La confisca è obbligatoria per tutti i reati in materia di armi?

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Cass. pen., sez. I, 4/06/2026 (ud. 4/06/2026, dep. 27/08/2026), n. 32096 (Pres. Casa, Rel. Grieco)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la misura di sicurezza della confisca debba essere imposta per tutti i reati concernenti le armi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Prato dichiarava non doversi procedere per essere il reato di cui all’art. 697 cod. pen. estinto per intervenuta oblazione.

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 per non avere il Tribunale disposto la confisca delle armi.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «la misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dovendosi ritenere esclusa nelle sole ipotesi di assoluzione nel merito per l’insussistenza del fatto illecito oggetto di contestazione» (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017).

I risvolti applicativi

La confisca, quale misura di sicurezza, è obbligatoria per i reati concernenti le armi, anche in caso di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., salvo che l’assoluzione derivi dall’insussistenza del fatto illecito contestato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32096 Anno 2026

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: GRIECO TERESA

Data Udienza: 04/06/2026

Data Deposito: 27/08/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte d’appello di Firenze

nel procedimento a carico di:

G. F. nato a … il …

avverso la sentenza del 27/01/2026 del TRIBUNALE di Prato

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla omessa confisca, che chiede venga disposta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Prato ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F. G. per essere il reato di cui all’art. 697 cod. pen. estinto per intervenuta oblazione.

2. Avverso la sentenza il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze propone ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo di impugnazione, la violazione dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 per non avere il Tribunale disposto la confisca delle armi, prevista come obbligatoria dalla disposizione sopra indicata. Il ricorrente precisa di essere legittimato a proporre ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 569 e 608, comma 4, cod. proc. pen. trattandosi di impugnazione consentita anche in caso di sentenza di declaratoria dell’estinzione del reato per oblazione.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla omessa confisca che chiede venga disposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato.

2.Nella sentenza Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, omissis, Rv. 267458 – 01, questa Corte ha affermato che «[l]a previsione di legge di cui all’art. 6 l. n. 152 del 1975 contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell’art. 240 del codice penale e rende obbligatoria la disposizione di confisca in relazione a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. Da ciò deriva la obbligatorietà della confisca anche nelle ipotesi di intervenuta estinzione del reato, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato (tra molte, Sez. 1, n. 1806 del 4.12.2012, dep. 2013, Rv. 254213). Tale assetto non contrasta, per più ragioni, con i contenuti della decisione emessa dalla CEDU nel caso Varvara contro Italia (sentenza del 29 ottobre 2013) citata dal ricorrente. In primo luogo, va considerata la natura giuridica del procedimento di oblazione. La domanda di ammissione all’oblazione, pur non potendo essere ritenuta come ammissione di colpevolezza è – in ogni caso – un atto idoneo a dar luogo alla apertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere – in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell’imputato – sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (si veda Corte Cost. n. 14 del 2015 in caso di opposizione a decreto penale di condanna). Non può pertanto affermarsi che, in rapporto alla verifica giurisdizionale, manchi del tutto un accertamento di legalità, tale da giustificare le conseguenze sfavorevoli. In secondo luogo, nel caso specifico della confisca di armi o oggetti atti ad offendere – previsto dall’art. 6 della legge n. 152 del 1975 – la finalità della confisca obbligatoria è essenzialmente preventiva (misura di sicurezza) e non strettamente sanzionatoria, posto che la circolazione di tali oggetti, non assistita da apposita autorizzazione, è in sé vietata, per le caratteristiche intrinseche di pericolosità della cosa. Non può pertanto ritenersi il caso in questione analogo a quello della confisca urbanistica – trattato nella decisione Cedu – per la profonda diversità di disciplina (e di oggetto) intercorrente tra le diverse ipotesi e per l’esistenza – nel caso della oblazione – di una verifica giurisdizionale in punto di ricorrenza degli specifici presupposti di legge».

Più in generale deve rilevarsi che i principi indicati costituiscono espressione di un orientamento ermeneutico incontroverso enunciato anche con riferimento al proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

Nella sentenza Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, omissis, Rv. 272085 – 01, questa Corte ha, infatti, ribadito che «la misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dovendosi ritenere esclusa nelle sole ipotesi di assoluzione nel merito per l’insussistenza del fatto illecito oggetto di contestazione. Ne consegue che nella sola ipotesi di ritenuta insussistenza del fatto cade automaticamente il presupposto materiale cui è subordinata l’applicazione dell’art. 6 della legge

22 maggio 1975, n. 152, che rende obbligatoria la confisca, costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi».

Il Tribunale di Prato è, dunque, incorso nel vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente per non avere disposto la confisca delle armi di cui all’imputazione.

3. Alla luce di questi principi la sentenza deve essere annullata senza rinvio relativamente all’omessa confisca delle armi, confisca che questa Corte dispone.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla omessa confisca delle armi, confisca che dispone.

Così è deciso, 04/06/2026

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