Cass. pen., sez. V, 28/04/2026 (ud. 28/04/2026, dep. 2/07/2026), n. 24844 (Pres. Pezzullo, Rel. Scordamagia)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non può essere presa in considerazione la condotta positiva del condannato successiva al reato in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Ancona confermava una condanna per un caso di uso di atto falso.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, se, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, tuttavia, della stessa può essere escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità, laddove non contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018).
I risvolti applicativi
In tema di attenuanti generiche, se la condotta successiva positiva del condannato deve essere valutata ai sensi dell’art. 133 c.p., essa può però essere legittimamente disattesa dal giudice di merito allorquando sussistano prevalenti ragioni ostative, con motivazione non sindacabile in Cassazione, purché tale argomentazione non sia affetta da una manifesta illogicità o contraddittorietà.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 24844
Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 28/04/2026
Data Deposito: 02/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
R. T. (…) nato in … il …
avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte di appello di Ancona
Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 10 aprile 2026 dal Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene sostitutive e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta T. R. per il reato di uso di atto falso, segnatamente di un permesso di soggiorno spagnolo esibito in data 12 luglio 2022 durante un controllo di Polizia.
La Corte territoriale ha escluso l’applicabilità all’imputato della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta, in quanto per accertare la contraffazione del documento si erano resi necessari accertamenti tecnici da parte della polizia scientifica, nonché la circostanza che il prevenuto l’avesse esibito anche in occasione dell’arresto subito per altri reati. Ha, inoltre, negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento ai numerosi precedenti penali annoverati da R., ritenuti indicativi di una personalità negativa. Ha, infine, disatteso la richiesta di applicazione di pene sostitutive ritenendole inidonee a garantire la funzione rieducativa della pena, avuto riguardo, oltre che ai precedenti penali dell’imputato, all’assenza, alla data del fatto, di una stabile attività lavorativa, di un regolare domicilio e di un adeguato inserimento sociale.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di T. R., articolando tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
– Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si era fatto dipendere da elementi – quali la necessità di accertamenti tecnici sulla falsità del documento e la sua esibizione in occasione dell’arresto per altri reati – tuttavia non ostativi all’applicazione dell’istituto, senza procedere, invece, a una valutazione complessiva dell’offesa, delle modalità della condotta e dell’assenza di abitualità, con la conseguenza che si era resa al riguardo una motivazione errata in diritto ed anche apparente o, comunque, manifestamente illogica.
– Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, deducendo che il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato giustificato con esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, senza esaminare gli elementi prospettati dalla difesa, anche mediante memoria depositata in appello, relativi alla condotta successiva al reato, al percorso di reinserimento sociale, alla situazione lavorativa e familiare, ritenuti sintomatici di una personalità meritevole di un trattamento sanzionatorio attenuato.
– Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 53, 56-bis, 58 e 59 legge n. 689 del 1981, come modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022, e il vizio di motivazione, per essere stati posti a fondamento del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva (semilibertà, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria) i soli precedenti penali dell’imputato nonché la sua condizione soggettiva all’epoca del fatto, senza alcuna considerazione della sua sopravvenuta attività lavorativa, del matrimonio contratto con una cittadina italiana e del suo più stabile inserimento sociale, elementi (comprovati da documentazione allegata a memoria difensiva depositata) rilevanti ai fini della prognosi richiesta dalla disciplina delle pene sostitutive.
3. Il difensore del ricorrente in data 14 aprile 2026 ha depositato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso nella loro integralità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.
1. È infondato il primo motivo.
Il diniego di riconoscimento in favore di T. R. della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. risulta corredato da completa e congrua motivazione.
Ancorché il giudizio sulla tenuità del fatto richieda una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), tuttavia non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, omissis, Rv. 274647). Sicché, deve ritenersi adeguatamente motivato il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. che abbia dato conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti, ove ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, omissis, Rv. 273678).
Il che è quanto accaduto nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha correttamente assegnato decisivo rilievo all’entità del pericolo per l’ordine pubblico derivante dall’uso del permesso di soggiorno contraffatto da parte di T. R., che gli consentiva di soggiornare illegalmente nei Paesi europei e, altresì, di sottrarsi ai controlli dell’Autorità. Gravità del pericolo, del resto, attestata dalla circostanza che egli avesse fatto uso del menzionato documento anche in altre occasioni, tanto comprovando anche l’abitualità del suo comportamento, preclusiva all’applicazione dell’istituto invocato.
2. Il secondo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha affermato che, in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, ma ha precisato che della stessa può essere escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275509 – 03).
È, dunque, corretta in diritto e non manifestamente illogica la motivazione con la quale la Corte territoriale ha negato all’imputato il beneficio richiesto valorizzando i suoi numerosi precedenti penali, ritenuti indicativi della sua negativa personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, omissis, Rv. 265826 – 01). Trattasi, peraltro, di motivazione che, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, omissis, Rv. 271269 – 01; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, omissis, Rv. 229768 – 01).
3. È, invece, fondato il terzo motivo.
3.1. La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione della pena detentiva, non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati dall’art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 – 01). È stato, così, precisato che il giudice può respingere la richiesta di applicazione di pene detentive brevi, anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte. (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, omissis, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, omissis, Rv. 288210 – 01; Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, omissis, Rv. 287348 – 01).
3.2. Tenuto conto di tali condivisibili criteri interpretativi, deve riconoscersi che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno del diniego di applicazione delle pene sostitutive è manifestamente carente.
La Corte territoriale si è, infatti, sottratta alla valutazione composita richiestale, che le imponeva di chiarire le ragioni per le quali i numerosi e gravi precedenti penali annoverati dall’imputato, segnatamente quelli in materia di droga commessi nel periodo 2007 – 2011 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), fossero in concreto sintomatici della sua personalità pervicacemente antisociale e, avuto riguardo anche alle sue condizioni di vita riferite all’attualità (come dedotte dalla difesa con memoria depositata nel corso del giudizio di appello), rilevanti ai fini della formulazione di una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni afferenti alle richieste pene sostitutive.
3.3. Sul punto, giova precisare che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la loro applicazione o il loro diniego deve passare per una valutazione del giudice di merito calibrata sul tipo di sanzione sostitutiva richiesta e sul tipo di reato che ne giustifica l’applicazione, onde verificarne concretamente la specifica attitudine rieducativa dell’imputato, la cui personalità, oltretutto, deve essere considerata nel suo divenire, ossia, tenendo conto anche delle sue condizioni di vita nel momento in cui la richiesta ex art. 20-bis cod. pen. è formulata, al fine di effettuare una prognosi effettiva circa la sua capacità di rispettare le prescrizioni afferenti alla pena sostitutiva invocata.
3.4. Tanto comporta l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua, affinché il giudice del rinvio ripeta l’esame circa la sussistenza dei presupposti per la concessione all’imputato delle pene sostitutive brevi richieste sulla base dei principi di diritto enunciati.
4. Va, pertanto, disposto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 28/04/2026






