Cass. pen., sez. VI, 29/05/2025 (ud. 29/05/2025, dep. 28/08/2025), n. 29926 (Pres. Criscuolo, Rel. Vigna)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di estorsione cd. ambientale, è necessario che la vittima conosca l’estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Cassazione, accogliendo un ricorso del Pubblico ministero, annullava un’ordinanza del Tribunale del riesame.
Questo Tribunale, e segnatamente il Tribunale del riesame di Palermo, dal canto suo, decidendo per l’appunto quale giudice del rinvio, confermava l’ordinanza emessa dal G.i.p. della medesima città, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di estorsione aggravata ex art. 416-bis 1 cod. pen..
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione l’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione per la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione agli addebiti di estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di estorsione cd. ambientale, non è necessario che la vittima conosca l’estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un’energica carica intimidatoria – come tale percepita dalla vittima stessa – alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all’influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2 n. 22976 del 13/04/2017).
I risvolti applicativi
In caso di estorsione ambientale, non è necessario che la vittima conosca l’estorsore o il suo clan dato che ciò che conta è invece la modalità della richiesta, che può essere percepita come intimidatoria dalla vittima grazie al controllo mafioso del territorio.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29926 Anno 2025
Presidente: CRISCUOLO ANNA
Relatore: VIGNA MARIA SABINA
Data Udienza: 29/05/2025
Data Deposito: 28/08/2025
SESTA SEZIONE PENALE
ANNA CRISCUOLO Sent. n. sez. 845/2025
CC – 29/05/2025
R.G.N. 12958/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 21/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Palermo
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto
l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Nella motivazione del provvedimento il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso (in danno di F. A.) contestata al capo 4) della rubrica e di atti di illecita concorrenza (nei confronti di G. T.), contestato al capo 5), mentre aveva ritenuto non raggiunta la gravità indiziaria in ordine ai reati di estorsione contestati ai capi 1), 3) e 6). Il Collegio aveva, poi, ritenuto che, nonostante la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari connessa all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso di specie dette esigenze dovessero ritenersi escluse e aveva, pertanto, disposto l’annullamento dell’ordinanza cautelare limitatamente alla posizione del G., ordinandone l’immediata scarcerazione.
Con sentenza della Sezione 2, n. 4789/2025, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del Pubblico ministero, ha annullato l’ordinanza del 24 giugno 2024 del Tribunale del riesame evidenziando la considerazione frammentata delle varie fonti dichiarative, la valorizzazione di alcuni passaggi delle testimonianze delle persone offese e il mancato esplicito riferimento a minacce ad opera dell’indagato. La Corte di cassazione ha, in particolare, ritenuto che il Collegio della cautela avrebbe, invece, dovuto verificare la configurabilità di un’estorsione cosiddetta “ambientale” (cioè quella particolare azione estorsiva perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti della zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell’associazione di appartenenza del soggetto agente, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima). I Giudici di legittimità hanno, infine, aggiunto che non vale ad escludere il carattere estorsivo, la costatazione che non vi sia concorrenza nel settore e che si tratti di margini di profitti molto contenuti, poiché tali elementi non determinano il venire meno della coartazione della libertà contrattuale, come emergeva con evidenza dalle dichiarazioni del P. riportate a pag. 29 dell’ordinanza, il quale aveva chiaramente ammesso di avere paura di subire ritorsioni.
1.1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Palermo in data 21 febbraio 2025, decidendo quale giudice del rinvio, ha confermato l’ordinanza emessa dal G.i.p. di Palermo in data 24 maggio 2024 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di estorsione aggravata ex art. 416-bis 1 cod. pen. In relazione ai capi 4 e 5, invece, come si è detto, erano stati riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza ma non le esigenze cautelari.
