Cass. pen., sez. V, 23/05/2025 (ud. 23/05/2025, dep. 5/06/2025), n. 21009 (Pres. Pistorelli, Rel. Masini)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della consumazione del delitto di cui all’art. 494 cod. pen. (che, come è noto, prevede che chiunque, “al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno”), occorre che il vantaggio perseguito dall’agente sia effettivamente raggiunto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bologna confermava l’affermazione di responsabilità, statuita in primo grado, dell’imputata, in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 494 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusata che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) e lett. d) cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della consumazione del delitto di cui all’art. 494 cod. pen., non occorre che il vantaggio perseguito dall’agente sia effettivamente raggiunto poiché lo scopo di arrecare a sé o ad altri un vantaggio attiene all’elemento psicologico di tale delitto, costituito dal dolo specifico, essendo stato precisato (sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019) che integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induca il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il conseguimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico (conf. sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014).
I risvolti applicativi
Ai fini della consumazione del delitto ex art. 494 cod. pen., non è necessario che il vantaggio perseguito dall’agente sia stato effettivamente conseguito, poiché lo scopo di trarne un vantaggio costituisce l’elemento soggettivo specifico del reato.