Cass. pen., sez. VI, 29/10/2025 (ud. 29/10/2025, dep. 20/11/2025), n. 37850 (Pres. Aprile, Rel. Tondin)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come va valutata la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno in tema di continuazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Trento, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato l’imputato per i delitti di resistenza e lesioni aggravate alla pena di 4 mesi e 10 giorni di reclusione, escludeva la recidiva e concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale deduceva vizio di violazione di legge per errato calcolo della pena.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di continuazione, la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno va valutata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso in quanto il reato continuato, sotto questo profilo, recupera la propria autonomia materiale (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008).
I risvolti applicativi
In tema di continuazione, l’attenuante dell’integrale riparazione del danno va valutata separatamente per ciascun reato.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37850 Anno 2025
Presidente: APRILE ERCOLE
Relatore: TONDIN FEDERICA
Data Udienza: 29/10/2025
Data Deposito: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
T. O. (….) nato in … il …
avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte di appello di Trento
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento, che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato O. T. per i delitti di resistenza e lesioni aggravate alla pena di 4 mesi e 10 giorni di reclusione, ha escluso la recidiva e ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando il vizio di violazione di legge per errato calcolo della pena. L’esclusione della recidiva operata in secondo grado, infatti, avrebbe dovuto, in assenza di aggravanti applicabili al più grave reato di resistenza, determinare una diminuzione della pena base per l’applicazione dell’attenuante del risarcimento del danno.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Va premesso che, in tema di continuazione, la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno va valutata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso in quanto il reato continuato, sotto questo profilo, recupera la propria autonomia materiale (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008 – dep. 2009, omissis, Rv. 24175501).
Da ciò consegue che, ove la condotta riparatoria sia intervenuta in riferimento soltanto a taluno dei singoli fatti di reato unificati per continuazione, gli effetti dell’attenuante si producono sulla pena base quando il risarcimento riguardi il reato più grave e sugli aumenti di pena quando riguardi i reati satelliti (Sez. 4, n. 4616 del 23/11/2017, dep. 2018 Rv. 271947 – 01). Quanto, invece, la condotta riparatoria sia riferibile a tutti i reati, gli effetti dell’attenuante si producono tanto sulla pena base, quanto sugli aumenti di pena per i reati satelliti.
3. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi.
T. O. è stato condannato, con rito abbreviato, per i delitti di resistenza, posta in essere nei confronti di due operanti, e di lesioni aggravate, poste in essere nei confronti di uno solo di essi.
In primo grado la pena è stata così determinata: ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale e le ulteriori aggravanti equivalenti all’attenuante del risarcimento del danno, pena base per il più grave reato di cui all’art. 337 cod. pen., mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di lesioni fino a mesi 6 e giorni 15 di reclusione, ridotta per la scelta del rito fino a mesi quattro e giorni dieci di reclusione.
La sentenza di secondo grado ha escluso la recidiva, ha respinto il motivo di ricorso con cui veniva richiesto di qualificare come prevalente l’attenuante del risarcimento del danno sulle aggravanti di cui all’art. 576 n. 1 e n. 5-bis cod pen., riferibili al solo reato di cui all’art. 582 cod. pen., e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
La Corte, nel confermare la sentenza di primo grado, ha, dunque, mantenuto il reato di resistenza come reato più grave rispetto alle lesioni (rispetto alle quali le aggravanti sono state ritenute equivalenti all’attenuante del risarcimento danno).
Tuttavia, non ha valutato l’incidenza sulla pena base inflitta per il reato di resistenza dell’attenuante del risarcimento del danno, che avrebbe dovuto determinare una riduzione di pena, essendo il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non più aggravato dalla recidiva -che è stata esclusa- e non potendo riferirsi ad esso il giudizio di bilanciamento con le aggravanti -contestate solo per il reato satellite-.
4. Fermo restando il giudizio di responsabilità, che non ha formato oggetto di ricorso, la sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine all’applicabilità dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno sul reato di resistenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 29/10/2025







