Cass. pen., sez. II, 1/10/2026 (ud. 1/10/2026, dep. 22/10/2026), n. 37178 (Pres. Pellegrino, Rel. Cardamone)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di sostituzione di persona, nel caso di falsa attribuzione di una qualifica professionale, sia necessario che la condotta sia diretta all’esercizio abusivo della professione o alla mera soddisfazione di una vanità personale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Trieste confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Udine, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi undici di reclusione ed euro 250 di multa per i delitti di truffa e sostituzione di persona.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’inosservanza o falsa applicazione dell’art. 494 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, se la falsa attribuzione di una qualifica professionale assume rilievo ai sensi dell’art. 494 cod. pen. quando la legge ricolleghi alla qualifica gli effetti giuridici propri della corrispondente professione, non è però necessario che la condotta sia diretta all’esercizio abusivo della professione o alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che sia coscientemente voluta e idonea a trarre in inganno la fede pubblica (Sez. 2, n. 30229 del 05/06/2014).
I risvolti applicativi
Per il reato di sostituzione di persona, attribuirsi una falsa qualifica professionale non richiede l’obiettivo di esercitare abusivamente il lavoro o di soddisfare la propria vanità dato che basta che l’inganno ai danni della collettività sia intenzionale e idoneo a trarre in errore.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37178 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO A.
Relatore: CARDAMONE DANIELA
Data Udienza: 01/10/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. A., nato a … il …
avverso la sentenza del 13/01/2026 della Corte di appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate nell’interesse del ricorrente il 29/09/2026, a firma dell’avv. R. C., con le quali si è chiesto di dichiarare non doversi procedere per remissione della querela.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 gennaio 2026, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 13 ottobre 2023 del Tribunale di Udine, con la quale A. C. è stato condannato alla pena di mesi undici di reclusione ed euro 250 di multa per i delitti di truffa e sostituzione di persona ai danni di S. M., fatti commessi dal 07/01/2021 al 19/01/2021.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di ricorso qui enunciati.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’inosservanza o falsa applicazione dell’art. 494 cod. pen. Si contesta la configurabilità del delitto di sostituzione di persona, ritenuta dalla Corte territoriale sul presupposto che l’imputato si fosse falsamente qualificato come carabiniere in servizio, così rassicurando la persona offesa circa la propria affidabilità. Secondo il ricorrente, la falsa qualifica potrebbe rilevare soltanto quale artificio o raggiro ai fini della truffa, ma non integrare il reato di cui
all’art. 494 cod. pen., non essendo ad essa collegato alcuno specifico effetto giuridico.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza o falsa applicazione dell’art. 640 cod. pen. Si sostiene che la condotta integri un mero inadempimento civilistico, poiché l’imputato aveva consegnato alla persona offesa copia del proprio documento d’identità, rendendosi facilmente individuabile per eventuali contestazioni relative al mancato esito dei bonifici promessi.
3. In data 29 settembre 2026, sono stati depositati dall’avv. R. C. il verbale di remissione della querela del 25 settembre 2026, sottoscritto dalla persona offesa S. M., e il verbale di accettazione della remissione della querela, del 29 settembre 2026, a firma dell’imputato A. C..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato quanto al primo motivo, mentre il secondo è assorbito dalla sopravvenuta estinzione del reato di truffa per remissione della querela ritualmente accettata.
2. Deve preliminarmente rilevarsi la sopravvenuta estinzione del delitto di truffa ex art. 152, primo comma, cod. pen., conseguente alla remissione della querela da parte della persona offesa, ritualmente accettata dall’imputato.
La sentenza va conseguentemente annullata senza rinvio, limitatamente all’affermazione di responsabilità per tale delitto, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 340 cod. proc. pen., le spese del procedimento sono a carico del querelato, non essendo stato diversamente convenuto nell’atto di remissione.
3. Il primo motivo, con il quale si deduce l’inosservanza o falsa applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di sostituzione di persona di cui all’art. 494 cod. pen., è infondato.
3.1. Integra tale reato la condotta di chi, mediante l’attribuzione di un falso nome, di un falso stato o di una falsa qualità personale cui la legge ricollega specifici effetti giuridici, induce altri in errore. Non è necessario che l’agente consegua effettivamente il vantaggio perseguito, trattandosi di elemento attinente al dolo specifico, mentre la consumazione coincide con l’altrui induzione in errore.
