Il giudice può escludere l’integrale risarcimento del danno anche se la persona offesa ha accettato l’offerta risarcitoria, ritenendola congrua?

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Cass. pen., sez. V, 14/02/2025 (ud. 14/02/2025, dep. 26/02/2025), n. 7992 (Pres. Pistorelli, Rel. Scordamaglia)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice può escludere l’integrale risarcimento del danno anche se la persona offesa ha accettato l’offerta risarcitoria, ritenendola congrua.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Trento dichiarava non doversi procedere nei confronti delle imputate, entrambe, per il delitto di furto con destrezza commesso, perché estinti per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., segnatamente per la ritenuta congruità del risarcimento del danno offerto alle parti lese.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento il quale, con un unico motivo, deduceva l’erronea applicazione dell’art. 162-ter cod.pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta congruità delle somme offerte a titolo di riparazione del danno, per non avere il decidente indicato gli elementi, desunti “dalle concrete modalità” del fatto, atti a giustificare il proprio raggiunto convincimento circa l’idoneità delle somme offerte alle parti offese a rappresentare un serio ed effettivo ristoro del danno da loro rispettivamente patito in conseguenza dei furti subiti, non potendosi assegnare alcuna rilevanza decisiva, nel giudizio da compiersi circa la congruità satisfattiva delle somme oggetto di offerta reale, al silenzio da quelle serbato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in “tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, il giudice può escludere l’avvenuto integrale risarcimento del danno anche qualora la persona offesa abbia giudicato congrua la somma offerta dall’imputato accettando l’offerta risarcitoria” (Sez. 6, n. 52671 del 23/10/2018).

I risvolti applicativi

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, il giudice può escludere l’integrale risarcimento del danno anche se la persona offesa abbia accettato e giudicato congrua la somma offerta dall’imputato.

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