Cass. pen., sez. V, 26/06/2026 (ud. 26/06/2026, dep. 9/09/2026), n. 33216 (Pres. Pistorelli, Rel. Cirillo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.[1] sia applicabile qualora una pluralità di fatti di bancarotta sia contestata nell’ambito della stessa procedura concorsuale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Trani che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 64 cod. pen. e 219 legge fall..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., è applicabile qualora una pluralità di fatti di bancarotta sia contestata nell’ambito della stessa procedura concorsuale, potendo invece trovare applicazione l’istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse» (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008; Sez. 5, n. 6471 del 01/12/2004; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000).
I risvolti applicativi
L’aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, l. fall. si applica in presenza di una pluralità di fatti di bancarotta nell’ambito della medesima procedura concorsuale, mentre la continuazione è configurabile per reati di bancarotta riferiti a procedure concorsuali diverse.
[1]Ai sensi del quale: “Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: (…) 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33216 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: CIRILLO PIERANGELO
Data Udienza: 26/06/2026
Data Deposito: 09/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
G. F. nato a … il …
avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 novembre 2025 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato G. F. per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “E. S.s.r.l.”, fallita il 27 giugno 2017.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato – amministratore unico della società – avrebbe distratto «attività aziendali per un valore complessivo pari ad euro 171.571.20». Avrebbe, inoltre, tenuto i libri e le scritture contabili «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società».
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 64 cod. pen. e 219 legge fall.
Il ricorrente lamenta l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in assenza di un’espressa contestazione della circostanza. Sotto altro profilo, sostiene che, nel caso in esame, l’aggravante non potrebbe applicarsi, atteso che i più fatti di bancarotta sono «riferibili allo stesso fallimento».
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
Il ricorrente lamenta «l’assoluta mancanza di motivazione» della sentenza impugnata, in ordine al motivo di gravame con il quale la difesa aveva specificamente chiesto alla Corte di appello di ritenere le attenuanti generiche prevalenti «sull’aggravante contestata in fatto».
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata, limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è infondato.
La giurisprudenza di legittimità, invero, ha precisato che, in tema di reati fallimentari, nel caso in cui all’imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. non integra alcuna violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., non solo perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l’imputato in condizione di conoscere il significato dell’accusa e di esercitare il diritto di difesa (cfr. Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, omissis, Rv. 279840), ma anche perché la cd. continuazione fallimentare «si risolve esclusivamente nell’applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, omissis, Rv. 283253).
Risulta, inoltre, pacifico che «la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., è applicabile qualora una pluralità di fatti di bancarotta sia contestata nell’ambito della stessa procedura concorsuale, potendo invece trovare applicazione l’istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali diverse» (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, omissis, Rv. 242547; Sez. 5, n. 6471 del 01/12/2004, omissis, Rv. 231401; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, omissis, Rv. 218384).
1.2. Il secondo motivo è fondato.
La difesa, invero, con l’atto di appello, aveva specificamente chiesto alla Corte territoriale di ritenere le attenuanti generiche prevalenti «sull’aggravante contestata in fatto». Ebbene, la Corte di appello ha omesso completamente di rispondere a tale motivo di gravame. Sussiste, pertanto, il vizio di mancanza di motivazione, di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
2. La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento tra circostanze di segno opposto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 26 giugno 2026.






