disposto il dissequestro e restituzione all’avente diritto di un appartamento ubicato in … e del valore di euro 23.000,00, nonché della quota di euro 25.134,42, di una polizza vita e di una autovettura Fiat Panda, confermando nel resto l’opposto provvedimento ablatorio.
Il G. è stato ritenuto responsabile:
– del reato di ricettazione continuata, commesso il 12/10/2000 e giudicato con sentenza del Tribunale di Palmi del 26/06/2004, passata in giudicato il 26/11/2004;
– dei reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, nonché 81-648 cod. pen., rispettivamente commessi il 20/03/2003 e in data anteriore e prossima al 21/03/2005, giudicati con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 11/03/2012 (pronuncia divenuta irrevocabile il 28/07/2014);
– del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto a fini di spaccìo grammi 570 di marijuana, fatto commesso il 04/01/2011 e giudicato con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 21/11/2017, divenuta definitiva il 06/04/2018.
2. Ricorre per cassazione D. G., a mezzo dell’avv. M. N., deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 240-bis cod. pen., sotto il profilo della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della assenza o apparenza della motivazione.
Il provvedimento impugnato, in primo luogo, è censurabile in riferimento alla operata quantificazione della sproporzione, fra í redditi esistenti e i cespiti disponibili in capo al ricorrente. La Corte è incorsa in un errore di calcolo, in merito alla determinazione del disavanzo, rispetto alla sproporzione reddituale e, in conseguenza, con riferimento alla decisione di mantenere il vincolo ablativo. Errata è la individuazione dell’importo della polizza vita in euro trentamila, in luogo della somma di euro cinquantamila, indicata dalla stessa Corte in sede di elencazione dei beni assoggettati a sequestro preventivo.
La valutazione in ordine alla riscossione anticipata della somma di euro ventimila, rispetto all’intero valore della polizza, ammontante a euro cinquantamila, non chiarisce le ragioni della esclusione di detto importo dal conteggio complessivo effettuato. Tale riscossione anticipata, del resto, non si è tradotta in una fuoriuscita dalla sfera reddituale e dispositiva di G., essendo stata accreditata, la relativa somma, su un conto corrente riconducibile allo stesso ricorrente.
Il Collegio ha errato, laddove ha individuato nell’importo di euro 48.134,42 il disavanzo di valore dei beni sequestrati, rispetto alla sproporzione reddituale dell’istante; ingiustamente, infatti, è stata pretermessa dal calcolo la somma di euro ventimila, che – se fosse stata inclusa – avrebbe elevato la misura del disavanzo a euro 68.134,42, comportando la liberazione di un maggior numero di cespiti. Tale erronea declinazione del principio di sproporzione, dunque, ha portato alla lamentata violazione di legge, in riferimento all’art. 240-bis cod. pen.
Vi è una carenza di motivazione, inoltre, quanto ai criteri adoperati per addivenire alla individuazione dei beni da dissequestrare, rispetto a quelli sottoposti al vincolo.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 240-bis cod. pen., sotto il profilo della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo della motivazione assente e/o meramente apparente, deducendosi questioni attinenti ai cd. reati-spia, oltre che al principio di proporzione e al criterio della ragionevolezza temporale.
La Corte di appello di Reggio Calabria ha enfatizzato il dato dell’esistenza di due condanne per il delitto di ricettazione, omettendo di verificare se i fatti giudizialmente acclarati fossero, o meno, sintomatici della sussistenza di un illecito accumulo di ricchezze, ovvero se magari fossero inseriti in un contesto di criminalità organizzata. All’epoca dei fatti, G. era titolare di redditi riconducibili allo svolgimento di lecita attività lavorativa; né sono emersi indizi evocativi dell’avvenuta consumazione di ulteriori reati non acclarati giudizialmente, tali da portare fondatamente a ritenere che i redditi del ricorrente provengano da fonti non lecite di ricchezza.
Quanto al profilo della ragionevolezza temporale, si sottolinea come l’unico dei beni su cui è rimasto impresso il vincolo ablativo è la villetta sita in R.;
questa è stata però costruita nel 2008, ossia in una data che non è in contiguità temporale né con il fatto del 2002, né con quello del 2011. Vi è, pertanto, uno iato temporale (rispettivamente, di tre e di sei anni) tra le date di commissione dei fatti giudicati e l’acquisizione del cespite. Il giudizio in punto di pericolosità e di potenziale arricchimento, quindi, è stato condotto prendendo in esame un arco temporale eccessivamente dilatato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, finendo per proporre una critica di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Integrando brevemente la ricostruzione compiuta in parte narrativa, si può evidenziare come D. G. abbia riportato condanne, inflitte mediante tre distinte sentenze, relativamente a varie fattispecie di reato (in particolare per ricettazione, per delitti in materia di armi e per illecita detenzione di sostanze
stupefacenti); determinati beni riconducibili al condannato, pertanto, sono stati assoggettati a confisca, a norma dell’art. 240-bis cod. pen.
Proposta opposizione avverso tale provvedimento ablatorio, è stata disposta l’esecuzione di una perizia e – all’esito dell’esperimento di questa – diversi beni sono stati restituiti all’avente diritto (come sopra accennato, trattasi di una polizza, di un appartamento e di una autovettura). Tale decisione ha trovato origine nella emersione di un sopravanzo dei beni in sequestro, rispetto alla sproporzione reddituale accertata, che era pari a oltre 48.000,00 euro. Il resto del compendio sequestrato, invece, è restato sottoposto alla suddetta confisca.
3. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la asserita sussistenza di una violazione di legge, oltre a dolersi della pretesa natura carente o apparente della motivazione, lamentando, nella sostanza, che il disposto sequestro abbia violato il principio di proporzione, risultando sequestrati beni e titoli di valore notevolmente eccedente, rispetto al quantum in ipotesi ricavato dal G., grazie alla commissione dei reati in relazione ai quali risulta condannato.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato, poiché la disciplina dettata dall’art. 240-bis cod. pen. non attribuisce alcun rilievo al quantum in ipotesi ricavato dal condannato, grazie alla commissione del c.d. “reato-spia” ascrittogli. La confisca prevista dall’art. 240-bis cod. pen., infatti, postula unicamente che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, se questi sia stato dichiarato colpevole di uno dei cc.dd. “reati-spia” tassativamente indicati; la norma pretende, inoltre, che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest’ultimo dichiarato, ovvero all’attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280986 – 01; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282687 – 01).
12. Nel caso di specie, la Corte di appello di Reggio Calabria ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, adottando una motivazione congrua ed esaustiva, oltre che priva del pur minimo profilo di contraddittorietà, sia essa logica o infratestuale. Nell’impugnato provvedimento, infatti, viene ricordata l’esistenza – a carico del ricorrente – di condanne per fattispecie criminose riconducibili entro l’alveo dei cd. reati-spia, che legittimano l’adozione di provvedimenti ablativi, al ricorrere dell’ulteriore condizione data dalla sproporzione rispetto alla situazione reddituale. Giustamente, poi, il Giudice dell’esecuzione – una volta compiuta una ineccepibile esegesi dell’istituto – ha sottolineato come la confisca ex art. 240-bis cod. pen. miri a colpire quell’accumulo di ricchezza, non sorretto da valida giustificazione, che possa essere evocativo della commissione ad opera del soggetto interessato, di fatti illeciti ulteriori,
rispetto a quello accertato.
E ancor più nello specifico, la Corte territoriale ha ricordato la presenza di tre condanne per reati spia, temporalmente collocati entro un arco temporale di oltre un decennio e tali da essere evocativi non della estemporanea caduta del soggetto nell’illecito, bensì di una scelta di vita ormai radicata e volta al crimine.
Giova precisare, inoltre, come la Corte territoriale si sia adeguatamente soffermata sul profilo della sproporzione economica, chiarendo attraverso quali accertamenti si sia giunti alla quantificazione di questa, nella somma di oltre 113.000,00 euro, così giungendosi all’indicazione del sopravanzo economico del valore dei beni in sequestro, in ragione di oltre 48.000,00 euro (sono stati correttamente presi in considerazione, infatti, i dati della evoluzione della composizione del nucleo familiare, nonché della posizione economica e finanziaria di ciascun componente, computandosi poi, in tale calcolo, anche l’elemento della spesa media familiare).
3.3. La doglianza difensiva, in definitiva, non coglie nel segno, essendo incentrata su profili estranei al richiamato istituto, oltre a contenere anche valutazioni meramente contestative e interamente versate in fatto.
Il provvedimento, del resto, analizza tutte le doglianze difensive e si fa anche carico di verificare ogni possibile elemento favorevole all’interessato. Il ricorso non riesce ad attaccare la decisione, quanto all’esistenza del residuo di sproporzione reddituale che ha portato al provvedimento ablatorio, per cui ripete tutte le censure già proposte, entrando direttamente nel merito.
4. Con il secondo motivo, oltre a ribadire profili di critica già esposti mediante il primo motivo (in relazione ai quali è sufficiente richiamare le considerazioni svolte al punto che precede), sì censura l’aspetto della ritenuta ragionevolezza temporale.
4.1. La regola ermeneutica alla quale attenersi è nel senso che il giudice dell’esecuzione può disporre la confisca in questione (originariamente prevista dall’art. 12-sexies decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come successivamente modificato e alfine trasfuso nell’art. 240-bis cod. pen.), in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, sempre che rispetti il criterio generale della ragionevolezza temporale, fino alla pronuncia della sentenza per il reato spia, salva comunque la possibilità dì confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma che siano stati acquisiti con risorse finanziarie possedute antecedentemente (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, omissis, Rv. 281561 — 01; Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, omissis, Rv. 273612-01).
4.2. Ad onta delle critiche difensive, però, a tali principi di diritto la Corte territoriale si è strettamente attenuta, chiarendo come l’avversato provvedimento rispetti pienamente tale canone di ragionevolezza. Alcuna frattura di carattere temporale è infatti rinvenibile, fra il tempo dell’edificazione dell’immobile confiscato (fatto collocabile fra il 2007 e il 2008) e la commissione del secondo fatto di ricettazione, accertato in data anteriore e prossima al 21 marzo 2005, ossia collocabile ad appena due anni addietro. Il Giudice dell’esecuzione, inoltre, ha spiegato la ragione per la quale si è ritenuto opportuno far risalire gli accertamenti di natura patrimoniale sino all’anno 1994, stante la considerazione che G. commise il primo reato nell’anno 2000, stipulando poi la polizza sopra
già citata nel luglio 2001.
Trattasi di un apparato motivazionale logico e puntuale, che merita di restare al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità e che la difesa contrasta con argomentazioni meramente assertive e confutative, oltre che sfornite di dimostrazione alcuna.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 04 giugno 2024.





