È configurabile il tentativo di rapina impropria se l’agente usa violenza o minaccia per garantirsi l’impunità dopo aver fallito la sottrazione della cosa?

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Cass. pen., sez. II, 2/10/2026 (ud. 2/10/2026, dep. 15/10/2026), n. 36374 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Cardamone)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri l’impunità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma di una sentenza emessa da locale Giudice per le indagini preliminari, riduceva la pena applicata a un imputato ad anni uno, mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 360 di multa per il reato di tentata rapina, aggravata per essere stata commessa da più persone riunite (artt. 110, 56 cod. pen. e 628, secondo comma e terzo comma, n. 1, cod. pen.).

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di tentata rapina aggravata.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri l’impunità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022).

I risvolti applicativi

Il tentativo di rapina impropria è configurabile qualora l’agente, dopo aver compiuto atti idonei ma non riusciti alla sottrazione della cosa per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri l’impunità.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 36374

Anno 2026

Presidente: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

Relatore: CARDAMONE DANIELA

Data Udienza: 02/10/2026

Data Deposito: 15/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I. T., nato a .. il …

avverso la sentenza del 05/03/2026 della Corte di appello di Torino

udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;

letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luigi Cuomo, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile;

letta la memoria difensiva, depositata il 15/09/2026, a firma dell’avv. M. L..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 marzo 2026, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 17 luglio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ha ridotto la pena applicata a T. I. ad anni uno, mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 360 di multa per il reato di tentata rapina, aggravata per essere stata commessa da più persone riunite (artt. 110, 56 cod. pen. e 628, secondo comma e terzo comma, n. 1, cod. pen.).

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo i motivi qui di seguito enunciati:

2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di tentata rapina aggravata. Si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la riqualificazione del fatto nel reato di tentato furto, non considerando che le condotte minacciose e violente attribuite all’imputato sarebbero state poste in essere quando la refurtiva era già stata restituita dalla coimputata e che, pertanto, difetterebbe il nesso teleologico richiesto dall’art. 628, comma 2, cod. pen., sia sotto il profilo dell’assicurazione del possesso della cosa sottratta sia sotto quello del conseguimento dell’impunità. Il ricorrente deduce che il proprio intervento sarebbe stato determinato esclusivamente dall’intento di tutelare l’incolumità della coimputata, rispetto al comportamento dell’addetto alla sicurezza del supermercato, e richiama altresì talune asserite incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa al fine di sostenere che la condotta contestata sarebbe stata autonoma e svincolata dal precedente tentativo di furto.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, censurando la violazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e sostenendo che la pena sarebbe stata determinata in misura eccessiva. Si assume che la riduzione prevista per il delitto tentato avrebbe dovuto essere applicata nella massima estensione e che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli desumibili dalla modestia del fatto e dalla personalità dell’imputato. Viene inoltre lamentata la mancata esclusione degli effetti della recidiva contestata e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione o, comunque, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, deducendosi che la ricaduta nel reato non sarebbe concretamente indicativa di una maggiore pericolosità sociale o colpevolezza dell’agente.

2.3. Con il terzo motivo, si censura il diniego dell’attenuante della lieve entità del fatto, richiamando la sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale e sostenendo che il limitato valore economico della merce oggetto della condotta avrebbe imposto il riconoscimento della circostanza attenuante.

2.4. Con il quarto motivo, viene contestata la mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, assumendosi che sussisterebbero i presupposti per formulare una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse alla misura e che la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa e la disponibilità del padre dell’imputato ad accoglierlo presso la propria abitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri l’impunità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, omissis, Rv. 253153-01; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, omissis, Rv. 283847-01).

Come chiarito dalle Sezioni Unite, il riferimento dell’art. 628, secondo comma, cod. pen. alla violenza o minaccia esercitata «immediatamente dopo la sottrazione» non implica che quest’ultima debba essere stata consumata, ma individua il necessario collegamento logico-temporale tra l’aggressione al patrimonio e quella alla persona, senza richiedere che il primo sia necessariamente giunto a consumazione.

La rapina è, infatti, un reato complesso e plurioffensivo, nel quale entrambe le offese confluiscono in una fattispecie unitaria; pertanto, quando alla condotta univocamente diretta alla sottrazione segua immediatamente l’uso della violenza o della minaccia finalizzato ad assicurare l’impunità, il fatto integra tentata rapina impropria e non può essere scomposto nelle autonome fattispecie di tentato furto e di reato contro la persona.

La distinzione tra le due fattispecie dipende, dunque, non dall’avvenuta sottrazione del bene, potendo la rapina impropria configurarsi nella forma tentata quando questa non si sia realizzata, bensì nella presenza di una successiva condotta violenta o minacciosa che, per la sua immediatezza e per la specifica finalità di assicurare l’impunità, si saldi funzionalmente alla precedente aggressione patrimoniale; pertanto, ove tale collegamento sussista, il fatto integra una tentata rapina impropria, mentre, in sua assenza, la condotta diretta alla sottrazione rimasta incompiuta conserva la qualificazione di tentato furto.

2.2. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi e ha adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità della tentata rapina impropria, evidenziando che la condotta minacciosa e violenta dell’imputato intervenne nel momento in cui l’addetto alla sicurezza si frappose tra gli imputati e la porta di uscita del supermercato, nel tentativo di impedirne l’allontanamento. Da tale collocazione temporale e dalle concrete modalità dell’azione la Corte territoriale ha logicamente desunto che la condotta fosse diretta ad agevolare la fuga dell’imputato e della coimputata e, quindi, ad assicurare a entrambi l’impunità per l’azione predatoria.

