È necessario, ai fini del furto in abitazione, un nesso finalistico tra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa?

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Cass. pen., sez. V, 8/05/2026 (ud. 8/05/2026, dep. 12/08/2026), n. 31037 (Pres. Scarlini, Rel. Mele)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, sia necessario che sussista un nesso finalistico fra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Sassari, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato per difetto di querela.

Ciò posto, avverso questa decisione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Sassari proponeva appello, che veniva qualificato da tale Corte territoriale come ricorso per Cassazione e, in quanto tale, trasmesso ai giudici di piazza Cavour.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista un nesso finalistico – e non un mero collegamento occasionale – fra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell’art. 624-bis cod. pen. ha ampliato l’area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell’introduzione nell’edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già richiesto dal previgente art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen. (Sez. 5, n. 19982 del 01/04/2019; Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014; Sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009).

I risvolti applicativi

Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, è necessario un nesso finalistico, e non meramente occasionale, tra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 31037

Anno 2026

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Relatore: MELE MARIA ELENA

Data Udienza: 08/05/2026

Data Deposito: 12/08/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari

nel procedimento a carico di:

M. A., nato a … il …

avverso la sentenza del 13/05/2025 del TRIBUNALE di Sassari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al giudice di Sassari per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 maggio 2025, il Tribunale di Sassari, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A. M. per difetto di querela.

Risulta accertato che l’imputato si era introdotto nell’immobile di proprietà di A. C. e si era  impossessato del portafogli di proprietà di S. D., che ivi si trovava per effettuare lavori di  manutenzione. Il C. aveva sporto querela, dichiarando che nessun bene era stato sottratto, mentre D. non aveva proposto alcuna querela per il suddetto furto. Per tale ragione, il Tribunale, previa riqualificazione del fatto contestato nel reato di furto semplice, ha dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore generale presso la Corte di appello di Sassari, il quale ha evidenziato come, ai fini della qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione, non è necessario che il proprietario del bene sottratto sia anche il proprietario dell’immobile nel quale l’imputato si è introdotto, non essendo tale condizione richiesta dall’art. 624-bis cod. pen.

3. La Corte di appello di Sassari, con sentenza in data 22 gennaio 2026, ha riqualificato l’appello in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al giudice di Sassari per l’ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Conviene innanzitutto rammentare che il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen. è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che ha contestualmente abrogato le circostanze aggravanti, di analogo contenuto, precedentemente previste dall’art. 625 comma 1 n. 1) e n. 4) cod. pen., configurando una nuova fattispecie autonoma di reato (Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, omissis, Rv. 265025, in motivazione).

2.1. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista un nesso finalistico – e non un mero collegamento occasionale – fra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell’art. 624-bis cod. pen. ha ampliato l’area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell’introduzione nell’edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già richiesto dal previgente art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen. (Sez. 5, n. 19982 del 01/04/2019, Rv. 275637; Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, omissis, Rv. 260225; Sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009, omissis, Rv. 246886). Non è pertanto sufficiente che l’ingresso nell’abitazione avvenga sfruttando un’occasione propizia (Sez. 4, n. 3716 del 11/07/2023, omissis, Rv. 284090), come, ad esempio, la circostanza di essere entrato nell’immobile come ospite del proprietario (Sez. 4, n. 3450 del 20/12/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275115).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come il delitto in parola si caratterizza per una spiccata aggressione ai beni giuridici tutelati, tanto del patrimonio quanto dell’intimità della persona nella proiezione spaziale costituita dall’abitazione e dunque per la particolare pericolosità soggettiva attestata dall’ingresso non autorizzato nei predetti luoghi al fine di commettervi un furto; circostanza, questa, che rende non manifestamente irragionevole la previsione della procedibilità d’ufficio (Sez. 5, n. 22018 del 13/05/2025, omissis, Rv. 288312, in motivazione).

Non è invece richiesto, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., che vi sia coincidenza tra il proprietario dell’abitazione in cui l’agente si sia introdotto e il proprietario del bene sottratto. Invero, ciò che risulta determinante è che tra l’introduzione nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile sussista un nesso finalistico, ma non anche che il bene sottratto appartenga al proprietario dell’immobile.

La sentenza impugnata, sostenendo che la circostanza che il bene sottratto dall’imputato non apparteneva al proprietario dell’abitazione imponesse di qualificare il fatto contestato nel reato di furto semplice, si è discostata da tali principi, incorrendo nel vizio denunciato.

3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sassari.

Così deciso l’08/05/2026

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