Il delitto di bancarotta preferenziale richiede il dolo specifico?

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Cass. pen., sez. V, 26/06/2026 (ud. 26/06/2026, dep. 9/09/2026), n. 33217 (Pres. Pistorelli, Rel. Masini)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale sia costituito dal dolo specifico.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma di una sentenza emessa dal locale Tribunale, concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena all’imputata, dichiarata in primo grado penalmente responsabile per il delitto di cui all’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall. e per il delitto di cui all’art. 216, terzo comma, legge fall., con l’aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall..

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusata il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta preferenziale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo, L. fall.) è costituito dal dolo specifico, ravvisabile ogni qualvolta l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 31894 del 26/06/2009; Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013; Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013; Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022).

I risvolti applicativi

L’elemento soggettivo della bancarotta preferenziale consiste nel dolo specifico, integrato dalla volontà di favorire un determinato creditore, con la contestuale consapevolezza e accettazione del possibile pregiudizio arrecato agli altri creditori, anche secondo lo schema del dolo eventuale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 33217

Anno 2026

Presidente: PISTORELLI LUCA

Relatore: MASINI TIZIANO

Data Udienza: 26/06/2026

Data Deposito: 09/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L. L. nata a … il …

avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa Simonetta Ciccarelli, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a L. L., dichiarata in primo grado penalmente responsabile, in qualità di titolare della ditta individuale “T. da P.di L. L.”, dichiarata fallita il 19 novembre 2019, per il delitto di cui all’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., a lei contestato al capo 1) dell’imputazione, e per il delitto di cui all’art. 216, terzo comma, legge fall.. a lei  contestato al capo 2), con l’aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall..

Il ricorso per cassazione nell’interesse della L., a firma dell’avvocato G. C., è affidato a tre motivi. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a una valutazione atomistica degli argomenti difensivi, omettendo di collocarli nel quadro di un esame unitario degli indici di fraudolenza. Sebbene la Corte avesse dato atto, aderendo sul punto alla prospettazione difensiva, che i prelievi di cassa presentavano un andamento discontinuo e non progressivamente crescente negli anni, avrebbe poi neutralizzato tale concorde rilievo richiamando il principio giurisprudenziale sull’onere probatorio gravante sull’imprenditore, senza trarne le dovute conseguenze sul piano motivazionale. Il curatore fallimentare, in mancanza di qualsiasi accertamento bancario o investigativo, si sarebbe limitato a ipotizzare che le somme prelevate fossero state destinate all’apertura del nuovo esercizio “Enoteca da L.”, ipotesi già smentita dall’istruttoria dibattimentale; lo stesso curatore non aveva indagato la posizione del marito dell’imputata, V. R., impiegato come cuoco presso la “T. d. P.” e la cui retribuzione avrebbe potuto giustificare parte dei prelievi, né erano state considerate le ordinarie spese di gestione, quali quelle relative a dipendenti, fornitori, canoni, beni strumentali, usualmente pagate in contanti nel settore della ristorazione; peraltro, nell’audizione dell’imputata, il curatore non aveva chiesto spiegazioni in ordine ai prelievi contestati, concentrandosi su altri aspetti del fallimento. Il risultato sarebbe un’equazione dimostrativa inammissibile, secondo cui dei prelievi presuntivamente ingiustificati equivarrebbero a distrazione, che si pone in contrasto con il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 comma 1 cod. proc. pen..

Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e alla conseguente mancata derubricazione nella fattispecie di bancarotta semplice prevista dall’art. 217 legge fall.. La motivazione sul punto sarebbe meramente apparente, essendosi la Corte limitata ad affermare che ciò che rileva è la coscienza e volontà dei prelievi e non la prevedibilità della decozione, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni dell’atto di appello; il perseverare dell’imputata nella conduzione dell’attività nonostante le difficoltà finanziarie si atteggerebbe a comportamento imprudente piuttosto che doloso, come evidenzierebbe la circostanza che la chiusura del ristorante al sopraggiungere del curatore, in una serata di piena attività, aveva colto di sorpresa

dipendenti e imputata stessa, nonché il fatto che una precedente istanza di fallimento avanzata dalla parte civile era già stata respinta, ingenerando nella prevenuta la ragionevole convinzione di poter proseguire.