3.2. In applicazione di tale principio, il reato di sostituzione di persona è stato ravvisato nei confronti di chi aveva fatto credere a un anziano interlocutore di essere il figlio di un suo ex collega e il dipendente di una nota azienda di abbigliamento, allo scopo, non realizzato, di vendergli della merce (Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263103-01), nonché di chi, dopo un incidente stradale, aveva dichiarato false generalità in occasione della compilazione del modello di constatazione amichevole (Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, omissis, Rv. 278146-01). È stato così qualificato il comportamento di chi aveva speso una falsa identità per instaurare una relazione con la persona offesa allo scopo di ottenere da quest’ultima somme di denaro (Sez. 5, n. 5432 del 18/12/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280336-01).
Costituisce, inoltre, falsa attribuzione di una qualità giuridicamente rilevante ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 494 cod. pen. la condotta di chi si presenti al debitore come soggetto incaricato di ricevere il pagamento per conto del creditore, poiché l’art. 1188 cod. civ. riconosce alla persona designata dal creditore il potere di ricevere il pagamento con efficacia liberatoria (Sez. 5, n.
29042 del 02/07/2026, omissis, Rv. 290451-01).
3.3. In particolare, la falsa attribuzione di una qualifica professionale assume rilievo ai sensi dell’art. 494 cod. pen. quando la legge ricolleghi alla qualifica gli effetti giuridici propri della corrispondente professione. Non è necessario che la condotta sia diretta all’esercizio abusivo della professione o alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che sia coscientemente voluta e idonea a trarre in inganno la fede pubblica. Il principio è stato affermato con riguardo all’imputato che si era presentato come collega del medico curante della persona offesa (Sez. 2, n. 30229 del 05/06/2014, omissis, Rv. 260034-01).
Analogamente, il reato è stato ravvisato nella condotta di chi si era falsamente presentato al debitore come agente della Polizia di Stato (Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009, dep. 2010, omissis, Rv. 246400-01) e di chi si era falsamente qualificato come Carabiniere alla persona offesa, subito dopo averla aggredita, allo scopo di farla desistere dal richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, nell’erroneo convincimento di trovarsi al cospetto di un militare dell’Arma (Sez. 5, n. 11406 del 12/06/2014, omissis, Rv. 263057-01).
3.4. Il reato sussiste anche quando il soggetto, attribuitasi falsamente una qualifica professionale, compia atti non riservati in via esclusiva agli abilitati, purché comunque connessi alla qualifica falsamente spesa. È stato pertanto ritenuto responsabile del delitto l’imputato che, qualificandosi falsamente come avvocato, aveva incamerato somme di denaro, altrimenti non versate, per l’acquisto di un immobile che aveva dichiarato, contrariamente al vero, oggetto di una procedura esecutiva (Sez. 2, n. 21705 del 17/04/2019, omissis, Rv. 276447-01).
3.5. Per contro, non integra il delitto l’attribuzione di una qualifica professionale alla quale la legge non riconosca specifici effetti giuridici. In applicazione di tale criterio è stata esclusa la configurabilità dell’art. 494 cod. pen. nei confronti degli autori di una truffa che si erano falsamente qualificati, rispettivamente, come marinaio e gioielliere (Sez. 2, n. 29636 del 20/07/2020, omissis, Rv. 279855-01).
3.6. Ne deriva che, coerentemente alla natura della fattispecie di cui all’art. 494 cod. pen. quale delitto contro la fede pubblica, esso si configura quando la qualità falsamente attribuita sia idonea a ledere l’affidamento che l’ordinamento tutela circa la corrispondenza tra la qualità rappresentata e quella effettivamente posseduta dall’agente.
In particolare, la falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione. Ai fini della configurabilità del reato non è però necessario che l’agente persegua l’esercizio abusivo della professione, né che agisca per mera vanità personale; è sufficiente
che si attribuisca consapevolmente la falsa qualità e che la condotta sia concretamente idonea a trarre in inganno la fede pubblica.
3.7. Applicando tali consolidati princìpi alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che integri il delitto di cui all’art. 494 cod. pen. la condotta dell’imputato che si è falsamente qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri allo scopo di accreditarsi presso la persona offesa, rafforzare la propria affidabilità ed indurla a effettuare un atto di disposizione patrimoniale, consistito in diverse
ricariche sul conto Sisal dell’imputato.
3.7.1. Deve pertanto respingersi la censura difensiva, che muove dall’erroneo presupposto che la falsa attribuzione della qualità di appartenente all’Arma dei Carabinieri rilevi ai sensi dell’art. 494 cod. pen. soltanto quando l’agente compia atti riconducibili alle relative funzioni o ne simuli concretamente l’esercizio.
3.7.2. L’appartenenza all’Arma dei Carabinieri costituisce, infatti, una specifica qualità personale, cui l’ordinamento riconnette funzioni pubbliche, poteri, doveri e prerogative, e rientra pertanto tra quelle cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici.
