È configurabile l’appropriazione indebita del conduttore sui beni mobili dell’immobile locato?

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Cass. pen., sez. V, 25/06/2026 (ud. 25/06/2026, dep. 16/07/2026), n. 26762 (Pres. Pistorelli, Rel. Morosini)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia configurabile il delitto di appropriazione indebita allorché il conduttore si impossessa di arredi o altri beni mobili dell’appartamento locato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Pisa assolveva l’imputato dal reato di cui agli artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2 cod. pen., a lui ascritto perché, introducendosi nella privata abitazione di un’altra persona, si era impossessato dei pluviali di rame di proprietà del condominio.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è configurabile il delitto di appropriazione indebita allorché il conduttore si impossessa di arredi o altri beni mobili dell’appartamento locato (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 23176 del 09/04/2019; Sez. 2, n. 4958 del 22/12/2011).

I risvolti applicativi

È configurabile il reato di appropriazione indebita quando il conduttore si appropria di arredi o altri beni mobili dell’immobile locato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 26762

Anno 2026

Presidente: PISTORELLI LUCA

Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

Data Udienza: 25/06/2026

Data Deposito: 16/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze

nel procedimento a carico di

D. G. nato a Pisa il 08/08/1979

avverso la sentenza del 17/11/2025 del Tribunale di Pisa

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo, previa riqualificazione della condotta contestata ex art. 624 e 625 comma 1, n. 2 cod. pen., l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore, avv. Domenico Giustiniani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pisa ha assolto G. D. dal reato di cui agli artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2 cod. pen., a lui ascritto perché, introducendosi nella privata abitazione di F. C., si era impossessato dei pluviali di rame di proprietà del condominio “Il V. M.”.

La decisione si fonda sui seguenti rilievi: i pluviali erano ubicati sul tetto dello stabile e ricadevano, pertanto, nella comunione condominiale; l’imputato era conduttore di un appartamento del condominio; il fatto doveva essere qualificato come “sottrazione di cose comuni” ai sensi dell’art. 627 cod. pen.; fatto che non è più previsto dalla legge come reato, a seguito della depenalizzazione disposta con d. lgs. n. 7 del 2026.

2. Avverso l’indicata decisione ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, proponendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge.

Il ricorrente sostiene: che l’imputato non è proprietario di un immobile condominiale; che, quindi, costui non aveva alcun potere di disporre dei beni condominiali; che il fatto non è riconducibile, come erroneamente ritenuto dal Tribunale nell’ipotesi, ora abrogata, di cui all’art. 627 cod. pen., poiché si configura il reato di furto, aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., rispetto al quale l’amministratore di condominio ha proposto tempestiva querela.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore di ufficio.

Questi ha anche trasmesso una memoria scritta, con la quale deduce l’inammissibilità del ricorso per genericità e perché versato in fatto o, comunque, la sua infondatezza rispetto alla disciplina dei beni comuni, enucleata anche dalla giurisprudenza civile di legittimità da ultimo con la sentenza n. 27481 del 2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Va premesso che nei gradi di merito D. era assistito da un difensore non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; pertanto questo ufficio, dopo aver proceduto alla nomina di un difensore di ufficio, ha notificato l’avviso di fissazione udienza a D., a mani proprie, tramite la polizia giudiziaria, in data 27 maggio 2026.

La notifica non rispetta il termine minimo a comparire, tuttavia il vizio, che dà luogo a una nullità a regime intermedio, non è stato eccepito dal difensore, il quale ha esplicato pienamente le difese affidandole a una memoria e alla odierna discussione in udienza pubblica.

Sempre in via preliminare occorre chiarire che, a differenza di quanto sostiene la memoria difensiva, l’impugnazione del Procuratore generale non è un ricorso per saltum, poiché, alla luce del disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dalla parte pubblica che intenda impugnare una sentenza di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quale è quello in oggetto.

Né sono ravvisabili i profili di inammissibilità, indicati dal difensore, considerato che il ricorso devolve al giudice di legittimità una questione di diritto in merito ai rapporti tra le fattispecie oggetto degli artt. 624 e 627 cod. pen.

3. Il motivo è fondato.

3.1. È incontroverso che i pluviali sottratti dall’imputato ─ con modalità che la sentenza, nella sua sinteticità non chiarisce ─ ricadano nella proprietà comune condominiale, poiché proprio su questo presupposto si radica la questione oggetto di devoluzione, che non avrebbe ragione di porsi se i pluviali fossero appartenuti alla proprietà esclusiva di uno dei condomini, configurandosi, in tal caso, senza dubbio, il reato di furto.

Per tali ragioni è superfluo il richiamo, nella memoria difensiva, alle pronunce della Corte di cassazione civile sull’art. 1117 cod. civ.

È del pari incontroverso che il conduttore di un immobile è un mero detentore e non è titolare di un diritto di proprietà condominiale che fa capo, invece, al locatore.

Non rileva, come osserva la parte pubblica ricorrente, quanto statuito da Sez. 2, n. 23938 del 06/12/2005, dep. 2006, omissis, Rv. 234994 – 01, secondo cui a norma dell’art. 627 cod. pen. deve ritenersi applicabile a tutela della situazione di fatto qualificabile come possesso e\o detenzione che può coincidere con il diritto di proprietà, ma che prescinde dallo stesso, ed il co-detentore è il soggetto passivo del reato, titolare del diritto di querela.