Non assume rilievo contrario la circostanza, valorizzata dal ricorrente, che la merce fosse stata nel frattempo restituita dalla coimputata. Nel caso in esame, secondo la ricostruzione recepita dalla sentenza impugnata, la reazione dell’imputato seguì direttamente il tentativo di sottrazione e si verificò proprio quando l’addetto alla sicurezza ostacolò l’allontanamento degli imputati dal supermercato. È, quindi, ravvisabile tanto il collegamento temporale quanto quello finalistico tra l’aggressione al patrimonio e la successiva condotta contro la persona.

3. Il secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

3.1. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l’esercizio della discrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che deve dare conto degli elementi sui quali esso si fonda (art. 132 cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall’art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell’imputato” (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, omissis, Rv. 241189-01); è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, omissis, Rv. 256464-01).

3.2. La Corte di appello ha illustrato in modo puntuale il procedimento di determinazione della pena, evidenziando che il giudice di primo grado aveva già individuato la pena-base nel minimo edittale della fattispecie consumata di anni cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa, sicché non residuavano margini per un’ulteriore riduzione. Ha quindi applicato la diminuente per il tentativo nella misura della metà, più favorevole rispetto a quella di un terzo applicata dal giudice di primo grado, e ridotto a quindici giorni di reclusione ed euro 40 di multa l’aumento per la continuazione con il delitto di evasione contestato al capo 2, pervenendo alla pena di anni due, mesi sei e giorni quindici di reclusione ed euro 540 di multa. A seguito della riduzione prevista per la scelta del rito, la pena è stata infine determinata in anni uno, mesi otto e giorni dieci di reclusione ed euro 360 di multa.

La Corte territoriale ha altresì dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali la diminuente prevista per il delitto tentato non potesse essere applicata nella massima estensione di due terzi. A tal fine ha valorizzato i plurimi precedenti penali dell’imputato e la circostanza che il reato fosse stato commesso in costanza di evasione, elementi ritenuti indicativi, rispettivamente, di una più accentuata pericolosità soggettiva e della maggiore gravità concreta del fatto.

Deve, pertanto, ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto corretto esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena, sorreggendo le scelte operate con una motivazione specifica, coerente e conforme ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.

3.2. Per quanto riguarda la recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251690-01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, omissis, Rv. 274782-01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, omissis, Rv. 256183-01).

3.4. Nel caso in esame, parimenti congrua e immune da vizi logico-giuridici risulta la motivazione relativa alla mancata esclusione della recidiva. La Corte di appello ha infatti richiamato le precedenti condanne irrevocabili riportate dall’imputato per reati di furto, ravvisando, nella successiva commissione di un reato della medesima indole, una concreta e significativa relazione qualificata tra i precedenti e l’illecito oggetto del presente procedimento, nonché un’accresciuta capacità a delinquere, tale da giustificare l’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva.

4. Il terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, è manifestamente infondato.

4.1. L’attenuante della lieve entità del fatto, di cui all’art. 311 cod. pen., estesa al delitto di rapina per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, richiede una valutazione complessiva della vicenda criminosa, da compiersi alla luce di tutti gli indici normativamente rilevanti, con la conseguenza che essa deve essere esclusa ogniqualvolta la minima offensività difetti anche soltanto in relazione alla natura e alle modalità dell’azione, ai mezzi impiegati, all’entità del danno o del pericolo arrecato, ovvero alle ulteriori circostanze che connotano il fatto concreto. In tale prospettiva, questa Corte ha chiarito che il riconoscimento dell’attenuante postula una connotazione di complessiva modestia del disvalore del fatto, incompatibile con condotte caratterizzate da significativa aggressività o da apprezzabile lesività dei beni giuridici tutelati (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01).

4.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell’attenuante con motivazione congrua, immune da vizi logici e giuridici e non manifestamente illogica, fondata su una valutazione complessiva delle modalità della condotta e della gravità concreta del fatto. In particolare, ha valorizzato le modalità esecutive del reato e la circostanza che lo stesso fosse stato commesso in costanza di evasione, evidenziando profili che, complessivamente considerati, sono stati ritenuti incompatibili con la connotazione di minima offensività richiesta per il riconoscimento dell’attenuante invocata.

A fronte di tale motivazione, le deduzioni difensive, incentrate sul limitato valore economico della merce, non evidenziano vizi rilevabili in sede di legittimità. L’entità del danno patrimoniale costituisce, infatti, soltanto uno dei parametri da considerare e non assume, isolatamente, carattere decisivo, poiché la lieve entità del fatto deve essere accertata mediante una valutazione complessiva di tutti gli indici normativamente rilevanti, quali le modalità dell’azione, i mezzi impiegati, l’entità del pericolo arrecato e le ulteriori circostanze del fatto concreto.

Ne consegue che la sentenza impugnata si sottrae a ogni censura, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

5. Il quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento della detenzione domiciliare sostitutiva, è manifestamente infondato.

5.1. In tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica pena sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, omissis, Rv. 285295-01).

5.2. La Corte di appello ha escluso l’applicabilità della pena sostitutiva della detenzione domiciliare sulla base di una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Ha, in particolare, rilevato che il reato era stato commesso mentre l’imputato si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e che tale misura, applicata all’esito dell’arresto in flagranza del 2 marzo 2025, era stata successivamente aggravata, nel luglio 2025, con la custodia cautelare in carcere, a seguito dell’accertamento di plurimi episodi di evasione.

La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente desunto da tali elementi, valutati nel loro complesso, l’impossibilità di formulare la prognosi favorevole circa l’adempimento delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare sostitutiva, necessaria ai fini della sua applicazione.

6. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/10/2026

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