Cass. pen., sez. V, 12/03/2025 (ud. 12/03/2025, dep. 30/04/2025), n. 16424 (Pres. Vessichelli, Rel. Renoldi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come si applica la pena base.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza con cui il Tribunale di Noia aveva condannato l’imputato, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di 1 anno di reclusione e di 200,00 euro di multa per il delitto di furto aggravato.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale deduceva, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione dell’art. 133, comma primo, nn. 1 e 3 e comma secondo e dell’art. 62-bis cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dosimetria della pena, che avrebbe reso non intellegibile il processo logico-giuridico posto alla base della decisione impugnata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, mentre l’applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri, soggettivi e oggettivi, elencati dall’art. 133 cod. pen., che devono essere valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013), viceversa, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena non è neppure necessaria una motivazione particolarmente articolata (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004) posto che, in tali casi, infatti, può essere sufficiente «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015; in termini Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013) ovvero l’utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009), quando comunque risulti, dal complesso della motivazione, pur riferita ad altri aspetti, che tali elementi sono stati adeguatamente considerati.
I risvolti applicativi
Se la pena base è pari o superiore alla media edittale, il giudice deve motivare specificamente con riferimento ai criteri dell’art. 133 c.p.; al contrario, per pene nella fascia medio-bassa, è sufficiente una motivazione sintetica, anche tramite formule generiche, purché emerga il riferimento implicito ai medesimi criteri.





