Cass. pen., sez. II, 17/07/2026 (ud. 17/07/2026, dep. 9/09/2026), n. 33209 (Pres. Agostinacchio, Rel. Galvisi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia configurabile la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso anche se la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo su un riesame proposto avverso un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale con la quale era stata applicata nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata, confermava la detta ordinanza.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è configurabile la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, quand’anche quest’ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (v., ex multis, Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022).
I risvolti applicativi
È configurabile l’aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p. quando la condotta, pur non direttamente rivolta ai soggetti passivi, sia concretamente idonea a evocare nella collettività la forza intimidatrice mafiosa e funzionale alla consumazione del reato.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33209 Anno 2026
Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI
Relatore: CALVISI MICHELE
Data Udienza: 17/07/2026
Data Deposito: 09/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. A. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 31/03/2026 del TRIBUNALE di CATANZARO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 31 marzo 2026 il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sul riesame proposto nell’interesse dell’indagato S. A. avverso l’ordinanza emessa il 12 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale era stata applicata nei confronti dello S. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata, confermava la detta ordinanza.
2. Avverso l’ordinanza di riesame proponeva ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando quattro motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato.
Esponeva che il Tribunale aveva indicato fra gli elementi indiziari anche alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza che in realtà non riguardavano il fatto contestato allo S..
Assumeva che l’unico elemento indiziario a carico dell’indagato era costituito dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa M. C., che risultavano del tutto generiche poiché non individuavano la condotta concretamente ascrivibile al ricorrente, avendo il M. genericamente affermato di aver ricevuto da due soggetti sconosciuti la richiesta di una indeterminata somma di denaro.
Deduceva, inoltre, che il riconoscimento fotografico dell’indagato effettuato dalla persona offesa era inattendibile, considerato che il M. aveva descritto colui che aveva avanzato la richiesta come un soggetto alto circa 165 cm., laddove lo S. era alto 180 cm., e inoltre aveva parlato di un soggetto che si era presentato sempre con il volto travisato da un berretto e da occhiali scuri, così che non si comprendeva come il dichiarante lo avesse potuto riconoscere.
In relazione all’ulteriore indizio ritenuto dal Tribunale, individuato negli accertati rapporti di frequentazione e contatti telefonici fra il ricorrente e il correo C. G., la difesa evidenziava che nel corso dei contatti intrattenuti mai i due avevano parlato della vicenda relativa al M..
La difesa, infine, prospettava l’applicabilità al caso di specie dell’istituto della desistenza volontaria, osservando che nessuna condotta era stata posta in essere dallo S. successivamente alla richiesta di una somma di denaro avanzata nei confronti della vittima, e ciò avuto riguardo al notevole lasso di tempo intercorso fra il fatto contestato e l’arresto dell’indagato.
2.2. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Esponeva che nel caso di specie l’aggravante era stata declinata nella versione del cosiddetto metodo mafioso e che il Tribunale, nel ritenerla, aveva fatto riferimento all’evocazione da parte dei latori della minaccia di specifici gruppi criminali (la delinquenza di C.) e al contesto criminale territoriale nel quale l’azione si era consumata.
Deduceva, quanto al primo profilo, che l’evocazione di specifici gruppi criminali non era rilevante ai fini dell’integrazione della detta aggravante poiché non vi era alcuna prova della vicinanza dello S. alle organizzazioni criminali operanti nel territorio, e, quanto al secondo profilo, che la valorizzazione del contesto territoriale avrebbe implicato una sorta di responsabilità oggettiva per il sol fatto di provenire da un determinato territorio.
Deduceva, infine, che le minacce non avevano ingenerato alcun timore nella vittima, che, per sua stessa ammissione, di fronte alla richiesta estorsiva aveva “preso tempo”.
2.3. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante dell’aver agito in più persone riunite, assumendo che nel caso di specie le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, in ragione della loro genericità, non consentivano di apprezzare le concrete modalità dell’azione, con particolare riguardo alla simultanea presenza, al cospetto della vittima, di entrambi gli indagati nel momento in cui era stata avanzata la richiesta estorsiva, elemento necessario per ritenere integrata l’aggravante in discorso.
2.4. Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 274 cod. proc. pen., assumendo che i giudici della cautela, che non si erano confrontati con le doglianze difensive sul punto, avrebbero dovuto considerare il lungo tempo trascorso dai fatti per ritenere quantomeno l’attenuazione delle esigenze cautelari e per valorizzare inoltre il tempo trascorso quale elemento idoneo al fine di superare la presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.
Assumeva che a contiguità dell’indagato ad ambienti criminali, utilizzata dal Tribunale per ritenere l’adeguatezza della misura applicata, in realtà non era stata dimostrata, e che le modalità dell’azione non risultavano caratterizzate da particolare allarme sociale.
Deduceva infine che il Tribunale non aveva reso una motivazione specifica in relazione alla applicabilità, prospettata dalla difesa, della meno grave misura cautelare degli arresti domiciliari con l’ausilio di dispositivo di controllo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Ha, invero, considerato che la persona offesa aveva affermato che i due indagati si erano presentati al suo cospetto per ben tre volte, l’ultima poco prima dell’avvenuto riconoscimento (circostanze del tutto taciute in ricorso), e che entrambi erano stati riconosciuti dal M. (anche tale circostanza viene taciuta in ricorso), il quale in relazione a tali incontri aveva reso dichiarazioni ricche di dettagli; a conforto della ritenuta attendibilità dei riconoscimenti effettuati ha evidenziato che i tre incontri erano avvenuti a distanza temporale ravvicinata l’uno dall’altro e che l’ultimo era avvenuto solo due giorni prima che la persona offesa fosse stata escussa a sommarie informazioni e avesse provveduto alla ricognizione formale; ha anche precisato che il rilievo difensivo relativo all’altezza dello S. era risultato privo di qualsivoglia allegazione difensiva a conforto che in ogni caso lo stesso non poteva valere a minare la genuinità dell’individuazione, trattandosi di una indicazione approssimativa e frutto della percezione soggettiva del dichiarante.
