Cass. pen., sez. V, 23/10/2024 (ud. 23/10/2024, dep. 02/01/2025), n. 95 (Pres. Pezzullo, Rel. Masini)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il reato di bancarotta semplice documentale è punibile pure a titolo di colpa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma, riqualificando un addebito di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta documentale semplice di cui agli artt. 217 comma 2 e 224 L.F., rideterminava in mitius le pene principali ed accessorie inflitte in primo grado.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato che, con un unico motivo, deduceva vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in cui la sentenza della Corte di merito sarebbe incorsa a riguardo della prova dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il reato di bancarotta semplice documentale è punibile a titolo tanto di dolo quanto di colpa, come appare desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l’imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell’illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (tra le tante, sez. 5, n.38598 del 09/07/2009; sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004).
I risvolti applicativi
Il reato di bancarotta semplice documentale è punibile sia a titolo di dolo che di colpa, poiché la norma non richiede la volontà di violare le disposizioni o danneggiare i creditori, ma solo la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 95 Anno 2025
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MASINI TIZIANO
Data Udienza: 23/10/2024
Data Deposito: 02/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N. M. nato a … il …
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità udito il difensore
L’avv. A. S. insiste nell’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.N. M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, riqualificato l’addebito di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta documentale semplice di cui agli artt. 217 comma 2 e 224 L.F., a lui ascritto in qualità di amministratore unico dal 13 aprile 2014 al 14 novembre 2017 della O. D. s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma, ne ha rideterminato in mitius le pene principali ed accessorie inflitte in primo grado.
2.L’atto d’impugnazione, sottoscritto da difensore abilitato, si è affidato ad un unico motivo, poggiato sull’assunto vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in cui la sentenza della Corte di merito sarebbe incorsa a riguardo della prova dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice, dal momento che il ricorrente, in sede di accertamento tributario della Guardia di finanza nell’anno 2018, ha immediatamente riferito di non essere mai stato in possesso delle chiavi della sede operativa della società, di non essere in possesso della documentazione contabile – solo parzialmente recuperata dai verificatori – e di aver precedentemente delegato G. L. in data 2 febbraio 2017 al ritiro dell’incarto, circostanza valorizzata dalla sentenza per affermare che quest’ultimo fosse l’unico, reale
amministratore di fatto della società.
3.11 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Sassone, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.
1.1. La laconica ragione di censura, ai confini dell’indeterminatezza, in nulla si confronta con la ratio decidendi della pronuncia della Corte territoriale, che non ha negato l’attribuibilità della veste di prestanome al ricorrente, pacificamente amministratore di diritto della società dall’aprile 2014 al fallimento, ma ha chiarito che nel fatto stesso di aver accettato di fungere da “uomo di paglia” per poi, dopo l’assunzione della carica e per un tempo apprezzabile, disinteressarsi completamente (“spogliandosene”) della gestione dell’impresa e della tenuta e conservazione tout court delle scritture contabili – anche attraverso l’anomalo conferimento della delega a terzi al loro ritiro, rivelatasi inefficace ed anzi foriera della sparizione dell’impianto contabile, mai esteso alla curatela del fallimento – possa ravvisarsi quantomeno la negligenza che realizza, sotto il profilo psicologico, uno degli elementi costitutivi pretesi dalla norma incriminatrice.
1.2. L’imprenditore che esercita un’attività commerciale è invero obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda. Il precetto deve essere esteso agli amministratori delle società e, in particolare, per le società a responsabilità limitata, tale dovere è disciplinato dagli artt.2475 e segg. del codice civile, da cui discende uno specifico obbligo di garanzia a che i dati contabili siano correttamente annotati e che la contabilità sia resa costantemente disponibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere posti in condizione di ricostruire gli accadimenti aziendali. Pertanto, anche a prescindere dalle valutazioni riguardanti il ruolo concretamente assunto nella compagine amministrativa, l’obbligo di tenuta della contabilità riveste connotati di immanenza ed attualità per il solo fatto della assunzione della qualità di amministratore unico ed include, di conseguenza, il dovere di costante padronanza e di acquisizione della disponibilità della documentazione contabile della società.
1.3. Non solo, ma secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, il reato di bancarotta semplice documentale è punibile a titolo tanto di dolo quanto di colpa, come appare desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l’imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell’illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (tra le tante, sez. 5, n.38598 del 09/07/2009, omissis, Rv. 244823; sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, omissis, Rv. 228701).
1.4. E a siffatta responsabilità non potrebbe comunque sfuggire l’amministratore di diritto quand’anche abbia in toto abdicato ai propri compiti per trasferirli a terzi, come ritenuto dalla decisione della Corte di appello, i cui enunciati sono conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale consuma il reato di bancarotta semplice (art. 217 R.D. n. 267 del 1942) l’amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell’azienda – esclusivamente riconducibile all’amministratore di fatto – abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l’accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l’assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all’art. 2392 cod. civ. (cfr., ex plurimis, sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009, omissis, Rv. 244497; sez.5, n. 48523 del 06/10/2011, omissis, Rv. 251709; sez. 5, n. 4791 del 29/10/2015, Rv. 265802; sez. 5, n. 27904 del 22/02/2023, omissis, n.m.).
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 23/10/2024.







