Cass. pen., sez. I, 28/06/2024 (ud. 28/06/2024, dep. 1/10/2024), n. 36549 (Pres. De Marzo, Rel. Galati)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen.[1], il giudice può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava un’opposizione proposta avverso un decreto di confisca del corpo del reato emesso dalla stessa Corte.
Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione di legge e vizi di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, oltre ad essere richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «ai fini dell’applicazione della confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l’accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di “indispensabilità”, volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l’una e l’altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo» (Sez. 2 n. 10619 del 24/11/2020), si citava pure il seguente principio di diritto: «in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso» (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023).
I risvolti applicativi
In materia di confisca facoltativa, il giudice non può giustificare la misura con una motivazione astratta basata solo sulla prevenzione di futuri reati, dovendosi argomentare concretamente il nesso tra il bene confiscato e il reato, considerati il ruolo del bene nell’illecito e le modalità di commissione dello stesso.
[1]Ai sensi del quale: “Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto”.







