In tema di confisca facoltativa, è sufficiente la sola indicazione della finalità preventiva per motivare la confisca del bene utilizzato per commettere il reato?

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Cass. pen., sez. III, 20/02/2026 (ud. 20/02/2026, dep. 11/03/2026), n. 9454 (Pres. Liberati, Rel. Giorgianni)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di confisca facoltativa, il giudice possa motivare il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava all’imputato la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che a disporre la confisca di una somma di denaro ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la confisca dei telefoni cellulari ai sensi dell’art. 240 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio della motivazione nella parte in cui non era stata revocata la confisca dei telefoni.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso» (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023).

I risvolti applicativi

In tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen., la motivazione non può esaurirsi nel richiamo alla generica finalità preventiva, ma deve dar conto, in concreto, del nesso di strumentalità tra il bene e il reato, mediante la valutazione del ruolo effettivamente svolto dal primo e delle modalità di realizzazione dell’illecito.

[1]Ai sensi del quale: “Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9454 Anno 2026

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI

Data Udienza: 20/02/2026

Data Deposito: 12/03/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta da

– Presidente –

ANDREA GENTILI

ALESSIO SCARCELLA

GIOVANNI GIORGIANNI

MARIA BEATRICE MAGRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

C. E., nato in … il …, C.U.I. …,

avverso la sentenza del 09/09/2025 del G.U.P. del Tribunale di Padova;

udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato a E. C. la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver trasportato o comunque detenuto, a bordo della vettura da lui condotta, sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso di grammi 207,32, da ritenersi destinata ad uso non esclusivamente personale; con la predetta sentenza è stata disposta la confisca della somma di euro 1.750,00 in sequestro ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la confisca dei telefoni cellulari ai sensi dell’art. 240 cod. pen.

2. Avverso l’indicata sentenza, E. C., a mezzo del difensore di fiducia, avvocato S. P., propone ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., violazione dell’art. 240-bis cod. pen., nonché vizio della motivazione nella parte in cui non viene revocata la confisca della somma di denaro e dei telefoni.

Deduce la difesa che il G.I.P. del Tribunale di Padova, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, aveva disposto la confisca della somma di denaro di complessivi euro 1.750,00, ritenendola del tutto sproporzionata alle attività svolte dall’imputato, nonché dei due telefoni cellulari senza spiegarne le ragioni.

Lamenta, innanzitutto, la difesa che la somma di denaro confiscata non poteva essere ritenuta il provento della detenzione dello stupefacente sequestrato, poiché rinvenuta presso l’abitazione e mancando, quindi, un nesso di pertinenzialità con l’attività illecita contestata.

Allo stesso modo, la sentenza era altresì viziata nella parte in cui riteneva la somma di euro 1.750,00 sproporzionata rispetto ad asserite disponibilità dell’imputato, trattandosi di somma non certo ingente e, comunque, facilmente attribuibile a risparmi derivanti, per esempio, da lavoro occasionale.

Lamenta, in secondo luogo, la difesa la sentenza è carente di motivazione anche in merito alla confisca dei telefoni cellulari dell’imputato, che non vengono ritenuti nemmeno mezzi utilizzati per la commissione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348).

L’ipotesi in esame è riconducibile nella seconda delle due evenienze esaminate dalle Sezioni Unite, non risultando dal testo della sentenza impugnata che la confisca del denaro e dei telefoni cellulari sia stata oggetto di accordo tra le parti.

Deve poi essere ricordato che, in sede di patteggiamento, a seguito della modifica introdotta dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, l’applicabilità della misura di sicurezza della confisca è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen. e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale disposizione quali ipotesi di confisca obbligatoria, mentre la confisca in casi particolari di cui all’art. 240-bis cod. pen. è consentita per taluni reati, tra i quali rientra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in virtù del richiamo operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, anche nei casi di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.

Ciò, ovviamente, non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioni per le quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (cfr., Sez. 2, n. 1734 del 03/12/2024, dep. 2025, omissis; Sez. 2, n. 42538 del 24/10/2024, omissis; Sez. 6, n. 2703 del 20/11/2008, dep. 2009, omissis, Rv. 242688), con la precisazione che, in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale – pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti – lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, omissis, Rv. 283081; Sez. 2, Sentenza n. 28850 del 05/06/2019, omissis, Rv. 276574).

3. Ciò premesso, il provvedimento impugnato non soddisfa l’obbligo di motivazione nei limiti e nei contenuti fin qui delineati, non avendo il giudice adeguatamente motivato rispetto al tipo di confisca oggetto della decisione.

3.1. Quanto al denaro, va ricordato che, trattandosi di condanna per trasporto o, comunque, detenzione di sostanza stupefacente, non sono applicabili né l’art. 240 cod. pen., né, per medesimezza di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione o di mero trasporto per cui è affermata la responsabilità (cfr., Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, omissis, Rv. 283248).

Nella fattispecie, infatti, è contestata la detenzione o, comunque, il trasporto di sostanza stupefacente, non una vendita di detta sostanza, per cui la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, in ipotesi pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l’introito del relativo corrispettivo.

Conseguentemente, viene a mancare il nesso tra i reati ascritti all’imputato e le somme di denaro rinvenute nella sua disponibilità, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità.

