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Continuazione fallimentare: aggravante soggettabile al bilanciamento con le attenuanti?

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Cass. pen., sez. V, 27/02/2024 (ud. 27/02/2024, dep. 06/06/2024), n. 22975 (Pres. Scarlini, Rel. Guardiano)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la continuazione fallimentare, prevista dall’art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall.[1], come circostanza aggravante, ne comporta la sua assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittigli, rideterminava in senso più favorevole all’imputato l’entità del trattamento sanzionatorio, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute “equivalenti all’aggravante contestata”.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di determinazione dell’entità della pena irrogata, non essendo stata contestata all’imputato nessuna circostanza aggravante sicché, a suo avviso, non si giustificava il riconoscimento delle pur concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che la circostanza di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1) legge fall., è applicabile in ragione della pluralità di fatti di bancarotta all’interno della medesima procedura concorsuale, mentre può applicarsi la continuazione, al concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali differenti (cfr., Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000; Sez. 5, n. 6471 del 01/12/2004; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008), censuravano il provvedimento impugnato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall’art. 219, comma secondo, n.1), legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l’assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014; Sez. 5, n. 23275 del 29/04/2014).

Invero, per i giudici di piazza Cavour, era palese l’errore in cui era incorsa la Corte territoriale che, partendo dal presupposto, per l’appunto erroneo, di ritenere configurabile la circostanza aggravante di cui si discuteva nel caso di più fatti di bancarotta fraudolenta documentale commessi nell’ambito di due diverse procedure concorsuali, pur riconoscendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ne aveva depotenziato l’incidenza sul trattamento sanzionatorio, facendone oggetto di un giudizio di bilanciamento del tutto illegittimo, che sarebbe stato corretto solo se le indicate condotte illecite si fossero consumate nell’ambito del medesimo fallimento.

La sentenza impugnata, di conseguenza, era annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

I risvolti applicativi

La configurazione formale della continuazione fallimentare, come prevista dall’articolo 219, comma secondo, numero 1, legge fallimentare, è considerata una circostanza aggravante, e ciò significa che essa può essere sottoposta a un giudizio di bilanciamento insieme ad eventuali attenuanti.

[1]Ai sensi del quale: “Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati”.

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