Nel caso in esame, tale qualità è stata consapevolmente spesa per accreditare l’imputato presso la persona offesa ed indurla, facendo leva sull’affidabilità connessa all’appartenenza all’Arma, a compiere l’atto di disposizione patrimoniale.
L’inganno ha dunque avuto ad oggetto una qualità personale giuridicamente rilevante e ha consentito all’agente di conseguire il vantaggio perseguito.
4. La circostanza che la falsa qualità abbia costituito anche uno degli artifici o raggiri, mediante i quali è stata realizzata la truffa, non ne esclude l’autonoma rilevanza ai sensi dell’art. 494 cod. pen., come dedotto dalla difesa.
4.1. L’esame della questione deve muovere dai princìpi che regolano il concorso apparente di norme ai sensi dell’art. 15 cod. pen. Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, la norma speciale è quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale, aggiungendovi uno o più requisiti specializzanti, sicché, in sua assenza, il fatto ricadrebbe integralmente nell’ambito applicativo della disposizione generale (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, omissis, in motivazione; Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012, omissis, in motivazione; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, omissis, Rv. 248864-01). Il criterio di specialità ha, dunque, natura logico-formale e postula un rapporto di continenza tra le fattispecie, da verificarsi mediante il confronto strutturale dei rispettivi elementi costitutivi, restando estraneo a tale giudizio il criterio del bene giuridico tutelato (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, omissis, in motivazione; Sez. U. n. 20664 del 23/02/2017, omissis, Rv. 269668-01; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, omissis, Rv. 248864-01; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, omissis, Rv. 248722-01; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, omissis, Rv. 232302-01).
L’art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola “specialità unilaterale”, giacché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la “specialità reciproca” o “bilaterale”, non evidenziano alcun rapporto di genus ad speciem (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 286581-02; Sez. U, n. 41588 del 22/06/ 2017, omissis, non mass. sul punto); né possono trovare applicazione, in difetto di espressa previsione normativa, i criteri di “sussidiarietà”, “assorbimento” o “consunzione”, estranei all’unico criterio legale della specialità (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, omissis a, cit., non mass. sul punto; Sez. 1, n. 12340 del 15/11/2022, dep. 2023, omissis, cit.).
4.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve escludersi che tra il delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. e quello di sostituzione di persona previsto dall’art. 494 cod. pen. ricorra un rapporto di specialità. La prima fattispecie richiede artifici o raggiri, induzione in errore e conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno; la seconda postula, invece, l’induzione in errore mediante l’illegittima sostituzione della propria all’altrui persona o l’attribuzione a sé o ad altri di un falso nome, stato o qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Nessuna delle due fattispecie contiene, pertanto, integralmente gli elementi costitutivi dell’altra: la sostituzione di persona non richiede il conseguimento dell’ingiusto profitto con correlativo danno proprio della truffa, mentre quest’ultima non richiede che l’inganno sia realizzato mediante una delle specifiche condotte descritte dall’art. 494 cod. pen. Manca, dunque, quel rapporto di continenza strutturale che, secondo i princìpi sopra richiamati, costituisce il presupposto per l’operatività dell’art. 15 cod. pen.
4.3. Nella fattispecie in esame, non assume rilievo che la falsa identità costituisca uno degli artifici o raggiri attraverso i quali sia stata realizzata la truffa: la verifica della specialità va condotta mediante il raffronto delle fattispecie astratte, e non sulla base delle contingenti modalità di realizzazione del fatto.
Esclusa la specialità, non è consentito pervenire all’assorbimento dell’uno nell’altro reato mediante il ricorso ai diversi criteri della “consunzione” o dell’”assorbimento”. I delitti di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. concorrono, pertanto, anche quando la sostituzione di persona costituisca, in concreto, la modalità attraverso la quale siano attuati gli artifici o raggiri della truffa.
4.4. Deve, dunque, concludersi che, quando la sostituzione di persona costituisca anche la modalità attraverso la quale vengono realizzati gli artifici o raggiri produttivi dell’induzione in errore, del profitto ingiusto e dell’altrui danno, i delitti di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen. concorrono, non essendo ravvisabile tra le rispettive fattispecie astratte alcun rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15
cod. pen. (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, omissis, Rv. 279647-01; in precedenza, Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, omissis, Rv. 237957-01; Sez. 6, n. 9470/2010, cit.).
5. Alle considerazioni che precedono, consegue che va dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 494 cod. pen. e che è necessario rideterminare il trattamento sanzionatorio con esclusivo riferimento a tale residuo reato. A tal fine la sentenza impugnata va annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di truffa, estinto per remissione di querela ritualmente accettata. Spese del procedimento a carico del querelato.
Annulla la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all’art. 494 cod. pen. limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 494 cod. pen.
Così è deciso, 01/10/2026






