Cass. pen., sez. V, 20/03/2026 (ud. 20/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22706 (Pres. Catena, Rel. Romano)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa il delitto di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione di un’associazione di tipo mafioso si distingue da quello di concorso esterno in un sodalizio di tal genere.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito di un annullamento disposto dalla Cassazione di un’ordinanza emessa dal medesimo Tribunale, riqualificato come concorso esterno in associazione mafiosa il fatto originariamente contestato quale partecipazione alla stessa associazione, manteneva ferma l’applicazione di una misura cautelare della custodia in carcere già disposta a carico sempre dello stesso indagato con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il delitto di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione di un’associazione di tipo mafioso si distingue da quello di concorso esterno in un sodalizio di tal genere, in quanto il soggetto agente si limita, nel delitto-fine, ad aiutare, in modo episodico, un associato ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle sue ricerche, diversamente dal concorrente esterno che, pur se non inserito stabilmente nella consorteria, opera sistematicamente in collegamento con gli associati per depistare le indagini finalizzate a reprimere l’attività dell’associazione o a perseguire i partecipi, così fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell’associazione medesima (Sez. 6, n. 41479 del 25/09/2025).
I risvolti applicativi
Il favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa si distingue dal concorso esterno in associazione mafiosa poiché il primo si concreta in un apporto episodico volto ad aiutare singoli associati a eludere le indagini o sottrarsi alle ricerche, mentre il secondo richiede un contributo sistematico e consapevole, ancorché esterno e non stabile, funzionale al rafforzamento e alla conservazione dell’associazione mediante attività di supporto alle sue finalità criminose.





