Cosa comporta l’illegittimità della notifica del provvedimento questorile in violazione dell’art. 6, comma 2‑bis, L. n. 401/1989?

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Cass. pen., sez. III, 10/12/2025 (ud. 10/12/2025, dep. 23/12/2025), n. 41207 (Pres. Ramacci, Rel. Badas)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa comporta la notifica del provvedimento questorile effettuata in violazione dell’art. 6, comma 2 bis l. n. 401 del 1989 che, com’è noto, prevede quanto segue: “La notifica di cui al comma 2 deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara convalidava un provvedimento del Questore di Pescara nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), prescriveva al destinatario di siffatta decisione di presentarsi, per gli otto anni successivi, presso la Questura di Pescara 15 minuti dopo l’inizio e 15 minuti prima della fine di ogni incontro disputato in casa dalla squadra di calcio di una società pescarese nel campionato di appartenenza e nelle coppe nazionali e internazionali, nonché di presentarsi 30 minuti dopo l’inizio di ogni incontro per le partite disputate in trasferta.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dì legge in relazione all’art. 6, comma 2 bis, L. n. 401 del 1989.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la notifica del provvedimento questorile effettuata in violazione dell’art. 6, comma 2 bis I. n. 401 del 1989, pur non prevedendo la norma una sanzione specifica di nullità, determina una nullità generale in base al disposto dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., atteso che il diritto di “presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida” della misura di polizia, rientra evidentemente nella facoltà di intervenire personalmente o di farsi assistere tecnicamente da un difensore, e, quindi, rispettivamente nel diritto di intervento e in quello di assistenza; tale nullità deve ritenersi assoluta, perché l’avviso all’interessato della facoltà di difendersi presso il giudice competente per la convalida svolge la stessa funzione della citazione dell’imputato prevista dall’art. 179 cod. proc. pen., cioè quella di convocare la parte privata davanti al giudice per esercitare il suo diritto di difendersi, anche se per il procedimento di convalida della misura prevenzionale si tratta di una convocazione senza data fissa e, quindi, più esattamente di una informazione sulla facoltà di difendersi entro un breve termine; l’omissione dell’avviso determina, pertanto, la nullità, ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sia del provvedimento del questore che della successiva ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008; Sez. 3, n. 6986 del 10/11/2005; Sez. 1, n. 5624 del 16/11/1998; Sez. 1, n. 3215 del 22/04/1999).

I risvolti applicativi

La notifica del provvedimento questorile in violazione dell’art. 6, comma 2‑bis, L. n. 401/1989, pur non essendo sanzionata specificamente dalla norma, comporta la nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p., in quanto l’avviso all’interessato della facoltà di difendersi davanti al giudice per la convalida costituisce esercizio dei diritti di intervento e di assistenza, analogamente alla citazione dell’imputato ex art. 179 c.p.p..

Di conseguenza, l’omissione di tale avviso determina la nullità, sia del provvedimento questorile, sia della successiva ordinanza di convalida.

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