2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione G. deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione per la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione agli addebiti di estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui ai capi 1), 3) e 6), per carenza di elementi che, rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori, riscontrino la sussistenza di una condotta costrittiva ai danni delle persone offese nella gestione dei terreni destinati al pascolo e all’agricoltura nella zona di …. La difesa, in definitiva, insiste sull’assenza di condotte intimidatorie, rappresentando atteggiamenti “remissivi” in capo a G. nei dialoghi intercettati con i proprietari dei fondi ai fini degli accordi sulla concessione dei terreni. Inoltre, si sottolinea che i collaboratori di giustizia hanno dichiarato di non essere a conoscenza di alcuno specifico atto ritorsivo realizzato a fronte della violazione dell’ordine stabilito e, soprattutto, di condotte di tale genere poste in essere dall’indagato. Era onere dei Giudici individuare condotte significative di costrizione da parte di un dato allevatore verso un determinato proprietario, in relazione a ciascuna ipotesi delittuosa configurata. La vessazione, poi, avrebbe dovuto trovare una estrinsecazione valevole a disegnare in capo all’indagato i tratti di mafiosità nella sua azione, che potessero assimilarla ad alcuna delle articolazioni proprie alle aggravanti ascritte. In relazione ad esse, peraltro, deve ricordarsi che -con riguardo a quella delle più persone unite- non vi è per alcuno degli episodi contestati la prova della contemporanea presenza dei correi al momento della condotta, né il Tribunale ne tratta.
Nel caso di specie è poi escluso l’inserimento criminale dell’accusato, non essendo il predetto indagato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Il collaboratore R. C., nel 2022, dopo non avere riconosciuto G. nella foto mostratagli, affermava di non conoscerlo e di non avere mai avuto a che fare con lui. B. V. escludeva di avere mai visto i figli di P. C. e di non sapere nemmeno se essi si fossero sposati.
In relazione al capo 1), trovano particolare rilievo le dichiarazioni della persona offesa C. F., il quale non ha mai fatto riferimento a minacce o pressioni subite dell’indagato. Egli, semmai, aveva precisato di avere ricevuto da G. 5.000,00 euro. Il Tribunale, inoltre, non ha tenuto in considerazione che proprio la persona offesa aveva espressamente segnalato l’indagato come estraneo a compromissione con logiche mafiose.
L’ordinanza impugnata ha ricompreso l’indagato nel disegnato quadro dei prevaricatori mafiosi, pur senza individuare in quale fase della condotta lo stesso sia intervenuto. Lo stesso P. non si riferisce mai all’indagato, quale soggetto di cui dolersi, ma sempre ad altri.
Anche con riguardo agli addebiti ascritti ai capi 3) e 6), non risulta formulata alcuna intimidazione o richiesta anomala da parte dell’indagato, il quale è, peraltro, incensurato e non ha mai fatto riferimento al suocero ovvero ad alcuna associazione mafiosa.
Il Tribunale del riesame non ha fornito risposta alle deduzioni difensive relative alle dichiarazioni rese da molteplici coltivatori, i quali riferivano che l’indagato talvolta li aiutava e, comunque, non frapponeva ostacoli alla loro attività. Il Collegio della cautela, inoltre, non si è confrontato con le deduzioni difensive relative al contenuto di alcune intercettazioni, nel corso delle quali G. mostrava disponibilità al pagamento immediato al proprietario del terreno da pascolo, e di altre ancora nel corso delle quali presunti appartenenti all’associazione commentavano la condotta di G., ritenuta differente dalla loro.
2.2. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla valutazione di attualità e concretezza delle stesse.
3.La difesa ha depositato motivi nuovi nei quali si evidenzia che, a seguito di ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero, l’ordinanza pronunciata nei confronti di G. C. è stata annullata con sentenza n. 7321/25 del 12 dicembre 2024. Anche in essa – siccome nel caso in esame – la Corte aveva richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla configurabilità della c.d. “estorsione “ambientale”. Il Tribunale del riesame di Palermo, in composizione diversa da quella che ha deciso il giudizio di rinvio nei confronti di G. ha ritenuto che non potesse derivare sic et simpliciter una responsabilità concorsuale di C. G. nelle specifiche contestazioni allo stesso elevate, senza che fosse dimostrato (sia pure in termini di gravità indiziaria) un suo anche implicito (ma pur sempre inequivoco) e consapevole contributo materiale alla commissione del singolo delitto contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato quanto al vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e, in ragione di ciò, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuova valutazione sul punto al Tribunale del riesame di Palermo.
