In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, cosa è richiesto sotto il profilo soggettivo per configurare la partecipazione?

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Cass. pen., sez. II, 3/04/2025 (ud. 3/04/2025, dep. 15/04/2025), n. 14837 (Pres. Pellegrino, Rel. Coscioni)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa è richiesto sotto il profilo soggettivo per configurare la partecipazione in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione annullava una sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva rideterminato la pena alla quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90.

Dal canto suo, la Corte territoriale capitolina, quale giudice di rinvio, escludeva l’aggravante di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e la recidiva, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti e riducendo la pena inflitta, confermando l’affermazione di responsabilità.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione i difensori dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, è richiesta la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale, conoscenza che prova la consapevolezza del singolo di far parte di un’associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr., ex multis,  Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024).

I risvolti applicativi

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per configurare la partecipazione è necessaria la consapevolezza e la volontà di aderire a una società criminosa strutturata, composta da almeno due persone con la stessa intenzione, e finalizzata secondo lo schema legale, dimostrando che il singolo è consapevole di far parte dell’associazione, e non solo di partecipare alla commissione dei singoli reati fine.

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