Cass. pen., sez. III, 30/09/2025 (ud. 30/09/2025, dep. 6/11/2025), n. 36074 (Pres. Andreazza, Rel. Pazienza)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il delitto di falso ideologico sia configurabile in caso di atto invalido e in quello di atto inesistente.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, con la quale l’imputata era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, in relazione all’inserimento, nella richiesta di beneficio, della presenza di una persona in realtà non facente parte del nucleo familiare attestato nelle certificazioni in atti.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusata il quale, con un unico motivo, deduceva violazione dell’art. 65 d.lgs. n. 82 del 2005, dal momento che la richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza non era stata presentata con il rispetto dei requisiti di validità indicate nel predetto art. 65.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. è configurabile in caso di atto invalido, mentre è escluso solo in caso di atto inesistente, e come tale inidoneo a produrre effetti giuridici (cfr. Sez. U, 7299 del 30/06/1984, e Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020).
I risvolti applicativi
Il delitto di falso ideologico (art. 479 c.p.[1]) si configura per atti invalidi, ma non per atti inesistenti, in quanto codesti atti sono privi di effetti giuridici.
[1]Ai sensi del quale: “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476” cod. pen..
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36074 Anno 2025
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 30/09/2025
Data Deposito: 06/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
R. F. M. V., nata a … il …
avverso la sentenza emessa il 30/01/2025 dalla Corte d’Appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/013/2025, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala, in data 17/01/2022, con la quale R. F. M. V. era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, a lei ascritto in relazione all’inserimento, nella richiesta di beneficio, della presenza di una persona in realtà non facente parte del nucleo familiare attestato nelle certificazioni in atti.
2. Ricorre per cassazione la R., a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell’art. 65 d.lgs. n. 82 del 2005, dal momento che la richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza non era stata presentata con il rispetto dei requisiti di validità indicate nel predetto art. 65.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La ricorrente non ha inteso porre in discussione la falsità del dato rappresentato al momento della richiesta di ammissione al beneficio, né la rilevanza del dato medesimo per l’ottenimento del reddito di cittadinanza in misura superiore a quanto in realtà spettante (cfr. sul punto pag. 4 della sentenza di primo grado).
Le censure difensive riguardano esclusivamente le modalità di presentazione della domanda, violative dell’art. 65 d.lgs. n.82 del 2005 e perciò ritenute inidonee a far configurare la fattispecie criminosa contestata.
L’assunto non può essere condiviso. Deve invero darsi seguito, nella fattispecie in esame, all’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un’istanza inoltrata in via telematica all’INPS in funzione dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall’art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell’amministrazione digitale), atteso che l’irrituale sottoscrizione, non
determinando l’inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l’effetto costituito dall’erogazione del sussidio» (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, omissis, Rv. 286736 — 01, la quale, in motivazione, ha tra l’altro precisato che «in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. è configurabile in caso di atto invalido, mentre è escluso solo in caso di atto inesistente, e come tale inidoneo a produrre effetti giuridici (cfr. Sez. U, 7299 del 30/06/1984, omissis, Rv. 165607 – 01, e Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, omissis, Rv. 280151 – 01). Nella specie, la domanda dell’imputato, nella quale era stata, inoltrata per via telematica e non sottoscritta, è stata formalmente acquisita e protocollata dall’I.N.P.S. La precisata domanda, inoltre, come puntualmente precisato dalla sentenza di primo grado, ha costituito presupposto per l’erogazione, effettivamente avvenuta, del reddito di cittadinanza nel mese di novembre 2000»). In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 21875 del 09/04/2025, omissis.
Si tratta di un principio senz’altro applicabile alla fattispecie in esame, risultando del tutto irrilevante, a tali fini, il diverso contenuto della falsa dichiarazione riconducibile alla R..
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 settembre 2025





