Cass. pen., sez. III, 8/07/2026 (ud. 8/07/2026, dep. 23/07/2026), n. 27985 (Pres. Di Stasi, Rel. Pazienza)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava chi è il giudice competente a risolvere eventuali questioni relative agli adempimenti esecutivi in tema di confisca.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il G.i.p. del Tribunale di Ancona applicava agli imputati la pena da costoro concordata con il P.M., in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 518-bis, 518-quater, 518-sexies, 518-undecies, 518-septies cod. pen., nonché di cui all’art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004, oltre che a disporre la confisca e la restituzione allo Stato (in persona della competente Soprintendenza) di tutti i beni in sequestro (dei quali gli imputati avevano chiesto la restituzione), “con le precisazioni di cui in parte motiva”.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore di uno degli accusati il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge con riferimento alla “delega in bianco”, conferita dal G.i.p. alla Soprintendenza per l’individuazione dei beni da restituire al ricorrente.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di confisca, salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relative agli adempimenti esecutivi appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione, e non al giudice dell’esecuzione» (Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018).
I risvolti applicativi
In tema di confisca, salvo diversa previsione normativa, la competenza sulle questioni attinenti agli adempimenti esecutivi spetta al giudice che ha disposto il provvedimento ablativo, e non al giudice dell’esecuzione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3
Num. 27985
Anno 2026
Presidente: DI STASI ANTONELLA
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 08/07/2026
Data Deposito: 23/07/2026
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1) F. D., nato a … il …
2) F. F., nato a … il …
avverso la sentenza emessa il 02/03/2026 dal G.i.p. del Tribunale di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 02/03/2026, il G.i.p. del Tribunale di Ancona – per quanto qui rileva – ha applicato a F. D. e F. F. la pena da costoro concordata con il P.M., ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 518-bis, 518-quater, 518-sexies, 518-undecies, 518-septies cod. pen., nonché di cui all’art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004.
Il G.i.p. ha disposto inoltre la confisca e la restituzione allo Stato (in persona della competente Soprintendenza) di tutti i beni in sequestro (dei quali gli imputati avevano chiesto la restituzione), “con le precisazioni di cui in parte motiva”.
In motivazione, in effetti, il G.i.p. ha precisato, quanto ai beni paleontologici ed archeologici di provenienza estera, che “trattandosi di beni anch’essi culturali espressivi dell’identità culturale dei luoghi di provenienza, vanno restituiti alla Soprintendenza per l’inoltro ai Paesi di provenienza, salvo quelli per i quali possa essere esibita alla Soprintendenza, oltre alla documentazione d’acquisto, l’autorizzazione all’esportazione rilasciata dal Paese di provenienza, e quelli che la Soprintendenza valuterà, all’esito delle verifiche di competenza, di non dover restituire in quanto di scarso interesse culturale”.
2. Ricorre per cassazione il F., a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge quanto alla disposta confisca dei beni di provenienza estera, in difetto di prova alcuna della loro “culturalità”. Si censura la estensione, operata dal G.i.p., di tale carattere ai beni esteri, in assenza di elementi idonei a comprovare la sussistenza di una corrispondente valutazione dei Paesi di provenienza. Si censura inoltre l’inversione dell’onere probatorio, che il G.i.p. ha operato subordinando la restituzione, in favore dell’istante, ad una dichiarazione di commerciabilità da parte del Paese estero.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione degli elementi addotti dalla difesa in ordine alla legittimità dell’acquisto dei beni esteri e dell’assenza di prove circa una rivendicazione da parte dei Paesi di provenienza.
2.3. Violazione di legge con riferimento alla “delega in bianco”, conferita dal G.i.p. alla Soprintendenza per l’individuazione dei beni da restituire al ricorrente. Si sottolinea che tutta la documentazione relativa alla legittimità degli acquisti era stata prodotta al G.i.p., e non si comprendeva quindi la devoluzione alla Soprintendenza della decisione sul dissequestro.
3. Ricorre per cassazione il F., a mezzo del proprio difensore, formulando censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dal F..
4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, per l’infondatezza delle censure proposte.
