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Cosa preclude il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni nel caso di bancarotta fraudolenta

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Cass. pen., sez. V, 21/02/2024 (ud. 21/02/2024, dep. 14/03/2024), n. 10986 (Pres. Miccoli, Rel. Sgubbi)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Cassazione nel caso di specie, riguardava cosa preclude il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni nel caso di bancarotta fraudolenta.

Difatti, nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento, a fronte del fatto che il Procuratore generale di Brescia ricorreva avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, in tale impugnazione, la pubblica accusa sosteneva come l’impugnazione, diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato ai sensi dell’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., si riferisse all’applicazione delle pene accessorie fallimentari, previste dall’art. 216, ultimo comma, legge fall., che non dovevano essere applicate, essendo la pena detentiva irrogata inferiore ai due anni di reclusione atteso che l’art. 445 cod. proc. pen. prevede che la sentenza di applicazione di pena inferiore ai due anni non comporta l’applicazione di pene accessorie.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, “in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all’art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3” (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020).

La sentenza impugnata era pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che erano in tal guisa contestualmente eleminate.

I risvolti applicativi

Il patteggiamento di una pena detentiva non superiore a due anni nel caso di bancarotta fraudolenta impedisce l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge dato che siffatto reato, secondo l’articolo 216 della legge fallimentare, non rientra tra le eccezioni previste dall’articolo 445, comma 1-ter, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 10896 Anno 2024

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: SGUBBI VINCENZO

Data Udienza: 21/02/2024

Data Deposito: 14/03/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA

nel procedimento a carico di:

L. S. nato a … il …

avverso la sentenza del 05/10/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA

sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova nei confronti di S. L., in data 5 ottobre 2023.

L’impugnazione, diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato ai sensi dell’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., si riferisce all’applicazione delle pene accessorie fallimentari, previste dall’art. 216, ultimo comma, legge fall., che secondo il Procuratore generale ricorrente non dovevano essere applicate, essendo la pena detentiva irrogata inferiore ai due anni di reclusione.

L’art. 445 cod. proc. pen., norma che sarebbe stata violata, prevede, infatti, che la sentenza di applicazione di pena inferiore ai due anni non comporti l’applicazione di pene accessorie: in parte qua, dunque, si tratterebbe di un trattamento sanzionatorio illegale.

2. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l’accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è fondato e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie fallimentari, che vanno eliminate.

Il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è consentito in limitati casi, tra i quali rientra quello dell’applicazione di una pena illegale (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

L’applicazione delle pene accessorie fallimentari, nell’ambito di una sentenza di applicazione di pena detentiva non superiore a due anni, configura appunto trattamento sanzionatorio illegale: «In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all’art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3» (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278882).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina.

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