Cosa implica la nozione di amministratore di fatto?

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Cass. pen., sez. fer., 12/08/2025 (ud. 12/08/2025, dep. 15/09/2025), n. 30779 (Pres. Di Salvo, Rel. Zunica)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa postula la nozione di amministratore di fatto.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Napoli condannava l’imputato, con i doppi benefici di legge, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di quattro distinti episodi in ordine al reato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, disponendo al contempo a suo carico, ex art. 12 bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, la confisca dei beni nella sua disponibilità.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, evidenziava oltre tutto che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013).

I risvolti applicativi

La nozione di amministratore di fatto richiede l’esercizio continuativo e significativo di poteri gestori tipici, senza che sia però necessario l’esercizio di tutti i poteri, essendo sufficiente che l’attività gestionale sia rilevante e non occasionale.

[1]Ai sensi del quale: “Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi”.

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