Cass. pen., sez. IV, 2/07/2025 (ud. 2/07/2025, dep. 16/10/2025), n. 33947 (Pres. Di Salvo, Rel. Dawan)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di stupefacenti, l’esistenza del reato può essere desunta anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma di una pronuncia emessa dal locale Tribunale, riconosceva le circostanze attenuanti generiche ad uno degli imputati, con conseguente rideterminazione della pena allo stesso irrogata, confermando nel resto l’impugnata sentenza e condannando l’altro al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, si prendeva atto di come costituisca ius receptum il principio secondo cui, in tema di stupefacenti, a mente del quale l’esistenza del reato può essere desunta anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione.
I risvolti applicativi
In materia di stupefacenti, le sole intercettazioni possono integrare la prova del reato se rivelano un’organizzazione illecita, ma, in assenza di riscontri oggettivi, il giudice di merito è tenuto ad adottare una motivazione particolarmente rigorosa.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33947 Anno 2025
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 02/07/2025
Data Deposito: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
C. G. nato a … il …
M. G. nato a … il …
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO
che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi
udito il difensore
E’ presente l’Avvocato A. F. del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di C. G. e M. G. il quale espone le proprie ragioni e chiede l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia emessa il 5 ottobre 2018 dal locale Tribunale per aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche all’imputato G. M. con conseguente rideterminazione della pena allo stesso irrogata, ha confermato nel resto l’impugnata sentenza e condannato l’imputato G. C. al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado.
1.1. Il C. e il M. sono stati ritenuti responsabili di due diverse violazioni degli art. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
1.2. Il Giudice di primo grado ha valorizzato le numerose conversazioni che, seppur, non seguite da alcun sequestro o alcun riscontro, hanno consentito di affermare che il C. era dedito all’acquisto di sostanza stupefacente in quantità incompatibile con un uso strettamente personale. In particolare, nella conversazione del 15 gennaio 2005, l’imputato discuteva con il M. e con altro soggetto terzo di una partita di droga appena acquistata, chiaramente riferibile dai termini utilizzati a sostanza di tipo cocaina, e della necessità di pesarla. A tale conversazione ne seguivano altre, tutte richiamate dal primo Giudice, nelle quali i giudici di merito hanno ritenuto sussistere i chiari riferimenti alla sostanza stupefacente e alla disponibilità della stessa da parte degli imputati. Il Tribunale affermava la responsabilità di costoro sulla scorta degli esiti delle attività intercettativa e di quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria, escussi in dibattimento, da cui è stato possibile ricavare che la sostanza oggetto delle conversazioni era di tipo cocaina e che si discorreva di partite dal prezzo elevato (tra i 5.000 e i 15.000 euro), tale da escludere la ricorrenza dell’ipotesi attenuata di cui al comma 5 della norma incriminatrice. La circostanza che le intercettazioni fossero state realizzate a bordo dell’automobile del C. e che questi fosse il principale protagonista dei dialoghi è stata posta fondamento dell’affermazione della sua responsabilità; quanto al M., oltre ad essere stato anch’egli oggetto di captazione in alcune conversazioni, è risultato avere una assidua frequentazione con il primo, con il quale è stato fermato plurime volte.
2. Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati con distinti atti che articolano il medesimo unico motivo, qui enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 73 d.P.R. 309/90. Con riguardo al M., si sostiene che la sua figura sia stata totalmente appiattita su quella del coimputato cosicché, nonostante il fatto che egli sia un semplice interlocutore del C., è stato considerato una sorta di socio di fatto di quest’ultimo. La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto provata, dal contenuto delle conversazioni intercettate tra il 15 gennaio e il 7 luglio 2005, la detenzione a fini di spaccio e non invece un’ipotesi di tentativo di acquisto di sostanza non precisamente individuata nella qualità e quantità, stante comunque la mancanza di un sequestro che potesse comprovare l’esistenza del traffico ipotizzato. La Corte territoriale non si sarebbe affatto preoccupata di indicare quali sarebbero gli elementi sulla base dei quali possa affermarsi che siano stati provati l’epoca in cui si sarebbe concluso l’accordo traslativo, i termini della trattativa, il buon esito della stessa, i soggetti coinvolti. La sentenza impugnata non sarebbe riuscita a fornire congrue argomentazioni per dimostrare con certezza che l’acquisto di droga fosse già avvenuto e che questa fosse nella disponibilità degli imputati. Essa non avrebbe fornito neppure alcun elemento in ordine ad un’ipotesi di tentativo. La Corte territoriale non chiarirebbe in che senso l’indizio tratto dalle conversazioni intercettate sia da solo sufficiente per addivenire ad una condanna, in assenza di qualsivoglia riscontro esterno, in aperta violazione dei principi sanciti dall’art. 192 cod. proc. pen.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, versati in fatto, nonché generici.
2. Le doglianze con cui i ricorrenti contestano, peraltro genericamente, l’interpretazione data dai Giudici di merito alle conversazioni captate sono volte a minare la ricostruzione dei singoli episodi operata dalle sentenze di merito (parte illeggibile)
Risulta pertanto evidente che si tratta di doglianze che introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. È, del resto, noto il principio per cui, in materia di intercettazioni
telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, omissis, Rv. 282337). In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, invero, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, omissis, Rv. 263715).
Anche in relazione al precipuo onere motivazionale di cui è gravato il giudice nel caso di cosiddetta “droga parlata”, la sentenza impugnata si appalesa immune dalle sollevate censure. Questa Corte di legittimità ha chiarito come, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, omissis, Rv. 279251; Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, omissis, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/3/2015, omissis, Rv. 263356). Costituisce, dunque, ius receptum, il principio, in tema di stupefacenti, a mente del quale l’esistenza del reato può essere desunta anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione. Di questi principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, dando conto di un’attenta e scrupolosa valutazione delle conversazioni intercettate, dalle quali ha reputato emergere, in termini di certezza, l’integrazione dei reati ascritti. Dopo aver osservato che, nel caso in esame, non risulta possibile la ricostruzione dei fatti in termini alternativi a quelli ritenuti dai Giudici di merito, considerato il tenore inequivoco dei dialoghi interpretati, la Corte territoriale ha osservato che l’unica tesi alternativa avanzata dalla difesa, in via del tutto ipotetica, e cioè quella di un utilizzo della sostanza per uso personale e collettivo, non appare sostenibile alla luce del tenore dei dialoghi nei quali si discorre di qualità dello stupefacente e del prezzo di cessione. Ha altresì congruamente osservato che il riferimento all’aspetto della sostanza e alle modalità di assunzione, elementi emersi dalle captazioni, non lasciano alcun dubbio sul fatto che si tratti di cocaina, della quale il C. mostra di avere ampia disponibilità, e che il richiamo alle somme che l’imputato richiede per la cessione, sovente nell’ordine dei 5.000/10.000 euro, dimostra che le partite avevano ad oggetto quantità di stupefacente non esigue.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il2 luglio 2025