Non è, dunque, applicabile l’art. 240 cod. pen., che prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto), né l’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, facente anch’esso riferimento al profitto o al prodotto ovvero, salva l’ipotesi di cui al quinto comma del medesimo articolo, alla confisca di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente (al profitto o al prodotto).

In relazione ai reati di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è invece possibile procedere alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato, quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990).

L’istituto della confisca allargata o “per sproporzione” di cui all’art. 240-bis cod. pen. è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalità preventiva (Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, omissis, Rv. 219221), il cui fondamento poggia “su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone” (Corte cost., sent. n. 33 del 2018).

Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di contrastare tale accumulazione mediante una misura ablativa che “non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che – in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita – essi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata”, né è necessario che il reato per il quale è prevista la confisca allargata sia connesso alla criminalità organizzata, essendo essenziale, ma sufficiente per superare il vaglio di ragionevolezza, che i ‘reati matrice’, o ‘reati spia’, abbiano una “potenzialità lucrogenetica”, ovvero siano in grado “di produrre vantaggi economici in capo al loro autore” (Corte cost., sent. n. 166 del 2025).

E’ stato pertanto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, e recentemente ribadito dalla Consulta (sent. n. 166 del 2025, cit.) che la confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen., quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria, richiede i seguenti requisiti: a) la condanna del soggetto per uno dei reati elencati dalla norma, c.d. reati-spia; b) la titolarità o la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, da intendersi come uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare

con riferimento al momento dell’acquisizione dei singoli beni; c) la mancata giustificazione della origine legittima di quella ricchezza da parte del condannato, gravando su quest’ultimo “un semplice onere di allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni”; d) il momento di formazione dell’accumulo patrimoniale sproporzionato deve essere circoscritto in un ambito di “ragionevolezza temporale” o “congruità temporale” rispetto al momento di consumazione del reato-spia.

Rispetto a quest’ultimo requisito, la Corte costituzionale ha sottolineato che la ratio sottesa all’art. 240-bis cod. pen. “non è quella di infliggere una punizione supplementare al reo, ma quella di sottrargli beni e risorse che traggono la loro verosimile origine (…) da una ulteriore attività criminosa rimasta ‘sommersa’”; ciò esclude che la confisca in esame debba essere disposta “quando – alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, filtrate attraverso il contraddittorio tra accusa e difesa – il fatto di reato appaia al giudice non già espressivo di un habitus criminale dal quale l’autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale”. In tal caso, infatti, rimarrebbe falsificata la stessa presunzione legislativa di origine criminosa dei beni di cui l’imputato sia trovato in possesso, ancorché di valore sproporzionato rispetto ai suoi redditi dichiarati, e ancorché egli non sia in grado di giustificarne l’origine lecita ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. (ciò che potrebbe avvenire, ad esempio, allorché tali beni derivino da attività lavorativa irregolare).

La Consulta ha ulteriormente precisato che la finalità della confisca allargata ha carattere meramente ripristinatorio e non ha “lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all’ordinamento giuridico, e così di neutralizzare quell’arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l’attività criminosa presupposta, non potrebbe godere”.

Il fondamento della menzionata confisca è, dunque, costituito dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita che può essere superata dall’interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052).

A fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, grava, pertanto, sull’imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l’onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa, rendendo credibile la provenienza lecita dei beni.

Grava su di esso, in altre parole, l’onere di allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, omissis, Rv. 278373; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, omissis, Rv. 259245).

Questa Corte (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, omissis, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., cit.) ritiene, inoltre, con principio che il Collegio condivide e ribadisce, che non si chiede all’imputato di allegare o provare un fatto negativo, bensì di indicare specifiche «circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i Giudici, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste».

Tanto premesso, il G.I.P. del Tribunale di Padova, nel disporre la confisca della somma di denaro in sequestro, pur richiamando gli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., e, quindi, operando il riferimento alle norme che prevedono la confisca in casi particolari, non ha, in conseguenza, adottato una motivazione sufficiente sulla base degli insegnamenti affermati in proposito dalla Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale, affermando in modo del tutto assertivo e apodittico la sproporzione della somma rispetto “alle attività svolte dall’imputato”, senza spiegare adeguatamente le ragioni giustificative per le quali la somma in sequestro era di valore sproporzionato al reddito dell’imputato e senza menzionare la mancanza di giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella stessa somma, in tal modo incorrendo nel vizio denunciato dal ricorrente.

3.2. Quanto ai due cellulari, dei quali è stata disposta la confisca facoltativa quale strumento del reato, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione

dello stesso» (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, omissis, Rv. 285062).

Il G.I.P. non ha fatto buon governo di tale insegnamento, motivando la confisca anche qui su basi congetturali e apodittiche (“i telefoni cellulari sono lo strumento tipico per commettere i reati”), senza alcun riferimento concreto al collegamento strumentale tra il reato commesso ed i cellulari oggetto di confisca.

4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei due telefoni cellulari in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Padova, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica, che si atterrà ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Padova, Ufficio GIP, in diversa persona fisica.

Così è deciso, 20/02/2026

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