In cosa si distingue l’estorsione mediante minaccia dalla truffa vessatoria?

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Cass. pen., sez. II, 19/05/2026 (ud. 19/05/2026, dep. 16/07/2026), n. 26721 (Pres. Caputo, Rel. Borio)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa il delitto di estorsione mediante minaccia si distingue da quello di truffa cd. vessatoria.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma confermava una pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di tentata estorsione e, ritenuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, aveva irrogato a carico di costui la pena di un anno, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed euro 445,00 di multa.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge con riferimento agli artt. 629 e 640 cod. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria si individua nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché ricorre la fattispecie di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen. quando il danno viene paventato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre rientra nel paradigma di cui all’art. 629 cod. pen. la condotta di chi prospetta l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed è tale da non indurre in errore la persona offesa la quale, invece, viene posta nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 27363 del 04/04/2012; Sez. 2, n. 28390 del 20/03/2013; Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020; Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2025).

I risvolti applicativi

Il criterio distintivo tra estorsione mediante minaccia e truffa vessatoria risiede nella natura del pericolo prospettato nel senso che ricorre la truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 2, c.p. quando il danno è rappresentato come eventuale e non riconducibile all’agente, inducendo la vittima in errore, mentre sussiste invece l’estorsione ex art. 629 c.p. quando il danno è prospettato come concreto e direttamente o indirettamente riferibile all’agente, così da coartare la volontà della persona offesa, posta dinanzi all’alternativa tra subire il pregiudizio minacciato o aderire alla pretesa estorsiva.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 26721

Anno 2026

Presidente: CAPUTO ANGELO

Relatore: BORIO MARIAPAOLA

Data Udienza: 19/05/2026

Data Deposito: 16/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

B. A. nato a … il …

avverso la sentenza emessa in data 19/01/2026 dalla Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;

udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;

lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;

preso atto che la difesa del ricorrente non ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma in data 03/06/2025 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato A. B. responsabile del delitto di tentata estorsione in danno di G. L. e, ritenuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, aveva irrogato la pena di un anno, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed euro 445,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia che ha articolato due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 629 e 640 cod. pen, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La Corte di appello è incorsa nella erronea applicazione dei principi dettati in tema di distinzione tra il delitto di estorsione e quello di truffa c.d. vessatoria, ignorando elementi che minano alla radice la qualificazione giuridica del fatto nell’alveo della fattispecie tentata prevista dall’art. 629 cod. pen.

Al riguardo la difesa ricorrente pone in primo luogo l’accento sulla condotta della persona offesa che- pur potendo allertare le forze dell’ordine nel momento in cui era giunto presso lo sportello bancomat- aveva scelto, invece, di contattare un collega di lavoro. Tale comportamento appare logicamente incompatibile con lo stato di totale soggezione psicologica che caratterizza la vittima di un reato di estorsione la quale, posta di fronte ad una minaccia per la propria incolumità percepita come seria ed imminente, dovrebbe istintivamente ed in via prioritaria cercare l’intervento immediato della polizia al fine di ricevere l’ausilio necessario.

In secondo luogo, la difesa ricorrente evidenzia come la persona offesa non aveva immediatamente segnalato la minaccia asseritamente ricevuta: al momento dell’arrivo sul posto di una pattuglia dei carabinieri, aveva omesso di riferire il dettaglio più rilevante ovvero la frase proferita dall’imputato di essere in possesso di un’arma e tale circostanza è stata prospettata solo in un momento successivo e cioè all’atto della denuncia-querela.

La condotta dell’imputato avrebbe dovuto pertanto essere ricondotta nell’alveo della tentata truffa c.d. vessatoria poiché la volontà della vittima era stata viziata dall’inganno del finto sinistro stradale e non invece annullata da una minaccia la cui efficacia coercitiva è stata smentita dal suo stesso comportamento.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

Quanto al primo profilo di doglianza, la difesa ricorrente prospetta che la Corte di appello ha fondato il diniego della diminuente in ragione dei precedenti penali dell’imputato e sulla natura meramente difensiva delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso, omettendo di prendere in considerazione gli elementi evidenziati nell’atto di appello che avrebbero dovuto incidere in senso favorevole al riconoscimento delle attenuanti generiche (l’assenza di un danno patrimoniale effettivo perché l’azione si era arrestata allo stadio del tentativo, la parziale confessione ed il carattere estemporaneo e rudimentale della condotta); alcun rilievo assume il fatto che, successivamente al fatto oggetto di giudizio, B. sia stato denunciato per reati analoghi che non risultano ancora definitivamente accertati.