2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta preferenziale. I pagamenti effettuati in favore dei tre creditori indicati nell’imputazione sarebbero stati dettati dalla finalità di assicurare la continuità dell’attività della “Trattoria da Pietro”, garantendo le forniture necessarie al servizio, e non dalla volontà di avvantaggiare tali creditori in pregiudizio degli altri; la giurisprudenza di legittimità escluderebbe il dolo specifico di bancarotta preferenziale quando il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell’attività sociale e il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile: nel caso di specie i due ristoranti avevano coesistito nel periodo antecedente al fallimento, la chiusura era intervenuta in modo del tutto inaspettato e una precedente istanza di fallimento era già stata respinta; la Corte avrebbe altresì errato nel ritenere che la finalità di salvaguardia dell’attività debba essere esclusiva anziché soltanto prevalente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, ai limiti dell’inammissibilità, è nel complesso infondato.

2. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché attinenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, sono generici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati.

2.1. E’ necessario premettere che la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, omissis, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, omissis, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, omissis, non mass.).

2.2.I motivi di ricorso, inoltre, devono essere specifici, con ciò intendendosi, sotto il profilo estrinseco, che i medesimi non possono eludere l’indispensabile dialogo critico con gli snodi argomentativi che i giudici di merito hanno seguito nell’affrontare i singoli punti devoluti, così da precipitare, in tal caso, nella patologia della inammissibilità (sez. U n. 8825 del 27/10/2016, omissis, Rv.268823).

2.3. Ancora, la rivisitazione nel merito della regiudicanda è preclusa in sede di legittimità, ove non è consentita una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui ponderazione è, in via esclusiva, riservata al giudizio a tal fine deputato, e non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, omissis, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., le doglianze sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici del duplice grado (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, omissis, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, omissis, cit.; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, omissis, Rv. 214794).

2.4. Tracciate le direttrici ermeneutiche essenziali, alle quali si ispirerà il presente scrutinio, giova rammentare che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr. ex multis Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 267710, che, nell’affermare tale principio, ha osservato che la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 L. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del frutto della loro vendita, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati, né precisati nel loro dettagliato ammontare). L’obbligo che grava sull’amministratore dell’impresa fallita è stato precisato nel senso che le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del 17/01/2020, omissis, Rv. 279204).

I prelievi di denaro compiuti dall’imprenditore commerciale sono configurabili come illecite sottrazioni ove siano privi di sottostante giustificazione nell’interesse dell’impresa, come apprezzato, con proposizioni univoche, logiche ed appropriate, dalle decisioni in rassegna, fondate sul contributo convergente della curatela fallimentare e del consulente tecnico di parte N. C. s.r.l. che aveva intrapreso un’iniziativa giudiziaria nei confronti della fallita, in condizioni d’insolvenza a partire dal 2015, a causa di gravi inadempimenti contrattuali radicatisi dal 2019. Sono stati rilevati, con il corretto supporto dell’impianto contabile, consistenti prelevamenti di risorse nel triennio 2016-2019, in pieno stato di decozione, di ignota destinazione e non ancorabili a dimostrati parametri di ragionevolezza commerciale, come quelli in ipotesi collegabili al pagamento di fornitori o di altri ordinari creditori, idonei a veicolarne la finalità al soddisfacimento di esigenze gestionali.

Sul punto, pertanto, scadono nell’inammissibilità tutti i rilievi di vago contenuto e di pura estrazione labiale, mossi con il ricorso per cassazione, riguardanti l’avvenuto impiego della liquidità per pagare in contanti il cuoco, o i lavori di ammodernamento o ristrutturazione dei locali ovvero altri, non meglio precisati e persino molto risalenti, costi dell’impresa; e la foggia delle ragioni di ricorso, intrinsecamente indeterminata ed inidonea al confronto ab extrinseco con le puntuali argomentazioni enunciate in sentenza, è meramente orientata a sollecitare la Corte di cassazione ad incunearsi nella rielaborazione della materia probante, operazione come detto non autorizzata nello stadio di legittimità.

2.5. Non miglior destino merita la trama del motivo di ricorso che ha censurato la motivazione della pronuncia della Corte territoriale in ordine alla configurabilità dell’elemento psicologico del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Rimane stabile, in giurisprudenza, il canone esegetico in virtù del quale l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (sez. U n. 22474 del 31/03/2016, omissis, Rv. 266805); e la prova dell’elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (vedi, con specifico riguardo alla truffa, ma sulla base di principi di carattere generale, sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908).