Il Tribunale ha anche considerato un ulteriore riscontro all’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituito dalla accertata assidua frequentazione fra il C. e lo S. in un periodo coincidente con la commissione del fatto, circostanza che, a prescindere dal contenuto delle conversazioni intercorse fra i due, il giudice della cautela ha ritenuto, in maniera del tutto logica, un elemento a conforto delle affermazioni del M..
Come si vede, il giudice della cautela ha dato conto in maniera particolareggiata degli elementi di fatto utilizzati ai fini della valutazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e da essi ha tratto conseguenze improntate a logica.
Si deve evidenziare che il richiamo alle “videoriprese acquisite” (v. pag. 1 dell’ordinanza impugnata), enfatizzato dalla difesa, risulta contenuto nella parte del provvedimento che sviluppa la narrativa in fatto e non viene in alcun modo utilizzato dal Tribunale nelle argomentazioni rese a sostegno della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari a carico dello S..
Prive di pregio appaiono, poi, le deduzioni difensive relative al fatto che le dichiarazioni della vittima non avrebbero individuato la condotta concretamente ascrivibile al ricorrente, avendo, in realtà, il M. descritto nei dettagli i tre incontri avuti con gli indagati e avendo egli espressamente affermato che i due avevano avanzato nei suoi confronti una richiesta di denaro a titolo estorsivo, in quanto ambasciatori della “delinquenza di C.”.
Né risulta pertinente nel caso di specie il richiamo all’istituto della desistenza volontaria, considerato che nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento (v., in tal senso, Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino e altro, Rv. 264226 – 01 che tratta di una fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva).
Resta, pertanto, escluso il vizio di motivazione denunciato.
2. Anche il secondo motivo e manifestamente infondato.
In relazione al fatto, dedotto dalla difesa, che non sarebbe stata dimostrata una contiguità fra il ricorrente e i gruppi criminali ai quali, al cospetto della vittima, lo stesso aveva fatto riferimento, deve essere richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale è configurabile la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, quand’anche quest’ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (v., ex multis, Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, omissis, Rv. 283637 – 01).
Il Tribunale ha congruamente osservato che nel caso di specie i due indagati avevano reiteratamente rappresentato alla persona offesa di essere emissari di un gruppo criminale del territorio di provenienza, ciò che il giudice della cautela ha valutato come un inequivocabile messaggio nei confronti della vittima idoneo a ingenerare in quest’ultima conseguenze pregiudizievoli tipiche di contesti mafiosi, ritenendo pertanto sussistente l’aggravante in discorso.
Risulta, di poi, eccentrica l’affermazione della difesa secondo la quale la richiesta estorsiva non avrebbe ingenerato alcun timore in capo alla vittima poiché la stessa, di fronte alla richiesta di denaro, aveva “preso tempo”, dovendosi considerare che il mero fatto di “prendere tempo” non assume il significato univoco di assenza di timore in capo al minacciato, potendo essere tale comportamento ingenerato anche dalla necessità per la persona offesa di procurarsi la provvista idonea a soddisfare la richiesta estorsiva.
Resta pertanto escluso il denunciato vizio di motivazione.
3. È del pari manifestamente infondato il terzo motivo.
Il Tribunale, invero, ha congruamente motivato in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante delle più persona riunite, evidenziando la simultanea presenza degli indagati al momento dell’esternazione della richiesta estorsiva nei confronti della vittima (v., ex multis, Sez. 2, n. 36908 del 16/10/2025, omissis, Rv. 288882 – 01, secondo cui, in tema di estorsione, l’aggravante delle più persone riunite postula la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due soggetti agenti sul luogo e al momento della perpetrazione della violenza o della minaccia, sì da poter ritenere che le stesse siano poste in essere da ciascuno di essi o che la presenza, durante l’esercizio della violenza o della minaccia, di uno dei soggetti agenti valga a rafforzarle).
4. È, infine, manifestamente infondato anche il quarto motivo.
In relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza rispetto alle medesime della custodia in carcere il Tribunale ha valutato in maniera del tutto logica i fatti come gravi e capaci di destare intenso allarme sociale, evidenziando che gli stessi erano significativi della pervicacia dell’indagato nell’avanzare le pretese economiche nei confronti della vittima.
Ha anche considerato le plurime condanne definitive risultanti a carico dello S. anche per reati della stessa indole.
Il giudice della cautela ha anche motivato in maniera specifica in relazione alla scelta della misura, richiamando, a giustificazione della ritenuta insufficienza degli arresti domiciliari a far fronte alle esigenze cautelari ritenute, la contiguità del ricorrente rispetto agli ambienti criminali del territorio, l’adesione a modalità di agire tipiche della criminalità organizzata, i precedenti penali specifici e l’operatività della presunzione di legge.
Quanto, infine, al rilievo difensivo avente ad oggetto la valorizzazione del tempo trascorso quale elemento idoneo al superamento della presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, deve osservarsi che, in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità (v., ex multis, Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, omissis, Rv. 289277 – 01).
Il principio enunciato trova applicazione nel caso di specie, a fronte di una deduzione difensiva concernente il tempo trascorso dai fatti che risulta del tutto generica.
Resta pertanto escluso il denunciato vizio di violazione di legge.
5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 17/07/2026.






