Cass. pen., sez. VI, 18/02/2025 (ud. 18/02/2025, dep. 3/04/2025), n. 13087 (Pres. Aprile, Rel. Villoni)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo costituisce reato o integra un mero illecito amministrativo.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Messina confermava una sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva condannato l’imputato in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 234 e 349 cod. pen. avvinti dalla continuazione, ribadendo la pena nella misura di nove mesi di reclusione e 500 euro di multa.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva l’insussistenza sia del reato di cui all’art. 349 cod. pen., dal momento che sulla vettura oggetto di sequestro amministrativo non era stato apposto alcun sigillo sia di quello di cui all’art. 334 cod. pen., integrando la condotta accertata unicamente la violazione dell’art. 213, comma 4, d.lgs. n. 285 del 1992.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo[1] e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod pen.[2], atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010).
I risvolti applicativi
La circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra solo l’illecito amministrativo previsto dall’art. 213 cod. strada, e non invece il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 cod. pen.), poiché la norma amministrativa è speciale rispetto a quella penale, rendendo il concorso tra le due solo apparente.
[1]Ai sensi del quale: “È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne”.
[2]Secondo cui: “Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia”.







