Cass. pen., sez. I, 13/12/2025 (ud. 13/12/2025, dep. 6/02/2025), n. 4903 (Pres. De Marzo, Rel. Cappuccio)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa rileva per accertare l'”animus necandi” in caso di omicidio tentato senza ammissioni esplicite dell’imputato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Brescia, procedendo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., rigettava un ricorso presentato avverso un provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di tentato omicidio e porto in luogo pubblico di arma clandestina.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in «tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell'”animus necandi” assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata “ex post” ma con riferimento alla situazione che si presentava “ex ante” all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso» (Sez. 1, n. 11928 del 29/01/2018).
I risvolti applicativi
In caso di omicidio tentato, in assenza di ammissioni esplicite dell’imputato, per accertare l'”animus necandi” è decisiva l’idoneità dell’azione, valutata concretamente con una prognosi “ex post“, in base alla situazione prevedibile dall’imputato al momento del compimento degli atti.