Invero l’ottica della sentenza T., appena citata, era l’individuazione della persona offesa dal reato ai fini della legittimazione alla proposizione della querela; legittimazione che, come poi acclarato da Sez. U. n. 40354 del 18/07/2013, omissis, va riconosciuta anche a colui che sia legato al bene da una “qualificata relazione di fatto”.

Nella fattispecie in esame, invece, la prospettiva è completamente diversa: il conduttore si è appropriato di beni condominiali, ricadenti nella proprietà indivisa dei condomini, categoria che comprende anche il locatore del suo appartamento.

È quindi chiaro che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, si ricade non nella previsione della sottrazione di beni comuni, ma nell’ambito precettivo delle norme che puniscono chi si impossessa di un bene altrui, e, quindi, vengono in rilievo le fattispecie di furto e appropriazione indebita.

3.2. Fermo, quindi, l’errore del giudice di ritenere applicabile la previsione dell’art. 627 cod. pen. (ora abrogato), occorre stabilire se la condotta di impossessamento del bene altrui, posta in essere dall’imputato (tuttora penalmente rilevante), sia riconducibile al delitto di furto, come propone il Pubblico ministero ricorrente, o a quello di appropriazione indebita.

Il criterio distintivo di queste due figure delittuose riposa sulla sussistenza o meno, in capo all’agente, di un rapporto di detenzione qualificata con il bene sottratto.

Come si legge nelle citate Sezioni Unite S., il detentore nomine alieno (locatario, comodatario, ecc.) «si può trovare già con la cosa in una relazione diretta, significativa, qualificata appunto, con la conseguenza, che nella sua azione di apprensione del bene non è possibile riconoscere il tratto tipico del furto, costituito appunto dalla sottrazione ad altri che intrattiene col bene una propria relazione fattuale. Tale relazione di detenzione qualificata, dunque, è condizione negativa del furto. Essa, per contro, ben si addice alla figura dell’appropriazione indebita e ne costituisce condizione positiva».

Con specifico riguardo al rapporto tra conduttore e locatore, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere configurabile il delitto di appropriazione indebita allorché il conduttore si impossessa di arredi o altri beni mobili dell’appartamento locato (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 23176 del 09/04/2019, omissis, Rv. 276329 – 01; Sez. 2, n. 4958 del 22/12/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251807 – 01)

Diverso, invece, è il caso in cui il conduttore asporta beni infissi alle parti inamovibili dell’appartamento. In questo caso Sez. 5, n. 31708 del 18/05/2023, omissis, rifacendosi a Sez. 3, n. 76 del 14/01/1964, Rv. 099059, ha ravvisato gli estremi del delitto di furto, in quanto: «il godimento del conduttore di un immobile ─ e quindi il possesso del medesimo, inteso nel più ampio contenuto che acquista rilevanza per la legge penale ─ è limitato dalle clausole contrattuali relative all’uso della cosa e alle sue modalità. La disponibilità delle apparecchiature elettriche infisse alle pareti da parte del conduttore non eccede i limiti segnati dall’uso; ove lo stesso conduttore distacchi tali apparecchiature, rendendo così mobili delle cose che tali non erano, si viene a costituire una nuova situazione giuridica, creata invito domino e artificiosamente, da cui deriva un impossessamento nuovo ed autonomo, ma privo di alcun titolo. Per conseguenza, nella predetta ipotesi l’appropriazione delle apparecchiature distaccate, da parte del conduttore dell’immobile, non può configurarsi come appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen., poiché tale figura criminosa presuppone – in ciò differenziandosi dal furto – la preesistenza di un titolo di possesso nell’agente».

Nel calare questi principi sul caso oggetto del processo, caratterizzato da una appropriazione avvenuta su beni condominiali, soccorre la giurisprudenza civile, che spiega ambito e limiti del potere di godimento del conduttore: «Il conduttore di un’unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può, al pari del proprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente, modificarle, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell’unità immobiliare oggetto primario della locazione – limite cd. interno – e sempre che non risulti alterata la destinazione di esse, né pregiudicato il paritario uso da parte degli altri condomini – limite cd. esterno – (Sez. 2 civ., n. 14598 del 26/05/2021, Rv. 661512 – 01).

3.3. La scarna descrizione del fatto, contenuta nella sentenza impugnata, non consente di comprendere, in questa sede, se la condotta dell’imputato presenti i caratteri del furto o della appropriazione indebita, il che impedisce di esercitare in questa sede il potere di riqualificazione del fatto, secondo la procedura disciplinata dall’art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen..

Si impone allora la necessità di investire il giudice di rinvio del compito di ricostruire in maniera adeguata il fatto storico e di stabilire, poi, a quale fattispecie delittuosa esso vada ricondotto, secondo i principi di diritto sopra richiamati.

Sul punto va solo chiarito che entrambi i reati sono punibili a querela di parte, nella specie presentata dall’amministratore di condominio ai Carabinieri della stazione di Cascina il 10 febbraio 2023.

In ogni caso non si versa in una situazione di modifica imprevedibile della qualificazione giuridica del fatto, dato che i due possibili epiloghi costituiscono, comunque, un minus già ricompreso nell’originaria imputazione di furto in abitazione, aggravato da violenza sulle cose.

4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

Come ricordato in premessa (cfr. §2), il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen., sicché il rinvio va disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa, in diversa persona fisica.

Così deciso il 25/06/2026

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