Cass. pen., sez. IV, 17/09/2025 (ud. 17/09/2025, dep. 4/12/2025), n. 39172 (Pres. Dovere, Rel. Bellini)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di stupefacenti, l’autorità giudiziaria, una volta definita la vicenda penalistica, possa sindacare le scelte riservate all’autorità amministrativa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile un appello proposto da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città che, dopo avere riqualificato i fatti allo stesso contestati ai capi -3-4-5-8-9-10 ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90, aveva dichiarato la estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione, ad eccezione del capo 2) in relazione al quale l’imputato era stato assolto perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge per inosservanza delle norme che regolano l’interesse alla impugnazione e alla formazione del contraddittorio processuale, essendo stato deciso l’appello mediante ordinanza fuori udienza sul falso presupposto della inammissibilità genetica del ricorso.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale all’autorità giudiziaria, una volta definita la vicenda penalistica, non residua alcun potere di interferire con le scelte riservate all’autorità amministrativa sia con riferimento alle modalità di esercizio dell’azione amministrativa e alla graduazione del trattamento (art. 75 comma 14 dPR 309/90), sia con riferimento alla eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 75 dPR 309/90[1].
I risvolti applicativi
Una volta definito il procedimento penale, l’autorità giudiziaria è priva di ogni residua competenza a interferire nell’esercizio del potere amministrativo, tanto rispetto alle modalità e alla graduazione dell’azione ex art. 75, co. 14, d.P.R. 309/1990, quanto in ordine alla possibile irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo art. 75.
[1]Ai sensi del quale: “1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. 1-bis. Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) he la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale; b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto. 2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e’ invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. 3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilita’ di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi’ all’immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita’ sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita’ tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche’ del certificato di idoneita’ tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita’ tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se’ o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche’, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attivita’ il prefetto e’ assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facolta’ previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita’ indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata puo’ essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13. 5. Se l’interessato e’ persona minore di eta’, il prefetto, qualora cio’ non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta’, li rende edotti delle circostanze di fatto e da’ loro notizia circa le strutture di cui al comma 2. 6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo’ essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis. 7. L’interessato puo’ chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu’ persone, l’interessato puo’ ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione. 8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi’ al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. 9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8. 10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute. 10-bis. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l’effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui al comma 10. 10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 10-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente. 12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e’ stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2. 14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita’ della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra’, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo’ definire il procedimento con il formale invito a non fare piu’ uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39172 Anno 2025
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 17/09/2025
Data Deposito: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. U. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale chiede pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Esaminate le conclusioni della difesa del ricorrente, in persona dell’avv.to A. P., il quale ha depositato memoria difensiva insistendo nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di S. U. ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha dichiarato la inammissibilità, ai sensi degli artt. 581 cod. proc. pen., dell’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che, dopo avere riqualificato i fatti allo stesso contestati ai capi -3-4-5-8-9-10 ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90, aveva dichiarato la estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione, ad eccezione del capo 2) in relazione al quale l’imputato era stato assolto perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
La Corte di appello, in particolare, riteneva la mancanza di interesse dell’imputato all’impugnazione in quanto l’appello non aveva investito la formula assolutoria del giudice di primo grado, ma aveva aggredito esclusivamente la statuizione con la quale, mediante il richiamo all’art.75 dPR 309/90, il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la trasmissione degli atti al Prefetto territorialmente competente “per le determinazioni di competenza”.
Assume la Corte di appello che una siffatta statuizione, che si era limitata a rendere edotta l’autorità amministrativa competente dell’esito del giudizio penale per le valutazioni di competenza ai sensi dell’art.75 dPR 309/90, non conteneva alcun accertamento sulla ricorrenza di eventuali illeciti amministrativi a carico dell’imputato prosciolto, ma integrava un mero atto partecipativo e che le eventuali determinazioni dell’autorità amministrativa avrebbero comunque potuto formare oggetto di opposizione, ovvero di impugnazione, nella competente sedi giurisdizionali e amministrative, ai sensi dell’art.75, comma 9 del suddetto testo normativo prospettando, se del caso, la questione, anticipata dinanzi al giudice adito, concernente la intervenuta prescrizione degli illeciti eventualmente riconosciuti.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di S. U. che ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge con riferimento agli artt. 58, 591, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. per inosservanza delle norme che regolano l’interesse alla impugnazione e alla formazione del contraddittorio processuale, essendo stato deciso l’appello mediante ordinanza fuori udienza sul falso presupposto della inammissibilità genetica del ricorso.
Assume che ricorre un interesse alla impugnazione in quanto l’esercizio facoltativo del potere di disporre la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, nelle forme espressive utilizzate, costituiva una inammissibile anticipazione sulla necessità di adottare un qualche provvedimento sanzionatorio nei confronti del prevenuto e, sotto diverso profilo, ometteva di considerare che, con riferimento alla data di realizzazione dei fatti ascritti (anno 2009), gli illeciti avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti anche ai fini della responsabilità amministrativa; a supporto di tale argomento richiama giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite che ha riconosciuto l’interesse dell’imputato a proporre impugnazione avverso una statuizione di tale contenuto nella ipotesi in cui, per il medesimo fatto, il giudice penale abbia pronunciato sentenza di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, laddove lo stesso avvio dell’accertamento da parte dell’autorità amministrativa, sollecitata a considerare la configurabilità dell’illecito, determina, di per sé, un pregiudizio nei confronti del prosciolto, data la concreta possibilità che l’accertamento sfoci nell’applicazione di una sanzione nei termini evocati dal giudice penale.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati laddove, come correttamente rappresentato dal giudice distrettuale, a fronte di sentenza assolutoria in primo grado con la formula “perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato”, l’imputato non ha aggredito tale statuizione nella sua valenza di accertamento di una condotta potenzialmente illecita dal punto di
vista amministrativo, ai sensi dell’art.75 commi 1 e ss dPR 309,90, in presenza di ritenuta detenzione di sostanze, stupefacenti per l’autoconsumo, ma si è limitato a contestare la statuizione con la quale il giudice di merito ha reso partecipe l’autorità amministrativa della infrazione.