4. Con memorie ritualmente trasmesse, i difensori dei ricorrenti replicano alle argomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Occorre qui ricordare che, chiedendo di definite la propria posizione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione ad una serie di delitti contro il patrimonio culturale meglio specificati in rubrica (oltre che per il reato di associazione per delinquere), il F. ed il F. avevano contestualmente presentato un’istanza di restituzione dei beni in sequestro, limitata ai soli beni di provenienza estera.
La decisione di rigetto emessa dal Tribunale con la sentenza di patteggiamento è stata censurata dagli imputati, come già accennato nella sintesi dei motivi di ricorso, lamentando sia l’erronea attribuzione della natura di “bene culturale” ai reperti provenienti dall’estero, sia il mancato apprezzamento della documentazione prodotta (asseritamente dimostrativa della legittimità dell’acquisto), sia per le connotazioni della delega conferita alla Soprintendenza per la concreta esecuzione della confisca dei beni di provenienza estera.
Si tratta di doglianze manifestamente infondate.
2.1. Con riferimento ai primi due ordini di rilievi, che possono qui essere trattati congiuntamente, assume rilevanza l’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, assolutamente consolidato, secondo cui «in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale – pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti – lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione» (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, omissis, Rv. 283081 – 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez 4, n. 18578 del 15/05/2026, omissis; Sez. 3, n. 18926 del 20/03/2026, omissis).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi, da un lato, che per i reati ascritti ai ricorrenti è sempre ordinata, in caso di condanna o di patteggiamento, “la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato” (art. 518-duodevicies cod. pen.).
D’altro lato, i beni di provenienza estera di cui è stata richiesta la restituzione vengono in rilievo a proposito del capo IV dell’imputazione, in cui gli odierni ricorrenti sono stati accusati, insieme ad altri, dei reati di riciclaggio ed illecita importazione di beni provenienti “da Paesi in cui tali beni sono sottoposti a tutela (in specie e fra l’altro L. e C.”), nonché di aver posto illegalmente in vendita beni paleontologici altrettanto illegalmente acquisiti, tra l’altro dichiarando un falso Paese di provenienza (cfr. il capo IV).
Risulta allora evidente, ad avviso del Collegio, che le censure volte a rimettere in discussione la qualifica di beni culturali nel Paese di provenienza, ovvero a lamentare il mancato apprezzamento della documentazione prodotta, appaiono irrimediabilmente collidere con il principio giurisprudenziale richiamato in precedenza: la confisca obbligatoria ha invero avuto ad oggetto condotte illecite su beni di provenienza estera, in relazione alle quali – avendo i ricorrenti dispensato l’accusa dall’onere di provare i fatti – il Tribunale ha correttamente limitato la propria verifica all’insussistenza delle condizioni per un immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (onere motivazionale assolto, nella specie, con il richiamo del contenuto delle informative di P.G. in data 12/10/2023 e 11/11/2023, dei verbali di sequestro e delle relazioni dei consulenti di accusa A. e V.).
Pertanto, le censure in questa sede dedotte avverso la motivazione del Tribunale non superano lo scrutinio di ammissibilità, perché risultano volte a rimettere in discussione proprio i profili fondanti la sussistenza dei reati ascritti e la conseguente confisca obbligatoria: profili per i quali la scelta negoziale del rito ex art. 444 ha “fisiologicamente” comportato una riduzione dell’onere motivazionale nei termini qui appena precisati.
2.2. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla residua censura.
Il Tribunale di Ancona ha disposto la confisca obbligatoria dei beni di provenienza estera nei limiti già indicati, ed ha individuato nella competente Soprintendenza l’organo deputato alla concreta esecuzione delle relative disposizioni.
Lungi dall’aver rilasciato una “delega in bianco”, il Tribunale ha quindi indicato l’organo e i parametri attraverso cui la statuizione di confisca troverà concreta attuazione. Resta ferma, evidentemente, la possibilità di proporre dinanzi allo stesso Tribunale, in sede esecutiva, eventuali censure concernenti la concreta operatività della confisca (cfr. sul punto Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, dich. comp. Trib. Asti, Rv. 274388 – 01, secondo la quale «in tema di confisca, salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relative agli adempimenti esecutivi appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione, e non al giudice dell’esecuzione»).
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2026