2. E’ infondata la doglianza avente ad oggetto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto non in grado di incrinare il ragionamento probatorio del Tribunale de libertate che, nel confermare il provvedimento applicativo, non solo muove dall’analisi delle dichiarazioni dei collaboratori R. C. e B. V., ma seguendo la linea tracciata dalla Suprema Corte (che ha accolto il ricorso del Procuratore generale avvero l’ordinanza del Tribunale del Riesame di annullamento dell’ordinanza genetica), esegue un attento confronto di tali dati dichiarativi con le rivelazioni riferibili ai proprietari o affittuari dei terreni i quali, a loro volta, hanno confermato di avere acconsentito alle attività di pascolo sui terreni di loro pertinenza in quanto soggiogati dalla regolamentazione mafiosa imposta sul territorio e per timore di ritorsioni in caso di mancata adesione alle richieste di Cosa Nostra, veicolate quest’ultime, nella specie, anche dall’odierno ricorrente.
La difesa, in definitiva, insiste sull’assenza di condotte intimidatorie, rappresentando finanche atteggiamenti “remissivi” in capo a G. nei dialoghi intercettati con i proprietari dei fondi ai fini degli accordi sulla concessione dei terreni, offrendo così argomenti aspecifici rispetto a delle ricostruzioni in fatto in cui pacificamente le vittime hanno rappresentato la loro rassegnazione nell’evitare di esercitare una libera scelta imprenditoriale, quale condizione soggettiva in sé già supportante l’integrazione del reato nella forma cd. dell’estorsione ambientale (“In tema di estorsione cd. ambientale, non è necessario che la vittima conosca l’estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un’energica carica intimidatoria – come tale percepita dalla vittima stessa – alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all’influsso di notorie consorterie mafiose”: Sez. 2 n. 22976 del 13/04/2017, omissis, Rv. 270175).
Sul punto, del resto, si è particolarmente speso il giudice rescindente nell’evidenziare come una richiesta formalmente priva di esplicite minacce, riscontrabile proprio nella fattispecie in funzione di toni apparentemente rilassati nell’imporre alle persone offese di destinare i terreni a pascolo per il gregge degli imputati, «ben può manifestare in realtà un’allarmante carica intimidatoria, chiaramente percepita come tale dalla vittima, alla luce della sottoposizione del territorio in cui la richiesta è formulata all’influsso di notorie consorterie criminali».
3.È, invece, fondato il motivo sulle esigenze cautelari.
Deve evidenziarsi che il precedente provvedimento del Tribunale del riesame aveva sottolineato che:
-l’indagato aveva assunto un ruolo meramente esecutivo nella commissione dei delitti di cui ai capi 4) e 5), essendosi lo stesso limitato a eseguire una direttiva impartita dal carcere dal suocero P. C.;
-la condotta delittuosa di G. rivestiva il carattere della occasionalità, anche tenuto conto dello Stato di incensuratezza del predetto;
-era decorso un significativo lasso di tempo dalla commissione dei fatti in contestazione, che risalgono al mese di ottobre 2021;
-G. si era allontanato dal nucleo familiare di C. P. ed era cessata la collaborazione professionale fra di loro;
-non sussisteva, conseguentemente, alcuna esigenza cautelare.
Nell’ordinanza impugnata nessuna di tali affermazioni è contestata, limitandosi il Tribunale del riesame, semplicemente, ad affermare il contrario.
Il Collegio della cautela, infine, non si è confrontato con le deduzioni difensive aventi ad oggetto la rottura della solidarietà familiare, che avevano trovato riscontro nelle numerose intercettazioni in atti.
L’ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio affinché il Tribunale del riesame di Palermo colmi la lacuna motivazionale sopraindicata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuova valutazione sul punto al Tribunale del riesame di Palermo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 29/05/2025





