Cass. pen., sez. II, 6/02/2025 (ud. 6/02/2025, dep. 24/04/2025), n. 15952 (Pres. Verga, Rel. Borsellino)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen.[1], per il concorso di circostanze della stessa specie.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Brescia, in riforma di una sentenza emessa dal GUP del Tribunale della medesima città, e in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta all’imputato in ordine ai reati a lui contestati di rapina e lesioni.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 157 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l’aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019; Sezioni unite n. 28953 del 27/04/2017).
I risvolti applicativi
Il tempo di prescrizione si calcola considerato l’aumento massimo previsto dall’art. 63, co. 4 c.p., anche se l’incremento ulteriore è facoltativo e limitato a un terzo.
Ai sensi del quale: “Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla”.





