Il vizio parziale di mente esclude la configurabilità della circostanza aggravante della crudeltà?

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Cass. pen., sez. I, 16/09/2026 (ud. 16/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37215 (Pres. Santalucia, Rel. Di Giuro)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il vizio parziale di mente escluda la configurabilità della circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Assise di Appello di Torino confermava una pronuncia emessa dalla Corte di assise di Ivrea che, a sua volta, aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato in ordine a un omicidio aggravato dal fatto di essere contro la coniuge e dall’avere agito con crudeltà, e, riconosciute le attenuanti di cui all’art. 89 cod. pen. e 62 n. 6 cod. pen., nonché le attenuanti generiche, ritenute tutte le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni 21 di reclusione.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 61, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di avere agito con crudeltà.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il vizio parziale di mente esclude la configurabilità della circostanza aggravante prevista dal n. 4 dell’art. 61 cod. pen. quando la condotta inumana e crudele sia l’effetto della riscontrata malattia (nella specie, la Corte ha escluso l’aggravante in quanto il numero elevato di colpi di arma bianca, con cui l’omicida aveva colpito la vittima, era conseguente all’esplosione di rabbia tipica del vizio mentale da cui era afflitto) (Sez. 1, n. 20995 del 04/11/2011).

I risvolti applicativi

Il vizio parziale di mente esclude la configurabilità della circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, prevista dall’art. 61, n. 4, c.p.[1], nell’ipotesi in cui la condotta inumana e crudele costituisca l’effetto diretto della riscontrata patologia mentale.

[1]Ai sensi del quale: “Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: (…) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37215 Anno 2026

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: DI GIURO GAETANO

Data Udienza: 16/09/2026

Data Deposito: 22/10/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXXX,

avverso la sentenza del 14/01/2026 della Corte d’assise d’appello di Torino.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Alfredo Pompeo Viola, che, riportandosi alla memoria già depositata, ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata relativamente all’aggravante della crudeltà con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Torino;

sentito l’avvocato S. A. G. per l’imputato, che, associandosi alla requisitoria del P.G. presso questa Corte, ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di assise di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia della Corte di assise di Ivrea in data 17/02/2025, che dichiarava la penale responsabilità di XXXXXXXXX XXXXXX in ordine all’omicidio della moglie XXXXXXX XXXXX, aggravato dal fatto di essere contro la coniuge e dall’avere agito con crudeltà, e, riconosciute le attenuanti di cui all’art. 89 cod. pen. e 62 n. 6 cod. pen., nonché le attenuanti generiche, ritenute tutte le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni 21 di reclusione.

1.1. La Corte territoriale ha ritenuto, al pari della prima Corte, la sussistenza dell’aggravante della crudeltà e, con riguardo al bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, ha confermato il giudizio di equivalenza.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXX, tramite il proprio difensore di fiducia.

2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione dell’art. 61, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di avere agito con crudeltà.

La Corte di assise di appello non avrebbe considerato e confutato le censure proposte con l’impugnazione, né valutato gli esiti della perizia in atti. Nello specifico avrebbe valorizzato esclusivamente il numero di colpi inferti e la durata dell’aggressione, senza considerare il comportamento dell’imputato la mattina stessa del fatto (che prestava aiuto alla moglie, somministrandole un’iniezione di antidolorifico) né il motivo scatenante dell’azione, correlato alle modalità di gestione del rapporto con la figlia XXXXXXX, persona affetta da patologie di natura fisica e psichica. Inoltre, avrebbe assertivamente escluso che dalla perizia psichiatrica emergessero elementi tali da consentire di collegare causalmente lo stato di mente dell’imputato all’agire con crudeltà, laddove dalla perizia erano desumibili indicazioni di segno opposto (ricollegando il dott. P. la reazione dell’imputato al deficit cognitivo e alla patologia psichiatrica riscontrata).

2.2. Col secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell’art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all’operato giudizio di bilanciamento, conclusosi con la ritenuta equivalenza delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti per effetto di una non corretta e immotivata svalutazione del vizio parziale di mente da cui XXXXXX è affetto e che senza dubbio è stato alla base della sua reazione affievolendone la gravità, anche consideratane l’età.

Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.

3. L’Avvocato generale presso questa Corte, Alfredo Pompeo Viola, deposita memoria nella quale anticipa le proprie conclusioni insistendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito l’altro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto con riguardo al primo motivo sull’aggravante della crudeltà, ritenendosi, invece, assorbito il secondo motivo sul bilanciamento tra le circostanze.

Deve, invero, muoversi dai principi affermati da questa Corte in composizione qualificata (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, omissis, Rv. 267629), secondo cui la circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, ex art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole. Nell’affermare il principio, la Corte ha precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interiore deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo. Le Sezioni Unite, nel rispondere in senso affermativo al quesito loro sottoposto inerente alla compatibilità tra l’aggravante e il dolo d’impeto, hanno approfondito anche la questione dei rapporti tra detta aggravante e il vizio parziale di mente, pervenendo alla conclusione che, in linea

generale, la compatibilità sussiste ma l’aggravante va esclusa quando la condotta sia espressione della patologia, sicché è al riguardo da compiersi, nella sede del merito, un’indagine caso per caso. Tale assunto conferma quanto già pronunciato da Sez. 1, n. 20995 del 04/11/2011, P.g, Rv. 252844, secondo cui il vizio parziale di mente esclude la configurabilità della circostanza aggravante prevista dal n. 4 dell’art. 61 cod. pen. quando la condotta inumana e crudele sia l’effetto della riscontrata malattia (nella specie, la Corte ha escluso l’aggravante in quanto il numero elevato di colpi di arma bianca, con cui l’omicida aveva colpito la vittima, era conseguente all’esplosione di rabbia tipica del vizio mentale da cui era afflitto).