2. Invero, la statuizione con la quale è stata disposta la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa deve ritenersi legittima in quanto, sebbene non obbligatoria (Sez. 6, n.11632 del 22/01/2007, Rv. 236144 – 01), essa trova giustificazione nella stessa lettera del testo normativo richiamato. Invero, l’accertamento, all’esito del giudizio penale, di una delle condotte idonee a determinare l’avvio del procedimento sanzionatorio, puntualmente descritte nell’art. 75 comma 1 dPR 309,90, consente all’autorità giudiziaria di porre in essere l’attività propulsiva in concreto esercitata. All’autorità giudiziaria, inoltre, una volta definita la vicenda penalistica, non residua alcun potere di interferire con le scelte riservate all’autorità amministrativa sia con riferimento alle modalità di esercizio dell’azione amministrativa e alla graduazione del trattamento (art. 75 comma 14 dPR 309/90), sia con riferimento alla eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 75 dPR 309/90.
3. Quanto all’interesse alla impugnazione, va preliminarmente richiamato il consolidato insegnamento del giudice di legittimità secondo il quale l’interesse della parte impugnante deve rivestire caratteri di concretezza ed attualità per rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (sez. 5, n.2747 del06/10/2021, Rv. 282542 – 01). Va pertanto rimarcato che, sotto questo profilo, la difesa del … non contesta l’accertamento eseguito dall’autorità giudiziaria in ordine alla irrilevanza penale della condotta ascritta all’imputato al capo 2) della imputazione, in quanto la detenzione di stupefacente non risultava accompagnata da finalità di spaccio (art.73 dPR 309/90), né contesta che la stessa condotta sia stata in concreto realizzata, nelle sue connotazioni di detenzione di sostanza stupefacente per consumo personale. In sostanza il S. non si duole della materialità della condotta ascritta, né ha chiesto di essere assolto con formula più favorevole in relazione al suddetto capo 2) della rubrica e per tutti gli altri capi per i quali il giudice di merito ha emesso una sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per prescrizione. Ciò esclude che l’interesse alla impugnazione possa consistere nel conseguimento di una pronuncia più favorevole rispetto a quella adottata dall’autorità giudiziaria.
3.2. Manifestamente infondato è poi il rilievo secondo il quale l’autorità giudiziaria abbia anticipato un giudizio di valore sulla ricorrenza di un illecito amministrativo, risultando evidente che il Tribunale abbia utilizzato una locuzione dal contenuto generico e formale (“dispone la trasmissione di copia degli atti…. per le determinazioni di competenza”), in una prospettiva di mera partecipazione dell’esito di un giudizio penale tra autorità che svolgono funzioni pubbliche all’interno delle rispettive sfere di attribuzioni.
3.3. Parimenti, manifestamente infondato è il rilievo secondo il quale il ricorrente avrebbe conservato l’interesse ad ottenere dall’autorità giurisdizionale una pronuncia di intervenuta prescrizione dell’illecito amministrativo atteso che, come correttamente rappresentato nell’ordinanza di inammissibilità, nessun procedimento amministrativo risulta ancora instaurato nei confronti del …., in quanto la statuizione che si contesta ha appunto lo scopo di partecipare l’esito del giudizio penale all’autorità amministrativa e che, solo all’esito della instaurazione del procedimento amministrativo, l’interessato sarà posto nelle condizioni di proporre le proprie difese ai sensi dell’art. 75 comma 4 dPR 309/90, e di contestare il contenuto e l’estensione del trattamento sanzionatorio eventualmente irrogato (art. 75 comma 9 dPR309/90), così da neutralizzarne gli effetti.
3.4. Infine, deve ritenersi non pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità a sostegno dei propri assunti in quanto l’interesse dell’imputato a impugnare la statuizione concernente la “trasmissione degli atti” all’autorità amministrativa è stato riconosciuto solo qualora sia controversa la illiceità amministrativa della condotta incriminata (come in ipotesi di depenalizzazione della norma incriminatrice non accompagnata da una disposizione transitoria che consenta di riqualificare
il fatto come illecito amministrativo (Sez. U, n.25457 del 29/03/2012, omissis, Rv.252694), ovvero in ipotesi in cui l’imputato abbia richiesto, con l’impugnazione, una più favorevole formula assolutoria (sez. 6, n.27726 del 11/06/2013, omissis, Rv.255631). Orbene, nella specie, l’imputato non ha chiesto, con l’impugnazione, … di essere assolto con una formula che presuppone l’insussistenza o la non commissione del fatto, ma ha aggredito esclusivamente la statuizione concernente la “trasmissione degli atti” la quale, al contempo è intervenuta a fronte di una specifica previsione normativa che riconosce la natura di illecito amministrativo a condotte di detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, come accertati nel giudizio penale.
Anche sotto questo profilo, pertanto, nessun vantaggio concreto e attuale può essere conseguito dal S. mediante l’impugnazione in appello, con la conseguenza che del tutto correttamente il giudice di appello ha riconosciuto la carenza di interesse al gravame ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
4. All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.





