Cass. pen., sez. V, 29/04/2026 (ud. 29/04/2026, dep. 2/07/2026), n. 24858 (Pres. Pistorelli, Rel. Muscarella)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia adeguatamente motivato il diniego della sospensione condizionale della pena fondato esclusivamente sulla mancata resipiscenza dell’imputato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza del Tribunale di Termini Imerese che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per un caso di furto pluriaggravato di energia elettrica.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di violazione e falsa applicazione di legge e vizio di mancanza e di contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 133, 164 e 165, cod. pen., e 533 e 535, cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non adempie all’obbligo della motivazione il giudice che neghi all’imputato la concessione della sospensione condizionale della pena esclusivamente in base alla mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, poiché essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all’intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 2966 del 16/1/1984) (Sez. 3, Sentenza n. 34658 del 25/06/2021).
I risvolti applicativi
Il diniego della sospensione condizionale della pena non è adeguatamente motivato ove fondato esclusivamente sulla mancata resipiscenza dell’imputato, la quale assume rilevanza prognostica negativa solo se correlata all’intenzione di reiterazione di condotte antigiuridiche.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 24858
Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA
Data Udienza: 29/04/2026
Data Deposito: 02/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. G. nato a … il …
avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese dell’8 aprile 2024, che condannava G. S. per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica mediante allaccio diretto abusivo alla rete di E-D., alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la suindicata sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato ad un unico motivo, che lamenta vizio di violazione e falsa applicazione di legge e vizio di mancanza e di contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 133, 164 e 165, cod. pen., e 533 e 535, cod. proc. pen.
Si duole del diniego di definizione del procedimento mediante sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 165 cod. pen.,e all’espletamento del lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi due, per incongruità della pena sulla base dell’unico precedente penale per il quale l’imputato aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 cod. pen., inerente a reato di specie diversa (detenzione illecita di sostanze stupefacenti), commesso il 14 dicembre 2010, definito con sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Si deduce che i giudici di merito non avrebbero indicato l’iter argomentativo seguito per ritenere ostativo il precedente penale nonché la Corte d’appello avrebbe disatteso il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e gli indici fattuali di commisurazione della pena di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen., con riguardo all’omessa pronuncia sulla concessione di tale beneficio, a fronte dell’espressa richesta formulata nell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Con riguardo al rigetto di applicazione pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di merito, ha ritenuto corretta la valutazione del primo giudice che, sulla base della personalità dell’imputato e del precedente penale a suo carico, ha escluso la congruità della pena, attesa la inscindibilità della richiesta alla concessione del beneficio.
2.2 Con riguardo al diniego del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte d’appello ha basato la prognosi sfavorevole circa l’astensione dell’imputato a commettere ulteriori reati sia sull’esistenza di un precedente penale, per reato diverso, ma ritenuto indicativo di pregressa devianza, per il quale l’imputato aveva già beneficiato del chiesto beneficio, sia sull’assenza di elementi concreti, specifici ed idonei a dimostrare un effettivo ravvedimento o un percorso di risocializzazione, nonché sulla mancanza di qualsiasi iniziativa risarcitoria nei confronti della persona offesa.
2.3 La sospensione condizionale della pena si inserisce tra quegli istituti volti a bilanciare le esigenze sanzionatorie e di special-prevenzione con la finalità rieducativa prevista all’art. 27, comma 3, Cost., avendo previsto, il legislatore, la possibilità che la pena detentiva applicata dal giudice del merito in misura non superiore a due anni venga sospesa e, a determinate condizioni, che il reato si estingua. L’istituto sottende un bilanciamento fra diverse esigenze, come si evince dal disposto dell’art. 164, comma 1, cod. pen., secondo il quale il citato beneficio è ammesso solamente se il giudice ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Spetta, dunque, al giudice di merito compiere una valutazione prognostica alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e di tutte le circostanze del caso concreto. Prognosi favorevole che è però automaticamente esclusa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 164 cod. pen., nei soli casi espressamente elencati, ovvero: se il condannato sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale; se alla pena inflitta che dovrebbe essere ipoteticamente sospesa debba essere aggiunta una misura di sicurezza. In questi casi, è il legislatore a fissare una incompatibilità legale con una prognosi favorevole di non commissione di ulteriori reati della stessa indole.
2.4 La motivazione posta dalla Corte di merito a sostegno del diniego è insufficiente.
La Corte d’appello ha giustificato il diniego sulla base dell’unico precedente per reato diverso e della mancata resipiscenza.
Con riguardo alla presenza di un precedente penale, il giudizio prognostico è stato ancorato alle sole modalità del fatto contestato, risalente al 2010, e sulla assenza di effettiva funzione rieducativa sortita dal beneficio della sospensione condizionale della pena concesso per tale reato. D’altronde, l’applicazione della sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico in ordine alle future condotte del soggetto; occorre che il Giudice presuma “che il colpevole si asterrà dal commettere nuovi reati” (art. 164 cod. pen.) e come peraltro sottolineato dall’art. 164, comma 2, n. 2) cod. pen., il beneficio non può esser concesso se il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa” (tra le altre, Sez. 3, n. 12277 del 19/2/2013, omissis, Rv. 255030; Sez. 3, n. 16430 del 2/3/2011, omissis, Rv. 249998). Orbene, tale relazione di interferenza non è stata affatto valutata nella pronuncia in esame, la quale ha negato il beneficio ex art. 163 cod. pen. in forza del solo carattere oggettivo del precedente (si ribadisce, risalente ad oltre 10 anni prima), e senza prendere in alcun modo in esame i criteri di cui all’art.133 c.p. (Sez. 3, Sentenza n. 48580 del 13/09/2016. V., Rv. 268190 – 01).
Parimenti, anche il riferimento alla mancata resipiscenza risulta apodittico, cosi come in insufficiente risulta il rifermento al mancato ravvedimento, dovendosi a tale proposito richiamare il risalente, ma ancora attuale e condivisibile principio secondo il quale non adempie all’obbligo della motivazione il giudice che neghi all’imputato la concessione della sospensione condizionale della pena esclusivamente in base alla mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, poiché essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all’intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 2966 del 16/1/1984, omissis, Rv. 163413). (Sez. 3, Sentenza n. 34658 del 25/06/2021, omissis, Rv. 282085 – 01).
3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha, illogicamente escluso di potere accedere all’istanza di sospensione della pena valorizzando un precedente penale per dato comportamentale intrinsecamente connaturato alla fattispecie delittuosa, mentre ha del tutto omesso di confrontarsi con la finalità rieducativa dell’istituto, e, quindi, sia con la effettiva gravità del fatto – nel caso di specie privo di qualsiasi connotazione violenta o minacciosa – che con la concreta capacità a delinquere del reo e con la sua effettiva inclinazione alla reiterazione, desunta dalla vita anteatta (Sez. 5, Sentenza n. 13753 del 09/01/2026, Rv. 289807 – 01).
In sostanza, la Corte di appello non ha dato adeguatamente conto della rilevanza del precedente penale ai fini del giudizio prognostico di ricaduta nel reato, incorrendo nel segnalato salto logico, che dovrà essere emendato nel rinnovato giudizio di merito, onde consentire un controllo sull’uso del potere discrezionale esercitato.
3. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma il 29/04/2026.