Le Sezioni Unite, con riguardo a tale profilo, hanno anche rilevato che la circostanza della crudeltà è a colpevolezza dolosa e tale colpevolezza non sempre si manifesta nella forma di un deliberato, lucido e conclamato proposito, reso di immediata evidenza dalle modalità dell’aggressione; e che nelle situazioni non evidenti si impone un’accurata indagine sulle scaturigini dell’azione, sulla vicenda e sul suo autore.

Il caso in esame, invero, rientra tra le “situazioni non evidenti”, poiché essenzialmente caratterizzato da una reiterazione di colpi, riconducibile sia ad una contingente modalità omicidiaria, in sé non integrante l’ipotesi aggravata, sia alla volontà dell’agente di crudelmente infierire sulla vittima. Di conseguenza sarebbe stato necessario fare precipuo affidamento, oltre che all’azione, al suo autore, considerato che secondo l’insegnamento della sentenza D. V., quando esso sia un soggetto che versi in condizioni psicopatologiche, «occorre intendere se la peculiare aggressività sia frutto di un chiaro intento crudele o se, invece, costituisca espressione della patologia e sia quindi non colpevole, cioè non mossa dal proposito di infliggere sofferenze superflue»; e in particolare verificare se sia la condizione psichica dell’agente (concitazione, rabbia) a «spiegare l’incalzante agire aggressivo», escludendo l’esistenza della già evocata colpevolezza di crudeltà.

Nel provvedimento impugnato l’azione è descritta in termini precisi ed adeguata è l’illustrazione delle ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere che l’insistita reiterazione dei colpi (anche quando la vittima era ridotta a terra ed era privata della possibilità di reagire), con rottura della base del cranio, proiezioni di frammenti del cervello all’esterno e cospicua emorragia, si sia tradotta in un accanimento violento, espressione di «brutalità belluina», indicativa della «speciale riprovevolezza dell’agente», che ha «oltrepassato i limiti della normalità causale» (p. 7-9 della sentenza di appello).

Manca, per converso, l’approfondita analisi necessaria in ordine all’eventuale rapporto tra l’alterata condizione mentale dell’agente e le modalità dell’azione aggressiva. Sul punto la Corte di assise di appello di Torino si limita a rilevare che «nessun rapporto specifico, poi, emerge dalla perizia in atti circa le modalità in cui si è estrinsecato il fatto e la malattia dell’imputato» e, sulla base di tale presupposto, conclude nel senso che, non essendo stato evidenziato nella perizia «nessun legame […] tra la patologia rilevata e le particolari modalità» del fatto, «la crudeltà usata è del tutto sganciata dallo stato di mente (disturbo neurocognitivo frontotemporale) descritto nella perizia». L’assenza di elementi desumibili dalla perizia sullo specifico punto della correlazione tra le condizioni psichiche dell’agente e le peculiari modalità della condotta, avrebbe dovuto impegnare i Giudici del merito ad analizzare ogni aspetto di rilievo comunque desumibile dalla relazione dell’esperto, ivi inclusi quelli evidenziati dalla difesa anche in questa sede. E ciò soprattutto a fronte di una motivazione che, laddove (a p. 11) esamina il vizio parziale di mente – escludendone nel bilanciamento peso decisivo preponderante e riconducendolo ad un disturbo neurocognitivo frontotemporale, non diagnosticato in precedenza, nonostante il prevenuto fosse seguito per la depressione, e mai notato dalle persone che avevano con lui rapporti -, evidenzia come per il perito al momento dei fatti per il deficitario funzionamento cognitivo vi fosse un difetto di controllo degli impulsi tanto da correlare il comportamento di reato a un elemento psicopatologico in cui l’imputato, letta la realtà in maniera alterata e impulsiva, potrebbe avere agito in modo reattivo senza avere la capacità cognitiva di modulare la propria reazione allo stimolo conflittuale portato dalla moglie. E, nonostante tali premesse, rileva la non emergenza di indicazioni particolari circa l’incidenza specifica della condizione riscontrata sulle concrete modalità del fatto.

2. Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento della sentenza impugnata in relazione a tale aggravante e il rinvio per nuovo giudizio in ordine a tale circostanza ad altra sezione della Corte di assise di appello di Torino. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, dovendo il Giudice del rinvio procedere al bilanciamento tra circostanze soltanto dopo avere proceduto a scrutinare gli elementi conducenti, o non, al riconoscimento dell’aggravante dell’avere agito con crudeltà, alla luce dei principi sopra indicati. Vertendo il provvedimento impugnato sulle condizioni di salute dell’imputato, va disposto l’oscuramento come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente all’aggravante di cui all’art. 61, n. 4) cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Torino.

Così è deciso, 16/09/2026

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