Cosa comporta l’accoglimento del ricorso per Cassazione del Procuratore generale limitato all’omessa confisca obbligatoria del profitto del reato tributario ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000?

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Cass. pen., sez. III, 12/05/2026 (ud. 12/05/2026, dep. 25/06/2026), n. 23509 (Pres. Di Stasi, Rel. Magro)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa comporta l’accoglimento di un ricorso per Cassazione proposto da parte del Procuratore generale presso la Corte di Appello avverso una sentenza di condanna di primo grado, laddove limitato all’omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Prato condannava l’imputato alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 5 D.Ivo 74/2000.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge in ordine all’omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato a norma dell’art. 12 bis D.lvo 74/2000.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, disponeva l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa statuizione della confisca, con rinvio per nuovo giudizio, alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitato all’omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comporta l’annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all’art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025).

I risvolti applicativi

L’accoglimento del ricorso per Cassazione del Procuratore generale, limitato all’omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000[1], comporta l’annullamento con rinvio al Tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado, e non alla Corte di Appello, trovando applicazione nei confronti del pubblico ministero i limiti all’appellabilità previsti dall’art. 593, comma 1, c.p.p.[2].

[1]Ai sensi del quale: “Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.

[2]Secondo cui: “1.   Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23509 Anno 2026

Presidente: DI STASI ANTONELLA

Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE

Data Udienza: 12/05/2026

Data Deposito: 25/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Firenze

nel procedimento a carico di: S. S. nato a … …

avverso la sentenza del 22/10/2025 del TRIBUNALE di Prato

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 22/10/2025, il Tribunale di Prato ha condannato S. S. alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 5 D.Ivo 74/2000 perché, quale titolare della ditta individuale, non presentava la dichiarazione annuale relativa all’anno 2015.

2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine all’omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato a norma dell’art. 12 bis D.lvo 74/2000, pur trattandosi di condanna per reato previsto dal suddetto decreto legislativo.

Evidenzia che trattasi di statuizione obbligatoria, sottratta alla discrezionalità del giudice, salvo l’opportuna verifica della sussistenza di beni in capo al reo, da assoggettare a confisca diretta.

3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio.

4. Il difensore d’ufficio dell’imputato ha depositato memoria difensiva in data 23/04/2026 e successiva memoria di replica alla requisitoria del PG in data 30/04/2026 con la quale si riporta ai motivi già illustrati nella memoria già depositata del 23/04/2026, ed insiste per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 e lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione.

Nulla è stato disposto – né in motivazione, né in dispositivo – quanto alla confisca del profitto del reato.

Tanto premesso, l’art. 12-bis, stesso decreto, stabilisce che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 in esame, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La previsione, dunque, ha carattere cogente e l’assenza di qualunque discrezionalità in capo al giudice, ove si eccettui la opportuna verifica in ordine alla perdurante presenza nella disponibilità del reo dei beni da assoggettare a confisca diretta, evidenzia la violazione di legge contestata; ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio – limitatamente alla mancata confisca – per nuovo giudizio sul punto.

Il rinvio, peraltro, deve essere disposto al Tribunale, non alla Corte di appello (al riguardo, tra le altre, Sez. 3, n. 5041 del 24/11/2020, omissis), trattandosi di sentenza inappellabile, ragion per cui il ricorso per cassazione del pubblico ministero non è qualificabile come ricorso per saltum, trattandosi dell’unico mezzo di impugnazione esperibile dal requirente avverso la sentenza in esame.

L’art. 593 1 comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che, salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Ne deriva che l’omessa statuizione sulla confisca non rientra tra le ipotesi in cui il sistema processuale penale ammette l’appellabilità della sentenza.

Dunque l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitato all’omessa statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto del reato tributario, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, comporta l’annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all’art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 29228 del 03/07/2025, Rv. 288455).

2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente all’omessa statuizione della confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa composizione fisica.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Prato in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, all’udienza del 12/05/2026

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