Quanto al secondo profilo di doglianza, secondo la difesa ricorrente l’entità del profitto, peraltro non conseguito, si colloca in una dimensione oggettivamente modesta; del resto, il male prospettato si connota per una evidente componente immaginaria posta che l’imputato non aveva con sé un’arma, con consegue ridotto disvalore concreto del fatto; il riferimento operato dalla Corte territoriale ad una pretesa serialità della condotta è valutazione del tutto estranea alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto nel delitto di estorsione, anziché in truffa c.d. vessatoria.

2.1. Va richiamato l’orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato (che questo collegio condivide e ribadisce) secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria si individua nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché ricorre la fattispecie di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen. quando il danno viene paventato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre rientra nel paradigma di cui all’art. 629 cod. pen. la condotta di chi prospetta l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed è tale da non indurre in errore la persona offesa la quale, invece, viene posta nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 27363 del 04/04/2012, omissis, Rv. 253313; Sez. 2, n. 28390 del 20/03/2013, omissis, Rv. 256459; Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, omissis, Rv. 258110; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, B., Rv. 279492; Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2025, omissis, Rv. 262574).

2.2. Di tali principi la Corte di appello (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) ha fatto corretta applicazione ricostruendo – con motivazione puntuale, logica ed aderente alla ricostruzione operata dalla persona offesa, ritenuta pienamente attendibile in quanto corredata da elementi di riscontro- l’intera vicenda che si era dipanata in due distinte fasi.

Dapprima B. aveva effettivamente indotto L. ad acconsentire alla consegna di una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento per un inesistente sinistro stradale da questi causato; tuttavia, una volta giunto allo sportello bancomat, al fine di ottenere la corresponsione di 500,00 Euro aveva minacciato L. prospettandogli di essere in possesso di un’arma e così ponendolo dinanzi all’alternativa di consegnare la somma ovvero di subire il male paventato come reale il cui verificarsi era attribuibile, direttamente, allo stesso B.; l’intento non era stato perseguito in ragione della reazione di L. che aveva chiesto aiuto ad un collega di lavoro il quale, a sua volta, aveva fermato una pattuglia dei carabinieri transitante sulla pubblica via, che era intervenuta.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha qualificato il fatto in tentata estorsione.

Deve solo aggiungersi, in replica al rilievo difensivo secondo cui la persona offesa non sarebbe stata posta in stato di soggezione psicologica, che dalla ricostruzione fattuale riportata in sentenza emerge come nella denuncia sporta nell’immediatezza, L. aveva descritto la minaccia ricevuta, palesemente idonea, con valutazione ex ante, ad incutergli timore (B. aveva proferito la frase “occhio che c’ho una cosa addosso”, e si era toccato il giubbotto all’altezza della vita, così facendogli ragionevolmente percepire di essere in possesso di un’arma) e che, spaventato, aveva comunque chiesto aiuto contattando un collega di lavoro che, a sua volta, aveva fatto intervenire le forze dell’ordine.

3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche e della diminuente di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è in parte generico e per, altra parte, non consentito.

3.1. Quanto al primo profilo di censura, va ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte, l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, omissis, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, omissis, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, omissis, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, omissis, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, omissis, non mass.).

Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto l’insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento di attenuanti generiche puntualmente disattendendo ciascuno dei profili prospettati nell’atto di appello sul punto (e pedissequamente riproposti nel presente ricorso) e dando rilievo ai precedenti specifici di cui è attinto l’imputato (pag. 7 della sentenza impugnata), così operando una valutazione discrezionale propria del giudice di merito che non è censurabile in questa sede di legittimità.

3.2. Quanto al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la relativa censura non risulta essere stata dedotta nell’atto di appello ove si era, invece, invocata la diminuente della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza additiva n. 120 del 24 maggio 2023 emessa dalla Corte Costituzionale che il collegio di merito ha escluso valutando il fatto nella sua complessità e cioè dando conto della entità non modesta della somma pretesa (500 euro) e della prospettazione alla vittima di gravi conseguenze sul piano della incolumità fisica, così spendendo argomenti idonei ad escludere anche l’attenuante del danno lieve.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 19/05/2026

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