La circonvenzione di persone incapaci è reato di danno o di pericolo?

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Cass. pen., sez. II, 9/07/2026 (ud. 9/07/27026, dep. 2/09/2026), n. 32706 (Pres. De Santis, Rel. Sbrana)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il delitto di circonvenzione di persone incapaci sia un reato di danno o di pericolo.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli, in (parziale) riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Avellino, appellata dall’imputato, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto perché estinto per prescrizione, con conferma nel resto della appellata sentenza e condanna dell’appellante alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, relative al grado.

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione degli artt. 643 e 157 cod. pen., nonché omessa motivazione in punto di maturazione della prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il reato di cui all’art. 643 cod. pen., postulando il compimento di un’azione manipolatoria il cui risultato finale consiste nell’induzione a compiere un atto causativo di un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri, ha natura di reato di danno e non di pericolo (Sez. 2, n. 22910 del26/05/2026; Sez. 2, n. 3175 del 17/12/2025; Sez. 2, n. 186 del 02/12/2025).

I risvolti applicativi

Il delitto di cui all’art. 643 c.p.[1] ha natura di reato di danno, in quanto si perfeziona mediante un’azione manipolatoria volta a indurre la persona offesa a compiere un atto produttivo di un effetto giuridico dannoso per sé o per altri.

[1]Ai sensi del quale: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32706 Anno 2026

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA

Relatore: SBRANA FRANCESCA

Data Udienza: 07/07/2026

Data Deposito: 02/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

XXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXXXX;

avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;

l e t t e l e r i c h i e s t e d e l l ’ a v v . M .A . , d i f e n s o r e d i f i d u c i a d i X X X X X X X X X X X X X X , i n q u a l i t à d i a m m i n i s t r a t o r e d i s o s t e g n o d iXXXXXXXXXXXXXXXXX, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso o dichiararne la inammissibilità, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese, come da nota depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 18/09/2025, la Corte di appello di Napoli in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Avellino del 02/11/2023, appellata da XXXXXXXXXXXXX, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto perché estinto per prescrizione, con conferma nel resto della appellata sentenza e condanna dell’appellante alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, relative al grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. Q. I., difensore di fiducia di XXXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione degli artt. 643 e 157 cod. pen., nonché omessa motivazione in punto di maturazione della prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

Al riguardo, rileva come – a prescindere dalla formale “chiusura” della contestazione -, dalla istruttoria dibattimentale fosse emerso che i vari atti pregiudizievoli compiuti dalla persona offesa avessero tutti data antecedente al 14 luglio 2016 e che per la decorrenza del termine di prescrizione dovesse aversi riguardo al momento del compimento dell’atto e non a quello della produzione di effetti.

A tal fine argomenta circa la persistenza dell’interesse alla impugnazione, in ragione della conferma delle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da rigettare, essendo infondato il motivo dedotto.

1.1. Questo Collegio, rettificando parzialmente le riflessioni dei giudici di merito, intende dare seguito all’orientamento recentemente consolidatosi, secondo cui il reato di cui all’art. 643 cod. pen., postulando il compimento di un’azione manipolatoria il cui risultato finale consiste nell’induzione a compiere un atto causativo di un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri, ha natura di reato di danno e non di pericolo (Sez. 2, n. 22910 del26/05/2026, R., non mass; Sez. 2, n. 3175 del 17/12/2025, dep. 2026, R., Rv. 289317-01; Sez. 2, n. 186 del 02/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289315-02).

Invero, per come chiarito da questa Corte, l’”effetto giuridico dannoso”, contemplato dalla fattispecie incriminatrice, deve intendersi come non limitato al danno patrimoniale, ma esteso a quello “giuridico”, che deriva alla persona offesa dalla subita limitazione della libertà di autodeterminazione nelle scelte relative alla propria sfera patrimoniale, poiché la disposizione tutela in viaprincipale la persona in quanto tale, mentre il patrimonio assume rilievo solo invia mediata (Sez. 2, n. 3175 del 17/12/2025, dep. 2026, R., cit.).

Il delitto, in quanto a “formazione progressiva” e, eventualmente, a “consumazione prolungata”, si perfeziona, pertanto, con il compimento dell’atto avente effetto giuridico potenzialmente dannoso, ma la sua consumazione può protrarsi fino alla completa realizzazione delle conseguenze derivanti da tale atto, con conseguente traslazione in avanti, anche ai fini del decorso della prescrizione, del momento “finale” di consumazione del reato (Sez. 2, n. 186 del 02/12/2025, dep. 2026, P., cit.; Sez. 2, n. 3175 del 17/12/2025, dep. 2026, R., cit.).

1.2. Il motivo, con cui si assume interamente compiuto, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, il termine di prescrizione ancorandone la decorrenza dal momento del compimento dell’atto, non può pertanto essere accolto, siccome infondato: invero, dalla ricostruzione in fatto operata in sentenza risulta che la realizzazione delle conseguenze derivanti dagli atti pregiudizievoli non si arrestò prima del 14 luglio 2016 (pag. 4 della sentenza impugnata), di talché non risultava compiuto, alla data della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado (02/11/2023), il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 7 e mesi 6.

2. Alla pronuncia consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, avendo la parte civile esplicato, attraverso la presentazione di memoria scritta, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, omissis, Rv. 287766 – 01), il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla suddetta parte, che si liquidano, nella misura, richiesta in nota spese, di euro 3.400.00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXXX n.q. che liquida in complessivi euro 3.400.00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 07/07/2026

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