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Indigenza e furto di cibo: è applicabile lo stato di necessità?

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Cass. pen., sez. VII, 24/04/2024 (ud. 24/04/2024, dep. 09/05/2024), n. 18301 (Pres. Romano, Rel. Scordamaglia)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza, che si impossessi di generi alimentari di ridotto valore economico, possa rendere applicabile lo stato di necessità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano confermava una condanna inflitta all’imputata per il reato di cui agli artt. 56 e 626, comma 1, n. 2 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusata ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva la violazione dell’art. 54 cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, se integra il delitto di furto lieve per bisogno, di cui all’art. 626, comma 1, n. 2, cod. pen., la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza che si impossessi di generi alimentari di ridotto valore economico, non trova, tuttavia, applicazione l’esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile (Sez. 4, n. 38888 del 13/06/2023), se non attraverso l’atto penalmente illecito: consegue che la scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, come ad esempio attivando gli ordinari sistemi di protezione sociale (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016).

I risvolti applicativi

La condotta di una persona malnutrita o in indigenza che compie un furto di generi alimentari di scarso valore economico non rientra nell’esimente dello stato di necessità.

Questa esimente, difatti, richiede la presenza di un pericolo attuale di grave danno alla persona, non causato volontariamente e non gestibile in altre maniere tranne che con un’azione penalmente illecita. Pertanto, la legge non permette di giustificare reati commessi per bisogno economico se esistono alternative legali, come ad esempio i sistemi di protezione sociale.

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