L’apparato espositivo delle sentenze in discorso soddisfa i doverosi criteri di congruità e razionalità lì dove conferisce risalto alla mancata indicazione, nei bilanci e nella contabilità, della causale del drenaggio di cassa in una fase assai critica dell’andamento economico, sostanzialmente prossimo all’apertura della procedura concorsuale (pag. 8 sentenza di primo grado), e all’accertata padronanza e volizione del dirottamento delle risorse finanziarie, al cui cospetto è irrilevante la consapevolezza dello stato di decozione dell’impresa commerciale (pag. 10 sentenza di appello).

3. Il terzo motivo, a sua volta, si rivela in parte aspecifico, poiché meramente riproduttivo dei motivi di gravame puntualmente affrontati e respinti, in parte non consentito in sede di legittimità, perché di taglio prettamente rivalutativo e, in ogni caso, infondato.

Da tempo risalente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con orientamento mantenutosi costante nel corso del tempo, come l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo, L. fall.) sia costituito dal dolo specifico, ravvisabile ogni qualvolta l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 31894 del 26/06/2009, Rv. 244498; Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013, Rv. 258713; Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, Rv. 257963; Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Rv. 283526). Il dolo della bancarotta preferenziale non è configurabile nel caso in cui il pagamento effettuato in favore del creditore o dei creditori soddisfatti sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 31168 del 20/05/2009, Rv. 244490; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Rv. 262904).

Si è tuttavia perspicuamente sottolineato, a quest’ultimo proposito, che «una siffatta ricostruzione, però, merita di essere puntualizzata, dovendosi ritenere che l’insussistenza del reato debba essere collegata alla più rigorosa ipotesi della finalizzazione in via esclusiva o prevalente dell’azione dell’imprenditore alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale, mentre nelle ipotesi in cui tale finalizzazione si sommi a quella di avvantaggiare taluni creditori, in concreto, soddisfatti, la condotta deve ritenersi compatibile con la fattispecie della bancarotta preferenziale. In particolare, poiché la norma richiede il dolo specifico e non anche il dolo esclusivo, il primo deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui la finalità perseguita sia composita. Diversamente opinando la fattispecie della bancarotta preferenziale risulterebbe difficilmente configurabile in concreto in tutte le ipotesi in cui l’apparente scopo di evitare il fallimento, nasconda invece l’ulteriore finalità concorrente, anche se non prevalente, di favorire taluni creditori beneficiati, in danno di altri. Conseguentemente dovrà ritenersi sussistente il reato di bancarotta preferenziale allorché l’imputato abbia agito pur ritenendo, comunque, di non essere in grado di evitare il dissesto o, comunque, in situazione tale da escludere fondatamente che tale risultato possa raggiungersi, attribuendo rilevanza soltanto all’ipotesi in cui il risultato di evitare il fallimento e di realizzare il riequilibrio finanziario e patrimoniale possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile » (così, in motivazione, Sez.5, n. 16983 del 05/03/2014, omissis e altri, pag.19). Ed invero, già Sez.5, n. 23 del 27/09/1984, dep. 1985, omissis, si era espressa nel senso di non escludere il delitto di bancarotta preferenziale nell’ipotesi di speranza, specie se infondata, di realizzare un accordo tra i creditori e di evitare il fallimento.

Orbene, le sentenze in commento hanno convenientemente rimarcato che l’imputata, in un periodo di conclamato dissesto e contiguo alla dichiarazione di fallimento, ha effettuato pagamenti a beneficio di creditori chirografari, in presenza di rilevante esposizione nei confronti dell’Erario, creditore privilegiato, in violazione della par condicio creditorum; hanno evidenziato, con ragionamento plausibile, come l’ erogazione del corrispettivo in contanti, in favore del fornitore B., all’atto dell’esecuzione della fornitura, secondo modalità in deroga rispetto alla prassi antecedente, dia conto della volontà, quantomeno concorrente, di mantenere e proseguire i rapporti commerciali nella fase di transizione tra l’interruzione dell’attività della fallita e l’attivazione di altro punto di ristorazione limitrofo, intestato alla sorella; ed hanno coerentemente ritenuto che, nel medesimo torno di tempo, alcuna prospettiva di risanamento aziendale fosse ragionevolmente perseguibile, proprio a cagione del non celato intendimento di sostituire l’operatività dell’esercizio commerciale con altro, di nuova istituzione, libero da zavorre debitorie.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico della ricorrente, l’onere del pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26/06/2026.

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